Sentenza del 07/10/2016 n. 20165 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per il periodo d’imposta indicato nel provvedimento, rettificando i redditi dichiarati ai fini IVA, IRPEF e IRAP e recuperando costi ritenuti non deducibili per difetto di inerenza o competenza, carenza di documentazione e ammortamenti indeducibili, per complessive Lire 351.170.633 (Euro 181.364,49). La società contestava l’accertamento e, in cassazione, denunciava vizi di motivazione e violazione delle regole sulla deducibilità dei costi, inclusi quelli fatturati per servizi di carico, scarico, cernita e refrigerazione, nonché diverse spese e ammortamenti. La Corte ha rilevato preliminarmente che nei giudizi di merito non erano stati coinvolti tutti i soci, benché la controversia riguardasse un accertamento unitario relativo a una società di persone e comprendesse imposte fondate su elementi comuni.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito gli otto motivi della società. Ha rilevato d’ufficio il difetto di contraddittorio necessario, poiché i giudizi si erano svolti senza la partecipazione della società e di tutti i soci e non risultavano processi paralleli idonei a soddisfare le condizioni per evitare la nullità. Ha quindi dichiarato nullo il procedimento di merito, cassato le sentenze e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina, in diversa composizione, perché celebri il giudizio di primo grado integrando il contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari. Il giudice di rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
Per gli accertamenti dei redditi di società di persone, il reddito è imputato automaticamente ai soci in proporzione alle quote; quando la controversia verte sugli elementi comuni dell’accertamento, società e soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo che siano in discussione questioni personali del singolo socio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Se una controversia tributaria coinvolge società di persone e soci in litisconsorzio necessario, il giudice deve integrare il contraddittorio anche quando il ricorso sia stato presentato da uno solo dei soggetti interessati. L’omessa partecipazione di tutti comporta nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni fase.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 40, comma 2
qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA ma, come nel caso qui vagliato, anche per IRPEF ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di "simultaneus processus", attesa l'inscindibilità delle due situazioni
La regola di imputazione unitaria dei redditi non si estende automaticamente all’IVA; tuttavia, se un unico avviso accerta anche IVA e IRPEF/IRAP sulla base di elementi comuni e la parte IVA non è autonomamente definibile, la controversia deve essere trattata insieme a quella relativa ai soci.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 (già art. 75), comma 5
La disposizione era invocata dalla società a sostegno della deducibilità dei costi, ma la Corte non ne ha esaminato l’applicazione, avendo definito il giudizio per il preliminare difetto di contraddittorio.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102, comma 6 (già art. 67, comma 7)
La disposizione era richiamata in relazione all’ammortamento di pneumatici e accessori per auto; la Corte non ha deciso la questione nel merito.
Massime di principio
- Negli accertamenti dei redditi di una società di persone, se sono contestati elementi comuni che incidono sulla determinazione del reddito imputato ai soci, il giudizio deve coinvolgere la società e tutti i soci, salvo questioni esclusivamente personali.
- Il difetto di contraddittorio necessario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e comporta la nullità del giudizio; il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio, non decidere il merito delle contestazioni.
- La presenza dell’IVA nell’accertamento non esclude di per sé il litisconsorzio necessario: se un unico atto comprende IVA e imposte sui redditi basate su elementi comuni, e la questione IVA non è separabile, occorre un processo unitario.
- Il rinvio per nullità processuale non comporta una decisione sulla fondatezza dell’accertamento o sulla deducibilità dei costi: tali questioni restano da esaminare nel nuovo giudizio con tutte le parti necessarie.
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