Sentenza del 07/10/2016 n. 20136 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva contestato alla S.A. s.p.a., sulla base di un processo verbale della Guardia di finanza, irregolarità relative a bollette d’importazione e dichiarazioni doganali ritenute infedeli: merci extracomunitarie immesse in libera pratica sarebbero state consegnate direttamente alla destinataria C.V. s.p.a., senza essere materialmente introdotte nei depositi IVA gestiti dalla ricorrente. La S.A. contestava, tra l’altro, l’applicabilità della sanzione prevista per l’omesso versamento e sosteneva che l’IVA assolta mediante autofatturazione e inversione contabile non potesse essere richiesta una seconda volta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché denunciava come omesso esame di un fatto una questione di valutazione giuridica; ha rigettato il secondo, confermando in linea di principio l’applicabilità della sanzione generale prevista per l’omesso o tardivo versamento, ferma la necessità che sia proporzionata; ha accolto il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e rinviato a una diversa sezione della stessa Commissione, anche per le spese, affinché accerti se l’IVA sia stata effettivamente assolta tramite autofattura e registrata nei registri degli acquisti e delle vendite. La merce destinata al deposito IVA deve esservi introdotta fisicamente, ma, se l’IVA è già stata regolarizzata con inversione contabile, il Fisco non può richiederne una seconda volta il pagamento, salvo evasione o tentata elusione.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis
Al fine di evitare l'immediato assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per l'immissione in consumo di beni non comunitari immessi in libera pratica, occorre che la loro introduzione nei depositi fiscali istituiti ai fini i.v.a. sia fisica e non soltanto virtuale.
Per differire l’IVA all’importazione mediante il regime del deposito IVA, la merce deve essere materialmente introdotta nel deposito. La sola registrazione o introduzione virtuale non soddisfa il requisito.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70
in caso di violazioni concernenti l'i.v.a. all'importazione trovano applicazione le sanzioni contemplate dalle leggi doganali relative ai diritti di confine
La Corte chiarisce che l’IVA all’importazione è un tributo interno, pur avendo specificità procedimentali e sanzionatorie collegate all’importazione; nel caso esaminato la sanzione applicabile è individuata nella disciplina generale dell’omesso o tardivo versamento.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 ove applicata all'importatore che si sia avvalso del sistema di sospensione del versamento dell'imposta all'importazione senza immettere materialmente la merce nel deposito fiscale, deve essere disapplicata per contrarietà al diritto comunitaria, così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13 Equoland, ove ecceda, in ragione della percentuale fissata per la maggiorazione e dell'impossibilità di graduarne la misura alle circostanze concrete, il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione ed evitare l'evasione
La sanzione generale per l’omesso o tardivo versamento può applicarsi alla mancata introduzione fisica, ma va disapplicata se eccede quanto necessario a garantire la riscossione e prevenire l’evasione. La sua proporzionalità deve essere valutata in concreto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico discusso e decisivo, non una valutazione giuridica sull’applicabilità di una norma o di una sanzione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"
Per dedurre in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare puntualmente il fatto, gli elementi che ne documentano l’esistenza, la sua discussione nel processo e la sua decisività.
Massime di principio
- Per beneficiare del differimento dell’IVA all’importazione tramite un deposito IVA, la merce deve essere fisicamente introdotta nel deposito, salvo specifiche eccezioni normative non applicabili alle operazioni in esame.
- La mancata introduzione fisica può comportare una violazione sanzionabile anche se l’imposta è stata assolta con inversione contabile; tuttavia, se l’IVA è stata effettivamente regolarizzata e registrata, non può essere nuovamente riscossa, salvo evasione o tentata elusione.
- Le sanzioni per irregolarità formali devono rispettare il principio di proporzionalità: se la misura eccede quanto necessario per assicurare la riscossione ed evitare l’evasione, può essere disapplicata o rideterminata.
- In cassazione, l’omesso esame denunciabile riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non il mancato esame di una tesi giuridica o di singoli elementi istruttori.
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