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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28150/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, ha chiesto ulteriore differimento dell'esecuzione della pena con le forme della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 147 cod. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata acquisizione della documentazione medica recente redatta dal SAI di Opera e per il mancato esame della diversa decisione adottata dallo stesso Tribunale nel maggio 2024. In sostanza si contestava che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente le condizioni di salute e la documentazione sanitaria a supporto della richiesta di differimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le doglianze come manifestamente infondate. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse operato correttamente il necessario bilanciamento tra il diritto alla salute e le esigenze di sicurezza pubblica, avendo riconosciuto la gravità delle condizioni di salute ma respinto la richiesta per la pericolosità del reato commesso (estorsione perpetrata durante una precedente detenzione domiciliare) e per il fatto che il giudice aveva già disposto il trasferimento del detenuto in un istituto dotato di SAI che garantisce monitoraggio e protezione della salute. La Corte ha inoltre richiamato la perizia del 30/11/2024 come elemento valutato dal Tribunale. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen.

    “se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale”; “da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione”

    Disciplina il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per patologie gravissime; richiede che la persona sia in fase della malattia tale da non rispondere più ai trattamenti disponibili secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno.

  • art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen.

    “una grave infermità fisica”

    Consente il differimento facoltativo per grave infermità fisica che renda incompatibile lo stato di detenzione; può essere valutata anche per concedere la detenzione domiciliare in base al bilanciamento con la pericolosità residua.

  • art. 286-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'accertamento di patologie come AIDS o gravi deficienze immunitarie ai fini del differimento obbligatorio; la Cassazione riferisce la necessità di accertamenti certificati secondo questa disposizione.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, ordinamento penitenziario

    Consente, quando ricorre la grave infermità, di disporre la detenzione domiciliare anziché il differimento dell'esecuzione se il giudice ritiene prevalente l'esigenza di contenere la pericolosità residua mediante un presidio detentivo.

  • art. 11 ordinamento penitenziario

    Consente il ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura; la valutazione sulla incompatibilità del regime detentivo prende in considerazione anche la possibilità di cura esterna.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di multa in caso di inammissibilità quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla tutela dei dati personali: in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi i dati identificativi delle parti.

Massime di principio

  • Distinguere tra differimento obbligatorio (art. 146) e facoltativo (art. 147): il primo richiede condizioni cliniche estremamente gravi e documentate; il secondo richiede una "grave infermità" valutata anche con bilanciamento rispetto alla pericolosità del detenuto.
  • La valutazione della "grave infermità" è bifasica: verificare prima l'inquadramento nosografico e la possibilità astratta di cura, poi la concreta compatibilità delle terapie con il regime detentivo e le strutture disponibili.
  • Il giudice effettua un bilanciamento tra tutela della salute e esigenze di sicurezza pubblica; la commissione di reati gravi (soprattutto se commessi durante precedenti misure alternative) pesa contro la concessione del differimento o della detenzione domiciliare.
  • È determinante produrre e far acquisire documentazione medica aggiornata e specifica: mancanze generiche nella doglianza sulla mancata acquisizione di documenti sono insufficienti davanti alla Cassazione se il Tribunale ha motivato sull'anamnesi e sui rilievi peritali.
  • La disponibilità di strutture carcerarie con SAI o il trasferimento in istituti attrezzati può mitigare l'esigenza di differimento, se garantiscono monitoraggio e terapie adeguate.
  • La Corte di Cassazione non riesamina in sede di legittimità valutazioni concrete e bilanciamenti adeguatamente motivate dal giudice di merito; l'impugnazione deve contestare specificamente e puntualmente errori di fatto o di diritto.
  • In casi simili è prudente, per il difensore, chiedere l'acquisizione esplicita di tutta la documentazione clinica e motivare puntualmente perché le cure necessarie non siano praticabili in regime detentivo o in struttura esterna.

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