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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26030/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per omissione di atti d'ufficio: l'imputata, quale direttrice di un ufficio di Poste Italiane, avrebbe omesso di rispondere a una richiesta della persona offesa senza giustificarne il motivo. In primo grado era stata pronunciata condanna e alla parte civile era stato liquidato il risarcimento del danno morale in euro 2.000, mentre non era stato riconosciuto il danno materiale. In appello, l'imputata aveva chiesto la revoca della condanna al risarcimento del danno morale e delle spese di costituzione della parte civile, ma non aveva chiesto la riduzione dell'importo. La Corte d'appello, dichiarato estinto il reato per prescrizione, ha comunque ridotto d'ufficio il risarcimento del danno morale a euro 200, ritenendolo più congruo. La parte civile ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 325, 538, 574, 597 c.p.p. e dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice di appello non avrebbe potuto ridurre d'ufficio il risarcimento in assenza di una specifica impugnazione sul quantum; 2) vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello trascurato le risultanze di primo grado circa le reiterate richieste di risposta e il protrarsi dell'incertezza per mesi. L'imputata ha resistito sostenendo l'infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, una volta dichiarato estinto il reato per prescrizione, il giudice penale che decide solo sugli effetti civili deve applicare i principi civilistici pertinenti alla domanda risarcitoria, compreso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Poiché nei motivi di appello era stata chiesta solo la revoca della statuizione risarcitoria e la rimessione al giudice civile, e non la riduzione dell'importo, la Corte d'appello non poteva rideterminare d'ufficio il danno morale. Il secondo motivo, relativo alla motivazione sulla quantificazione, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente ex art. 622 c.p.p., anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 328 c.p.

    individua il reato presupposto della vicenda, ossia l'omissione di atti d'ufficio contestata all'imputata

  • art. 325 c.p.p.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma processuale asseritamente violata

  • art. 538 c.p.p.

    richiamato per la decisione sulle statuizioni civili conseguenti al reato

  • art. 574 c.p.p.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di impugnazioni sulle statuizioni civili

  • art. 597 c.p.p.

    richiamato per delimitare i poteri del giudice di appello rispetto ai motivi di impugnazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto applicabile alle statuizioni civili

  • art. 578, comma 1, c.p.p.

    quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello [...], nel dichiarare il reato estinto [...] per prescrizione, decid[e] sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili

    quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice penale conserva cognizione soltanto sugli effetti civili e deve applicare le regole proprie dell'illecito civile

  • art. 622 c.p.p.

    prevede il rinvio al giudice civile competente per la decisione sulle statuizioni civili annullate in cassazione

Massime di principio

  • Quando il giudice penale d'appello dichiara estinto il reato per prescrizione e decide solo sugli effetti civili, la valutazione della domanda risarcitoria deve essere compiuta secondo i criteri del diritto civile, poiché l'oggetto del giudizio non è più la responsabilità penale ma l'illecito civile.
  • In sede di decisione sugli interessi civili, anche il giudice penale è vincolato al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non può ridurre d'ufficio il risarcimento se l'appellante ha chiesto soltanto la revoca della statuizione risarcitoria o la rimessione al giudice civile.
  • Il potere del giudice di appello sulle statuizioni civili, dopo l'estinzione del reato, è delimitato dal contenuto dell'impugnazione e non consente una rivalutazione extra petita del quantum risarcitorio.
  • Se il primo motivo di ricorso investe correttamente la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulle statuizioni civili, diventa assorbito ogni ulteriore doglianza relativa alla motivazione sulla quantificazione del danno.
  • L'annullamento della sentenza penale limitatamente agli effetti civili comporta il rinvio al giudice civile competente per la nuova decisione sulla domanda risarcitoria e sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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