Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34108/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due distinti provvedimenti prefettizi collegati alla circolazione con patente sospesa: un'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal codice della strada e un successivo provvedimento di revoca della patente. Il tribunale, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto legittima la revoca anche se adottata con atto separato rispetto alla sanzione principale, valorizzando l'automatismo della sanzione accessoria e il fatto che già nel primo provvedimento fosse stata preannunciata la revoca. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 210 e 218 cod. strada e dell'art. 20 l. 689/1981, sostenendo che il prefetto avrebbe dovuto applicare contestualmente, con un unico provvedimento, sia la sanzione pecuniaria sia quella accessoria della revoca, per la stretta interdipendenza tra le due misure e per evitare possibili decisioni contrastanti in caso di impugnazioni separate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 20 l. 689/1981, che non impone una contestualità tra sanzioni principali e accessorie nel caso considerato, e ha escluso che gli artt. 210 e 204 cod. strada prevedano un obbligo dell'amministrazione di adottare con un unico atto entrambe le sanzioni. Ha inoltre richiamato l'art. 128 cod. strada, che disciplina autonomamente la revoca della patente per chi circola durante il periodo di sospensione, e ha osservato che la revoca può essere emessa anche separatamente entro il termine di prescrizione quinquennale, senza termini di decadenza, con possibilità per l'interessato di impugnare la sola sanzione accessoria o quella principale, che determina automaticamente la caducazione dell'altra. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della Prefettura; disposto altresì il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 128, comma 2, cod. strada

    chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ... e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida

    prevede per la circolazione con patente sospesa una sanzione pecuniaria e la revoca della patente come sanzione accessoria automatica, ma la revoca segue un autonomo procedimento amministrativo

  • art. 204, comma 1, cod. strada

    menziona la sola irrogazione da parte del Prefetto della sanzione pecuniaria

    non impone contestualità tra l'ordinanza-ingiunzione sulla sanzione principale e l'applicazione della sanzione accessoria

  • art. 210, comma 1, cod. strada

    quando le norme del codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto

    la norma disciplina l'automatismo della sanzione accessoria, ma non prescrive che debba essere irrogata con lo stesso atto della sanzione principale

  • art. 219 cod. strada

    il prefetto, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca

    attribuisce alla revoca della patente un iter autonomo, distinto da quello della sanzione pecuniaria

  • art. 20, comma 1, l. 689/1981

    può applicare ... sanzioni amministrative accessorie

    richiamato come norma non pertinente alla pretesa necessità di un unico provvedimento; serve a disciplinare l'estensione in sede amministrativa di talune pene accessorie depenalizzate, non la contestualità delle sanzioni

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato in relazione alla trattazione camerale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    impone, se dovuto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato da raddoppiare, se dovuto

Massime di principio

  • Quando la legge prevede una sanzione amministrativa accessoria automatica, la sua applicazione non richiede necessariamente un unico provvedimento contestuale insieme alla sanzione principale, se la disciplina speciale prevede un autonomo procedimento applicativo.
  • La contestazione della sola sanzione accessoria è ammissibile per vizi propri; viceversa, l'impugnazione della sanzione principale può travolgere automaticamente anche l'accessoria, quando quest'ultima ne sia un effetto legale conseguente.
  • Nel sistema del codice della strada, la revoca della patente per circolazione durante il periodo di sospensione segue un procedimento distinto dalla sanzione pecuniaria e può essere adottata entro il termine prescrizionale quinquennale, senza termini di decadenza salvo diversa previsione.
  • Il richiamo a norme generali sulle sanzioni amministrative non può essere utilizzato per introdurre un obbligo di contestualità non espressamente previsto dalla disciplina speciale di settore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.