Cassazione Civile, Ordinanza n. 35634/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro intercorso tra un operaio cartotecnico e la società datrice, nel quale il lavoratore aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per il periodo 2002-2013, sostenendo che nel contratto individuale fosse prevista una retribuzione incentivante come trattamento economico migliorativo rispetto al CCNL di settore. La Corte d'appello aveva accolto la domanda. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato l'omesso esame della lettera del 26 agosto 2002 con cui la società affermava che l'inserimento dell'incentivo in busta paga derivava da mero errore di trascrizione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2103 e 2077 c.c. e della disciplina collettiva, sostenendo che il giudice d'appello non aveva valutato il documento decisivo e che la motivazione fosse apparente; con il terzo ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale liquidato differenze retributive sulla base di conteggi riferiti a periodi e voci non coincidenti con quelli domandati in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo decisivo il documento del 26 agosto 2002 e rilevando che la sentenza d'appello non ne aveva compiutamente valutato il contenuto né il significato giuridico della sottoscrizione del lavoratore. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il motivo è utilizzato per censurare l'omesso esame di un documento decisivo ai fini della decisione.
è invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali e della disciplina collettiva.
richiamato dalla ricorrente nel contesto della pretesa retributiva del lavoratore e della pretesa irriducibilità della retribuzione.
richiamato per sostenere che il trattamento individuale migliorativo va coordinato con la disciplina collettiva e con l'asserito errore di trascrizione.
richiamato per dedurre un vizio di ultrapetizione/extrapetizione nella liquidazione delle differenze retributive.
menzionato per la proposta decisa in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il mancato esame di un documento ritualmente prodotto e decisivo per la decisione integra vizio denunciabile quando la sentenza non ne consideri il contenuto né ne spieghi la rilevanza giuridica.
- Quando una pretesa retributiva si fonda su un trattamento migliorativo previsto nel contratto individuale, il giudice deve verificare e motivare espressamente l'eventuale incidenza di atti successivi che prospettino un errore materiale o un errore di persona nell'attribuzione della voce retributiva.
- La sottoscrizione del lavoratore per presa visione o accettazione di una comunicazione datoriale può assumere rilievo decisivo nella ricostruzione del significato dell'atto e non può essere ignorata con motivazione solo apparente o meramente descrittiva.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un documento deve rispettare il principio di specificità, indicando in modo chiaro il contenuto del documento e la sua decisività.
- L'accoglimento di un motivo fondato sul mancato esame di un documento decisivo rende assorbiti i motivi che presuppongono la medesima ricostruzione fattuale.
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