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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35963/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Trani, quale giudice dell’esecuzione, un intervento sulla propria posizione esecutiva; il Tribunale, con ordinanza del 7 maggio 2026, aveva dichiarato inammissibile l’istanza. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 663, 666 e 676 c.p.p., per avere il Tribunale ritenuto che il giudice dell’esecuzione non potesse formare il cumulo delle pene concorrenti senza un previo provvedimento del pubblico ministero da sottoporre a controllo; (2) violazione dell’art. 78 c.p., degli artt. 54 e 35-ter della legge n. 354 del 1975 e dell’art. 676 c.p.p., per l’omesso esame di richieste pregiudiziali che, secondo il ricorrente, imponevano comunque l’intervento del giudice dell’esecuzione; (3) manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, per asserita omissione della giurisprudenza consolidata e delle peculiarità del caso concreto. Il testo non specifica il reato oggetto delle condanne né descrive ulteriormente le richieste pregiudiziali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la formazione del cumulo delle pene concorrenti compete al pubblico ministero, allo scopo di rendere più rapida l’esecuzione, restando salva la facoltà del condannato di rivolgersi al giudice dell’esecuzione quando ritenga ingiusto il provvedimento adottato. Ha quindi ritenuto che il Tribunale di Trani avesse correttamente applicato tale principio e che l’ordinanza fosse sorretta da motivazione logica e coerente; non ha ravvisato ragioni per accogliere le censure. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 663 c.p.p.

    Il cumulo delle pene rientra fra i compiti del Pubblico ministero al fine di rendere possibile una più rapida esecuzione delle pene, salva la facoltà del condannato di adire il Giudice dell'esecuzione se ritenga ingiusto il provvedimento adottato (Sez. 1, Sentenza n. 45 del 12/01/1993 Cc., Rv. 193297).

    La formazione del cumulo delle pene concorrenti spetta al pubblico ministero; il condannato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione per contestare il provvedimento ritenuto ingiusto.

  • art. 666 c.p.p.

    Il cumulo delle pene rientra fra i compiti del Pubblico ministero al fine di rendere possibile una più rapida esecuzione delle pene, salva la facoltà del condannato di adire il Giudice dell'esecuzione se ritenga ingiusto il provvedimento adottato (Sez. 1, Sentenza n. 45 del 12/01/1993 Cc., Rv. 193297).

    Il controllo del giudice dell’esecuzione può essere attivato dal condannato contro il provvedimento del pubblico ministero sul cumulo; il giudice non è chiamato a sostituirsi preventivamente al pubblico ministero nella formazione del cumulo.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.

  • art. 676 c.p.p.

    Il Tribunale di Trani, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha fatto buon governo di tale principio con un'ordinanza la cui motivazione è logica e coerente.

    Nel caso esaminato, il giudice dell’esecuzione ha correttamente applicato il principio che attribuisce al pubblico ministero la formazione del cumulo, ferma la possibilità di sindacato su istanza del condannato.

  • art. 78 c.p.

    Il testo menziona la disposizione tra le norme indicate nel secondo motivo di ricorso, ma non ne espone né applica un’interpretazione.

    La Corte non formula nel testo un’interpretazione della norma.

  • art. 54 legge n. 354 del 1975

    Il testo menziona la disposizione tra le norme indicate nel secondo motivo di ricorso, ma non ne espone né applica un’interpretazione.

    La Corte non formula nel testo un’interpretazione della norma.

  • art. 35-ter legge n. 354 del 1975

    Il testo menziona la disposizione tra le norme indicate nel secondo motivo di ricorso, ma non ne espone né applica un’interpretazione.

    La Corte non formula nel testo un’interpretazione della norma.

Massime di principio

  • La formazione del cumulo delle pene concorrenti compete al pubblico ministero, con la finalità di rendere più rapida l’esecuzione delle pene.
  • Il condannato che ritenga ingiusto il provvedimento del pubblico ministero sul cumulo può adire il giudice dell’esecuzione per ottenerne il controllo.
  • La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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