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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20129 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento relativo ai redditi di un anno non indicato nel testo, con cui erano stati attribuiti a D.M.F., direttore di una filiale bancaria, compensi non dichiarati per avere investito, ripetutamente e senza autorizzazione, capitali di clienti. L'Ufficio aveva stimato i compensi applicando una percentuale dell'1%; la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto provata la percezione di compensi, mentre la Commissione tributaria regionale del Veneto, sede di Venezia-Mestre, aveva annullato l'accertamento perché l'attività illecita non dimostrava, da sola, l'effettivo incasso. In cassazione l'Agenzia ha denunciato, con i primi due motivi, violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., oltre a un vizio motivazionale; con gli ulteriori motivi ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle disposizioni del D.Lgs. n. 546/1992 sul processo tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la CTR non avesse spiegato adeguatamente il percorso logico seguito per valutare gli indizi e per discostarsi dalla decisione di primo grado. La prova presuntiva non richiede certezza assoluta: il fatto ignoto può essere desunto da quello noto quando ne costituisca una conseguenza ragionevolmente probabile secondo l'esperienza. Il giudice deve prima valutare i singoli indizi e poi considerarli complessivamente, verificandone concordanza e capacità dimostrativa; nel caso concreto andava esaminato anche che l'attività d'investimento per terzi era protratta nel tempo e normalmente remunerata. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, per una nuova valutazione delle prove e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sull'effettiva debenza dei maggiori redditi.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    La prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l'accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), può essere desunta da una condotta anomala del contribuente.

    Nel metodo analitico-induttivo, una condotta anomala può costituire la base di una presunzione di attività o ricavi non dichiarati, purché gli indizi siano valutati secondo i requisiti e il procedimento logico indicati dalla decisione.

  • Codice civile, art. 2697

    La norma è richiamata come parametro della censura sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte accoglie i primi motivi per l'errata valutazione della prova presuntiva, senza formulare una distinta interpretazione dell'articolo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Costituisce il riferimento processuale ai motivi di ricorso per cassazione: violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione. I motivi basati sui nn. 3 e 5 sono accolti; quelli ulteriori, inclusa la censura di nullità, sono assorbiti.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato era stata dedotta con un motivo successivo, ma la Corte non l'ha esaminata perché assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 2, 33, 34, 35 e 61

    Le disposizioni sono state invocate dall'Agenzia con un motivo relativo al processo tributario; la Corte non ne ha deciso il merito, avendolo dichiarato assorbito.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    La disposizione è stata richiamata nella censura di nullità della sentenza tributaria, ma il relativo motivo è rimasto assorbito e non è stato esaminato nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La norma è richiamata soltanto in relazione al deposito della memoria illustrativa della resistente; non fonda la decisione di merito.

Massime di principio

  • In materia di accertamento analitico-induttivo, una condotta anomala può concorrere a dimostrare ricavi non dichiarati; non è necessario che il fatto noto renda il fatto ignoto certo, ma deve renderlo ragionevolmente probabile secondo regole di esperienza.
  • La valutazione presuntiva deve svilupparsi in due fasi: esame dei singoli indizi e successiva valutazione complessiva della loro concordanza e forza dimostrativa. La motivazione deve rendere comprensibile il percorso seguito.
  • Quando il giudice d'appello si discosta dalla ricostruzione del primo giudice sugli stessi fatti e indizi, deve spiegare le ragioni della diversa valutazione; la mera affermazione che un fatto non prova l'altro può essere insufficiente.
  • La cassazione con rinvio per insufficiente valutazione delle presunzioni non stabilisce definitivamente che il contribuente abbia percepito i compensi: spetta al giudice di rinvio riesaminare il materiale probatorio applicando i criteri indicati.

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