Cassazione Civile, Ordinanza n. 09626/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra confinanti: la proprietaria di un fondo agiva per far dichiarare l’inesistenza di una servitù di passaggio sul proprio terreno, ottenere la cessazione del transito carraio attraverso un cancello di recente posa e la rimozione di vari manufatti ritenuti illegittimi (finestre aperte o modificate a distanza inferiore a quella legale, marciapiede, muretto in cemento armato, tubazioni, bocchetta di areazione/fumi, recinzione da cantiere). Il convenuto resisteva e, in via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento dell’usucapione della servitù di passaggio sul fondo attrice; in subordine, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale per interclusione del proprio fondo. Il tribunale accoglieva le domande della proprietaria e rigettava la riconvenzionale; la corte d’appello, invece, riformava parzialmente la decisione, rigettando la negatoria servitutis e accertando l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio per usucapione. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., 1061 c.c. e 2697 c.c., sostenendo che l’apparenza della servitù fosse stata rilevata d’ufficio sulla base di una strombatura non allegata dalla controparte; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e, in relazione, dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU, per insufficienza della prova dell’usucapione e per avere la corte territoriale ritenuto non necessaria una prova piena e rigorosa; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 1, e 1061 c.c., insistendo sull’asserita inadeguatezza della prova orale e documentale e sulla necessità di un esercizio ultraventennale, continuo e rigoroso della servitù.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la corte d’appello non aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né aveva invertito l’onere della prova, avendo tratto il convincimento sull’apparenza e sul possesso della servitù da elementi già risultanti dagli atti, dalle deposizioni testimoniali e dallo stato dei luoghi. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché il vizio di motivazione dedotto non rientrava nelle ipotesi ancora sindacabili in cassazione dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e perché la doglianza si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito. La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza sulla servitù discontinua e sul requisito dell’apparenza, confermando che l’uso saltuario non esclude il possesso se coerente con le esigenze del fondo dominante e che l’apparenza può risultare da opere visibili e permanenti non equivoche. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per escludere una violazione del principio dispositivo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il giudice può qualificare diversamente la domanda o fondarla su una diversa ricostruzione giuridica dei fatti, purché non muti l’effetto giuridico richiesto e resti entro petitum e causa petendi.
È la norma sul possesso/usucapione delle servitù non apparenti: la Corte richiama il requisito dell’apparenza come presenza di segni visibili di opere permanenti destinate all’esercizio della servitù.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando valuta diversamente le prove e ritenga raggiunta la dimostrazione del fatto costitutivo.
art. 42 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non accolto come parametro decisivo nella verifica dell’usucapione.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo all’accertamento dell’usucapione della servitù.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è limitato ai casi di anomalia motivazionale radicale; non è consentita la censura per mera insufficienza della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello e di cassazione il giudice può qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti allegati, e può fondare la decisione su una diversa ricostruzione degli elementi di fatto risultanti dagli atti, purché non alteri il petitum e la causa petendi e non muti l’effetto giuridico richiesto.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice di merito distribuisca l’onere probatorio in modo erroneo; non ricorre, invece, se il giudice ritenga raggiunta la prova sulla base di testimonianze, documenti e riscontri oggettivi e la parte soccombente contesti soltanto la valutazione delle prove.
- Per l’usucapione di una servitù discontinua il requisito dell’apparenza è integrato da segni visibili e permanenti, obiettivamente destinati all’esercizio del peso sul fondo servente, idonei a rendere non equivoco il contenuto della servitù.
- L’esercizio saltuario o non diuturno di una servitù discontinua non esclude di per sé il possesso, se il transito è coerente con le esigenze del fondo dominante e permane la disponibilità virtuale del bene o dell’utilità servitutaria.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; il vizio motivazionale è configurabile solo nei casi di anomalia radicale della motivazione e non per la mera insufficienza o per la contrapposizione di una diversa lettura delle prove.
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