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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08763/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da lavori di muratura asseritamente commissionati per un'abitazione estiva e realizzati da una parte per conto dell'altra. Il prestatore d'opera agiva per ottenere il pagamento di euro 4.800, o in subordine euro 2.200 quale valore delle opere emerso in un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., oltre interessi, rivalutazione e spese. Il convenuto contestava la domanda e sosteneva di avere già effettuato un'offerta della somma di euro 2.200 mediante telefax, poi ribadita e materialmente consegnata in udienza, con conseguente esclusione della mora e delle ulteriori pretese accessorie. Il Tribunale aveva ritenuto dovuta la sola somma di euro 2.200, già offerta prima della citazione, e aveva posto le spese integralmente a carico dell'attore. In appello, il creditore lamentava che l'offerta via telefax non fosse valida come offerta non formale ex art. 1220 c.c. e che non comprendesse gli interessi; contestava inoltre la regolazione delle spese. La Corte d'appello ha accolto il gravame, riconoscendo gli interessi e ponendo metà delle spese a carico del debitore. Con il ricorso per cassazione, il convenuto ha dedotto: 1) omesso esame e violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la domanda di interessi fosse nuova in appello; 2) violazione dell'art. 1220 c.c., sostenendo che il telefax integrasse offerta non formale idonea a escludere la mora; 3) vizi motivazionali e falsa applicazione dei criteri di soccombenza sulle spese, ritenendo illogica la condanna a metà spese pur a fronte della notevole riduzione dell'importo domandato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la domanda di interessi era stata proposta già nell'atto introduttivo del primo grado, in via subordinata, sicché non vi era alcuna pronuncia su domanda nuova. Ha respinto il secondo motivo perché il telefax non costituiva un'offerta non formale reale, effettiva, seria, tempestiva e completa idonea a mettere la prestazione nella disponibilità del creditore; si trattava piuttosto di una mera dichiarazione di disponibilità all'adempimento, per di più incompleta, non bastando la successiva consegna banco iudicis a dimostrare la serietà e tempestività della precedente offerta. Ha rigettato anche il terzo motivo: il vizio di motivazione era comunque non più denunciabile nei termini prospettati; inoltre la regolazione delle spese era coerente con l'accoglimento parziale della domanda e con il principio per cui la riduzione dell'importo riconosciuto su un'unica domanda non integra reciproca soccombenza, potendo giustificare solo compensazione totale o parziale. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 696-bis c.p.c.

    richiamato solo come base del procedimento tecnico preventivo da cui era emersa la stima dell'opera.

  • art. 1220 c.c.

    l'offerta non formale esclude la mora del debitore solo se reale, effettiva, seria, tempestiva e completa, con effettiva messa della prestazione nella disponibilità del creditore.

  • art. 1208 c.c.

    l'offerta del debitore, per essere idonea, deve comprendere totalità della somma dovuta, interessi e spese liquide.

  • art. 1212 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello come fase del procedimento per la mora credendi e per la cessazione dell'obbligo di interessi.

  • art. 345 c.p.c.

    non vi è stata domanda nuova in appello se la pretesa sugli interessi era già contenuta nell'atto introduttivo di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di motivazione non è più deducibile nei termini di contraddittorietà e insufficienza previgenti dopo la riforma del 2012.

  • art. 91 c.p.c.

    la regola sulle spese dopo proposta conciliativa resta ferma, ma non esclude l'applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione totale o parziale delle spese; nel caso concreto ha giustificato la ripartizione metà e metà.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • L'offerta non formale ex art. 1220 c.c. è idonea a escludere la mora del debitore solo se si traduce in un'offerta reale ed effettiva della prestazione, tale da porre concretamente il creditore in grado di riceverla senza ulteriori attività o accordi.
  • La serietà e tempestività dell'offerta vanno valutate con riferimento al contenuto e alle modalità dell'offerta stessa; il successivo adempimento in corso di causa non prova, da solo, la validità della precedente offerta ai fini dell'esclusione della mora.
  • Per escludere la mora e gli accessori, l'offerta deve essere completa, comprendendo capitale, interessi e spese liquide quando dovuti; una proposta limitata alla sola somma capitale non è sufficiente.
  • Non integra domanda nuova in appello la richiesta di interessi già formulata, anche solo in via subordinata, nell'atto introduttivo di primo grado.
  • La riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello richiesto su una domanda unica non configura reciproca soccombenza; può al più incidere sulla compensazione, totale o parziale, delle spese.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più denunciabile in cassazione il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini previgenti.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoMoraImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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