Sentenza del 07/10/2016 n. 20133 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso per cassazione riguardava un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale relativo all'anno d'imposta indicato nel provvedimento come «---». L'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione Mod. 740 ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, attribuendo al contribuente maggiori ricavi sulla base dei parametri previsti dalla L. n. 549/1995. La CTR di Roma, sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 436/40/09 pubblicata il 29 giugno 2009, aveva riformato la decisione di primo grado e respinto il ricorso del contribuente: aveva rilevato che E.G. non aveva risposto all'invito dell'Ufficio a fornire chiarimenti e documenti e che la documentazione prodotta in giudizio non giustificava lo scostamento. In cassazione E.G. ha proposto quattro motivi: (1) ha contestato la qualificazione dello scostamento dai parametri come presunzione legale relativa, sostenendo che si trattasse di presunzione semplice; (2) ha sostenuto che, per chi opera in contabilità ordinaria, l'applicazione dei parametri richiedesse la previa inattendibilità della contabilità risultante da un verbale di ispezione; (3) ha censurato il rilievo attribuito alla mancata partecipazione al contraddittorio amministrativo, invocando anche gravi motivi di salute documentati da certificazione medica e sostenendo che le prove potessero essere offerte in giudizio; (4) ha denunciato l'omessa motivazione sulle deduzioni e sui documenti prodotti a giustificazione dello scostamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi e, di conseguenza, l'intero ricorso, senza esaminare nel merito la correttezza dell'accertamento. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il quesito di diritto non era pertinente alle ragioni della decisione; la distinzione tra presunzione semplice e legale non era comunque decisiva rispetto all'onere del contribuente di fornire prova contraria una volta formatasi la presunzione. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito non era collegato al decisum e il ricorrente non aveva dimostrato, in modo autosufficiente, di avere tempestivamente allegato che adottava la contabilità ordinaria. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR non aveva affermato che la mancata partecipazione al contraddittorio provasse i fatti posti a fondamento della pretesa, né aveva escluso la possibilità di produrre prove in giudizio; aveva invece esaminato la documentazione e giudicato insufficiente. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché mancava un momento di sintesi chiaro e specifico sul fatto controverso e sul vizio motivazionale. La Corte ha condannato E.G. a rifondere all'Agenzia delle Entrate 2.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Decisione assunta a Roma il 20 giugno 2016 e depositata il 7 ottobre 2016.
Norme richiamate
Questo giudice di legittimità ha chiarito che la funzione propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico - giuridica della questione, quale sia l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il motivo inammissibile.
Per le sentenze soggette alla disciplina applicabile nel caso, ciascun motivo di diritto doveva contenere un quesito autosufficiente, concreto e pertinente, che individuasse sia l'errore imputato al giudice sia la regola che si chiedeva di applicare. La mancanza o genericità di tali elementi rende il motivo inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
Quanto al motivo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al quale si richiede "la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione" questa Corte ha precisato che la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi è necessaria anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura.
La censura motivazionale doveva concludersi con una chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni specifiche per cui la motivazione era omessa, contraddittoria o insufficiente; non bastava una contestazione generica delle valutazioni del giudice.
L. n. 549/1995, art. 3, commi 181 e 184
Consegue che la qualificazione dello scostamento dei parametri come presunzione legale relativa anzichè come presunzione semplice risulta indifferente al fine della configurazione dell'onere probatorio a carico della parte privata la quale risulta comunque onerata, una volta che la presunzione si sia formata.
Ai fini dell'onere probatorio nel caso concreto, la Corte ha ritenuto non decisiva la qualificazione dello scostamento dai parametri come presunzione legale relativa o semplice: una volta formatasi la presunzione, spetta comunque al contribuente fornire elementi contrari. La pronuncia non ha però deciso nel merito la fondatezza dell'accertamento.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La disposizione è indicata come base procedimentale della rettifica dei redditi d'impresa effettuata dall'Ufficio. La Corte non ne ha interpretato autonomamente i presupposti, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente formulare una domanda astratta sull'interpretazione di una norma: il motivo deve confrontarsi con la ragione concreta per cui il giudice di merito ha deciso e indicare con precisione l'errore denunciato e la regola richiesta.
- Quando si censura una sentenza per omessa o insufficiente motivazione secondo la disciplina applicabile ratione temporis, occorre identificare chiaramente il fatto decisivo controverso e spiegare quale specifico vizio motivazionale lo riguarda.
- Negli accertamenti fondati su parametri, il contraddittorio preventivo consente al contribuente di presentare spiegazioni e documenti, ma la sua mancata partecipazione non equivale automaticamente a prova della pretesa fiscale e non preclude, di per sé, la produzione di elementi difensivi in giudizio.
- Una volta formatasi una presunzione relativa allo scostamento dai parametri, il contribuente deve fornire elementi idonei a contrastarla; la valutazione della documentazione spetta al giudice di merito, salvo che le censure in cassazione siano ammissibili e formulate in modo specifico.
- Chi invoca una disciplina applicabile a una particolare categoria di contribuenti, come quella relativa alla contabilità ordinaria, deve allegare tempestivamente e dimostrare in modo processualmente autosufficiente i fatti che consentono di rientrare in quella categoria.
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