Cassazione Civile, Ordinanza n. 33316/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società ha agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentando di avere subito l'illegittimo spossessamento di un chiosco di sua proprietà situato in un centro commerciale. La domanda risarcitoria era rivolta contro: l'arbitro che, quale arbitro unico in un arbitrato irrituale tra altre società, aveva pronunciato un lodo ritenuto erroneo perché avrebbe disposto la risoluzione di un contratto di affitto d'azienda senza considerare che il chiosco non ne faceva parte; l'ufficiale giudiziario che aveva eseguito l'ordine di rilascio; e il Ministero della giustizia, evocato ex art. 2049 c.c. La Corte d'appello ha escluso il nesso causale tra il lodo irrituale e lo spossessamento, ritenendo che il rilascio fosse avvenuto in esecuzione della successiva sentenza del tribunale che aveva recepito il lodo e ordinato il rilascio dell'azienda. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 111 Cost., oltre a violazione dell'art. 808-ter c.p.c., sostenendo che il lodo era stato la causa diretta o almeno concausa efficiente dello spossessamento; 2) violazione degli artt. 1218 e 1710 c.c. e falsa applicazione dell'art. 813-ter c.p.c., per avere la corte escluso la responsabilità dell'arbitro irrituale applicando la disciplina dell'arbitro rituale invece di quella del mandatario; 3) violazione dell'art. 813-ter c.p.c. per avere escluso la colpa grave dell'arbitro nella mancata risposta ai quesiti e nel mancato esame dell'eccezione di nullità del contratto. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, il secondo inammissibile perché sollecitava una rivalutazione fattuale del nesso causale e non rispettava gli oneri di specifica indicazione degli atti, e ha dichiarato assorbito l'esame dei motivi residui, rilevandone comunque la manifesta infondatezza; infine ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese, con obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente, perché chiaramente comprensibile; ha escluso che le censure sul nesso causale potessero tradursi in un sindacato di legittimità, trattandosi di apprezzamenti di merito; ha inoltre rilevato la mancata specifica riproduzione del contenuto del lodo, necessaria per il controllo di cassazione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti, con osservazione aggiuntiva della loro manifesta infondatezza. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese ai controricorrenti ed è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
È richiamato per censurare la pretesa motivazione apparente; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e che rilevano solo anomalie motivazionali radicali.
È invocato dalla ricorrente in tema di arbitrato irrituale; la Corte osserva che la censura tendeva in realtà a contestare valutazioni di merito sul nesso causale e sulla responsabilità dell'arbitro.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere una responsabilità contrattuale dell'arbitro irrituale; la Corte rileva, incidentalmente, la manifesta infondatezza della tesi perché il rapporto arbitrale invocato è estraneo alla ricorrente.
È richiamato come norma propria del mandato, prospettata dalla ricorrente per qualificare la responsabilità dell'arbitro irrituale; la Corte non accoglie la censura.
È richiamato dalla ricorrente e dalla Corte di merito in relazione alla responsabilità dell'arbitro; la Cassazione non entra nel merito perché dichiara inammissibile la censura che mira a una rivalutazione fattuale.
È menzionato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
È menzionato come parametro del motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Corte evidenzia la violazione dell'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti richiamati nel ricorso.
È richiamato in relazione al deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, ritenuto non adeguatamente assolto.
È richiamato nella prospettazione della domanda risarcitoria contro il Ministero della giustizia per fatto dell'ufficiale giudiziario.
È la norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È menzionato nel rinvio operato dalla Corte per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, cioè quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o risulti obiettivamente incomprensibile.
- Non è consentito trasformare in un motivo di legittimità una critica che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del nesso causale o dei fatti di causa: tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- Chi censura in cassazione una decisione che presuppone un determinato atto o documento deve indicarlo e riprodurne il contenuto in modo specifico, altrimenti il controllo di legittimità è precluso.
- La responsabilità dell'arbitro irrituale non può essere affermata in astratto prescindendo dal rapporto e dagli atti concretamente dedotti; la doglianza che pretenda una responsabilità contrattuale senza ancorarla a un rapporto riferibile alla parte ricorrente è manifestamente infondata.
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