Cassazione Penale, Sentenza n. 18444/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che, confermando in gran parte l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 2 e capo 3 dell'imputazione provvisoria). A Campo Angela era contestata la partecipazione, nel periodo luglio - 4 dicembre 2023, a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina, crack e hashish operante in specifiche zone di Catania e Misterbianco, avendo messo a disposizione il proprio appartamento per la custodia e gestione di ingenti quantitativi di droga e collaborando alle cessioni. I motivi del ricorso: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e per presunta impossibilità di qualificare la condotta come partecipazione associativa (sostenendo che la sola messa a disposizione dell'immobile sarebbe episodica e insufficiente); 2) mancata derubricazione del reato contestato al capo 3) nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (cd. "droga parlata" e assenza di dato ponderale); 3) vizio di motivazione relativo alla sussistenza e adeguatezza delle esigenze cautelari e all'inosservanza del principio di proporzionalità, con mancata considerazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) ha respinto la censura sulla presunta contraddittorietà e sulla mancata prova della partecipazione associativa, rilevando che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione non manifestamente illogica basata sul compendio probatorio (intercettazioni, consegna di chiavi, gestione dello stoccaggio, ripartizione in dosi, pagamenti e favori ricevuti dal capo Palermo quali pagamento delle spese legali e biglietto aereo) che indicano l'animus associativo e un ruolo stabile di custode della droga; (2) ha escluso la derubricazione ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990, perché la gravità dei fatti e la partecipazione al sodalizio giustificano il trattamento più grave; è stato richiamato anche l'elemento delle strategie organizzative del sodalizio per eludere controlli (grandi giacenze e successive cessioni in piccole quantità); (3) ha ritenuto adeguata e adeguatamente motivata la misura cautelare degli arresti domiciliari, richiamando la doppia presunzione cautelare derivante dall'art. 74 DPR 309/1990 e l'applicazione dell'art. 274 c.p.p. circa le esigenze cautelari, nonché l'assenza di elementi per ritenere superabile il pericolo di recidiva o per adottare misure meno afflittive. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili censure riguardanti questioni non devolute al giudice del riesame per mancato specifico motivo nell'istanza di riesame.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma sulla disciplina delle sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, nonostante l'assenza del dato ponderale in fase cautelare, la gravità e il ruolo associativo impediscono la derubricazione alla ipotesi di cui al comma 5 quando sussistono elementi che indicano una partecipazione organizzata e stabile.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Reato associativo per il traffico di stupefacenti; richiede più rigore cautelare: la Corte ha fatto riferimento alla 'doppia presunzione cautelare' (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere) che deriva dalla contestazione di tale titolo di reato, giustificando misure cautelari restrittive salvo motivazione contraria fondata.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80
Aggravante prevista nel contesto del traffico di stupefacenti; l'ordinanza di riesame aveva annullato l'aggravante quanto al sodalizio originario ma la questione era pertinente al capo relativo alla qualificazione dell'associazione nel suo complesso.
Codice penale, art. 416-bis (richiamato come aggravante)
Norma sulle modalità mafiose dell'associazione; la Corte ha rilevato che la qualificazione con tale aggravante era stata esclusa dal GIP per il mancato riscontro di collegamento con il clan indicato, e che la questione non era stata adeguatamente devoluta in sede di riesame.
Codice di procedura penale, art. 273
Indica i criteri relativi ai gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato l'esistenza di gravi indizi sulla base del materiale intercettivo e degli elementi investigativi.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Norma che caratterizza il giudizio di riesame dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ricordato l'onere del ricorrente di specificare le doglianze attinenti al merito per consentire la devoluzione della questione.
Codice di procedura penale, art. 606
Limiti del giudizio di cassazione in materia penale; la Corte ha osservato che non può essere esaminata materia non devoluta al giudice del riesame o non specificamente dedotta.
Codice di procedura penale, art. 274
Criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, reiterazione criminosa); la Corte ha ritenuto che tali esigenze fossero adeguatamente motivate e attuali nel caso concreto.
Massime di principio
- La sola messa a disposizione di un immobile per la custodia di stupefacenti può integrare partecipazione ad un'associazione di traffico se è inserita in un contesto probatorio che dimostri continuità, coordinamento e rilevanza della condotta rispetto al programma criminoso (es. consegna di chiavi, prelievi periodici, ripartizione in dosi).
- Elementi indiretti quali pagamenti o favori da parte di capi dell'organizzazione (es. pagamento di spese legali, biglietti di viaggio) e conversazioni intercettate che rivelino solidarietà o omissione di collaborare con le indagini possono essere valutati come indizi dell'animus associativo.
- In presenza di contestazione del reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990 i giudici applicano una presunzione cautelare rafforzata: ciò rende più difficile ottenere la derubricazione o misure meno afflittive senza elementi probatori che smentiscano la partecipazione organizzata.
- La mancanza di dato ponderale non è automatica causa di derubricazione alla 'droga parlata' quando altri elementi dimostrino l'esistenza di un'attività strutturata e organizzata di traffico.
- Per impugnare con successo in sede di riesame e poi in cassazione è necessario devolvere specificamente le doglianze di fatto e di prova al giudice del riesame: omissioni in tal senso possono portare all'inammissibilità delle censure in Cassazione per carenza di devoluzione.
- La proporzionalità della misura cautelare deve essere valutata rispetto al ruolo contestato nell'organizzazione e alla concreta pericolosità: ruolo di custode di ingenti quantità di droga è indice di pericolosità e giustifica misure restrittive a meno che non emergano elementi concreti per misure meno afflittive.
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