Sentenza del 07/10/2016 n. 20150 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso di recupero del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, utilizzato in compensazione per gli anni 2003 e 2004. La contestazione riguardava l’acquisto in leasing di due escavatori, commissionati il 19 giugno 2002, ma consegnati il 10 e il 15 ottobre 2002, con contratti di leasing stipulati il 1° ottobre 2002. C.C. sosteneva che l’investimento fosse stato avviato con la commissione d’acquisto del 19 giugno 2002, quindi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 138/2002. Contestava inoltre l’applicazione delle sanzioni, invocando l’assenza di colpevolezza e l’incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, per i beni mobili strumentali, il momento rilevante per individuare l’avvio dell’investimento e la disciplina applicabile è, in via generale, quello della consegna dei beni, salvo la specifica disciplina transitoria per i contratti conclusi tra l’entrata in vigore del decreto-legge e quella della legge di conversione. La commissione del 19 giugno 2002 non costituiva prova certa dell’avvio dell’investimento né produceva obblighi giuridici vincolanti, mentre i contratti di leasing e le consegne erano successivi all’entrata in vigore della nuova disciplina. Gli investimenti sono quindi stati assoggettati alle nuove regole e il recupero del credito è stato ritenuto legittimo. La censura sulle sanzioni è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di adeguata indicazione delle ragioni già dedotte nei gradi di merito. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
Prevede il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate. La fruizione dell’agevolazione deve essere valutata secondo la disciplina temporalmente applicabile all’investimento.
D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 10, comma 3, convertito dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178
Le nuove disposizioni ... si applicano agli investimenti ... per i quali si verificano gli eventi di cui all’art. 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi ... Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione ... si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche.
La disciplina intertemporale tutela soltanto i contratti conclusi nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto-legge e quella della legge di conversione. In assenza di un contratto concluso in tale intervallo, rileva il momento ordinario di sostenimento della spesa.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 2, lett. a), oggi art. 109
Per l’acquisizione di beni mobili, le spese si considerano sostenute, in via generale, alla data della consegna o spedizione del bene, salvo specifiche deroghe.
Chi intende beneficiare dell’agevolazione deve provare i fatti costitutivi del diritto, compresa la data effettiva di avvio o di sostenimento dell’investimento.
Codice di procedura civile, art. 360
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. Le censure devono essere specificamente riferite alla decisione impugnata e adeguatamente illustrate.
Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma
Consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme al diritto, anche se la motivazione deve essere rettificata.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
Riguarda il principio di colpevolezza e le condizioni che possono escludere la responsabilità per sanzioni tributarie. Nel caso concreto la censura non è stata esaminata nel merito perché ritenuta generica e inammissibile.
Massime di principio
- Per stabilire quale disciplina fiscale si applichi a un investimento in beni mobili, occorre individuare il momento giuridicamente rilevante di sostenimento della spesa, normalmente coincidente con la consegna del bene.
- Una semplice commissione o un ordine d’acquisto non sono sufficienti se non dimostrano con certezza l’effettivo perfezionamento dell’investimento e l’esistenza di obblighi giuridici vincolanti per le parti.
- Le disposizioni transitorie devono essere applicate rigorosamente: la disciplina precedente resta applicabile solo quando ricorrono esattamente le condizioni previste, come la conclusione del contratto nello specifico intervallo temporale indicato dalla legge.
- Il contribuente che invoca un’agevolazione fiscale deve fornire documentazione certa, attendibile e coerente sulla data dell’investimento, sul perfezionamento del contratto e sulla consegna del bene.
- In Cassazione non è sufficiente richiamare genericamente violazioni di legge o vizi motivazionali: occorre collegare puntualmente la censura alla motivazione della sentenza e indicare in modo completo le questioni già dedotte nei gradi precedenti.
- La complessità o successione delle norme può giustificare una richiesta di disapplicazione delle sanzioni solo se l’eccezione è specificamente argomentata e adeguatamente documentata nel processo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20129 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20133 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20136 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20142 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20159 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20165 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →