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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20159 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva confermato il diniego di autotutela relativo all’iscrizione a ruolo di sanzioni divenute definitive dopo il mancato perfezionamento di un condono. Con il primo motivo ha sostenuto che, ai sensi della L. n. 289/2002, artt. 15, comma 5, e 16, comma 9, l’insufficienza dei versamenti non rendeva inefficace l’istanza e che quella presentata ai sensi dell’art. 16 doveva essere considerata sostituita da una successiva istanza ex art. 15; ha inoltre denunciato omessa pronuncia e difetto di motivazione. Con il secondo motivo ha lamentato omessa pronuncia sulle contestazioni relative al mancato perfezionamento del condono per insufficienza dei versamenti. Con il terzo ha censurato la mancata valutazione della riconoscibilità dell’errore nella compilazione dell’istanza e dei dati contenuti nella seconda dichiarazione sostitutiva. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha contestato la compensazione delle spese disposta dalla CTR.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi del ricorso principale: il primo perché non pertinente alla decisione impugnata, che riguardava la legittimità del diniego di autotutela e non l’interpretazione o il perfezionamento dell’istanza di condono; il secondo per difetto di autosufficienza, non essendo stata riprodotta nei termini esatti né localizzata l’istanza asseritamente ignorata; il terzo perché introduceva una questione nuova, mai prospettata nei precedenti gradi, e comunque non indicava dove e quando fosse stata sollevata. È stato respinto il ricorso incidentale dell’Agenzia: la CTR aveva compensato le spese motivando sulla complessità della legislazione sul condono, in conformità alla disciplina allora applicabile, che consentiva la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni. La Corte ha quindi respinto entrambi i ricorsi e compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione. Non sono indicati importi delle sanzioni o dei versamenti.

Norme richiamate

  • Art. 360 c.p.c.

    il carattere vincolato che assume nel nostro ordinamento il giudizio di legittimità impone che il ricorso sia veicolato attraverso uno dei motivi tassitivamente previsti dall'art. 360 c.p.c. e che nell'esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità alla decisione impugnata

    Il ricorso per cassazione deve articolare le censure nei motivi previsti dalla legge e formulare critiche specifiche, complete e riferibili alle ragioni effettive della decisione impugnata.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    non avendo la ricorrente, proprio in ragione, del resto, della novità della questione, neppure indicato dove e quando la detta questione sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo "di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione"

    Chi deduce in cassazione una questione già proposta nei gradi precedenti deve indicare specificamente l’atto e il momento in cui l’ha sollevata, consentendo alla Corte di verificarlo senza dover ricercare autonomamente negli atti.

  • Art. 112 c.p.c.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte non esamina nel merito il vizio perché la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Art. 92 c.p.c.

    la CTR nel dispone l'integrale compensazione tra le pari delle spese di lite ha rettamente regolato il punto al suo esame in conformità alla disposizione censurata che, com'è noto, all'epoca della pronuncia consentiva di compensare le spese di giudizio nel concorso di "gravi ed eccezionali ragioni", da esplicitare peraltro in motivazione come bene ha fatto il giudice d'appello.

    Secondo la disciplina applicabile all’epoca, la compensazione delle spese era consentita in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che dovevano essere esplicitate in motivazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2

    La norma è invocata dalla ricorrente per contestare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte non decide nel merito la censura, dichiarandola inammissibile perché fondata su una questione nuova.

  • L. n. 289/2002, artt. 15, comma 5, e 16, comma 9

    Le disposizioni sono invocate dalla cooperativa per sostenere che l’omesso o insufficiente versamento alle scadenze non avrebbe reso inefficace l’istanza di condono. La Cassazione non stabilisce se tale lettura sia corretta: dichiara la censura inammissibile perché non pertinente al decisum, limitato alla legittimità del diniego di autotutela.

  • L. n. 289/2002, artt. 15 e 16

    La ricorrente sosteneva che l’istanza presentata ai sensi dell’art. 16 dovesse essere interpretata come istanza ai sensi dell’art. 15 o sostituita da una successiva dichiarazione. La Corte rileva che la CTR non aveva deciso tale questione e non ne esamina il merito; la contestazione sulla riconoscibilità dell’errore è inoltre nuova e inammissibile.

  • Artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.

    Le norme interpretative sono richiamate dalla ricorrente in relazione alla lettura dell’istanza di condono e della dichiarazione sostitutiva. La Corte non ne interpreta il contenuto, poiché la relativa questione è dichiarata nuova e inammissibile.

Massime di principio

  • In cassazione la censura deve colpire le effettive ragioni della decisione impugnata: non è sufficiente prospettare una questione sostanziale che il giudice di merito non era chiamato a decidere.
  • Quando si denuncia omessa pronuncia, occorre riportare con precisione la domanda o eccezione ignorata e indicare l’atto processuale in cui fu formulata; una descrizione generica comporta l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.
  • Una questione nuova non può essere introdotta per la prima volta in cassazione. Se si sostiene che fosse già stata proposta, bisogna indicare lo specifico atto e il momento processuale, così da permetterne la verifica.
  • La decisione non afferma che l’insufficienza dei versamenti renda valido o invalido il condono: su questo punto la Cassazione non si pronuncia, perché le censure non superano i requisiti di ammissibilità.
  • La compensazione delle spese, secondo la disciplina applicabile nel caso, richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione; la loro eventuale incongruità motivazionale è distinta dalla violazione della regola che consente la compensazione.

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