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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22094/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione tariffaria intervenuta tra un'associazione professionale di avvocati e una compagnia assicurativa per regolare i compensi dovuti per incarichi difensivi. L'associazione aveva ottenuto numerosi decreti ingiuntivi per singole fatture relative a molteplici incarichi professionali svolti in favore della compagnia; quest'ultima aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'abusivo frazionamento del credito. Il giudice di pace aveva respinto le opposizioni e confermato i decreti; il tribunale, in appello, aveva invece ravvisato il frazionamento abusivo del credito, pur respingendo gli appelli e compensando le spese. L'associazione professionale ricorre in cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., per asserita novità/incoerenza delle difese in appello e introduzione di domanda nuova; (2) violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c. e 2909 c.c., per asserito giudicato esterno formatosi su precedenti sentenze di pace che avrebbero escluso il frazionamento; (3) violazione di numerose norme sostanziali e processuali, per contestare la qualificazione della convenzione come contratto normativo, la configurabilità del frazionamento abusivo e l'assenza di un interesse alla trattazione unitaria; (4) omessa motivazione e violazione degli artt. 88 e 96 c.p.c. sulla responsabilità aggravata; (5) violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. sulle spese. La compagnia assicurativa resiste e propone ricorso incidentale, sostenendo che, una volta accertato l'abusivo frazionamento, il giudice avrebbe dovuto eliminare tutti gli effetti distorsivi dell'abuso anche quanto alle spese della fase monitoria, non limitandosi a compensare le spese dell'opposizione.

La decisione

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Accoglie invece l'unico motivo del ricorso incidentale: afferma che l'abusivo frazionamento del credito non può essere sterilizzato solo con la compensazione delle spese del giudizio di opposizione, perché occorre eliminare tutti gli effetti distorsivi dell'abuso, inclusi quelli della fase monitoria, valutando se e in quale misura la proposizione di più ricorsi per decreto ingiuntivo abbia aggravato i costi complessivi del giudizio. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione, rilevando che le questioni erano già state dedotte nelle opposizioni e che non vi era domanda nuova.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato per contestare l'ammissibilità dell'appello; la Corte ritiene che il gravame contenesse specifiche censure contro il frazionamento abusivo.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per pretesa novità delle domande o eccezioni in appello; la Corte esclude la novità perché le difese erano già state formulate in primo grado.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno/accettazione della sentenza; la Corte non ravvisa le condizioni prospettate dal ricorrente.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per le domande/eccezioni non riproposte; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato sul giudicato sostanziale; la Corte ribadisce che la statuizione sul frazionamento ha natura processuale e produce giudicato meramente formale.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Invocato per asserita decisione a sorpresa sulla qualificazione della convenzione; la Corte esclude la violazione, trattandosi di mera qualificazione giuridica.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente insieme al principio del contraddittorio; la Corte non ravvisa lesione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente sul giusto processo; la Corte non ravvisa vizio processuale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nella censura sulla qualificazione del rapporto; la Corte non lo ritiene violato.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato sia dal ricorrente sia nel ricorso incidentale; la Corte lo collega ai doveri di correttezza che impediscono di aggravare inutilmente il processo frazionando abusivamente il credito.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato per contestare la natura contrattuale della convenzione; la Corte conferma la lettura unitaria del rapporto.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato sulla autonomia contrattuale; la Corte valorizza l'autonomia delle parti nel regolare in modo uniforme i compensi futuri e pregressi.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato per l'asserita indeterminabilità dell'oggetto; la Corte esclude il vizio, perché le condizioni economiche erano predeterminate e riferite a rapporti futuri.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione della convenzione; la Corte ritiene corretta l'interpretazione del tribunale sulla funzione unitaria dell'accordo.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato tra le norme sul contratto d'opera professionale; la Corte osserva che la convenzione non escludeva l'applicazione della disciplina generale per gli aspetti non regolati.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato sulle presunzioni; la Corte non accoglie la censura sulle presunzioni usate per desumere l'unitarietà del rapporto.

  • art. 85 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla difesa tecnica; nel contesto della decisione non assume rilievo autonomo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato sulla valutazione delle prove; la Corte respinge la censura, ritenendo congrua la ricostruzione del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato sulla valutazione probatoria; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 11 codice deontologico

    Richiamato dal ricorrente nella censura sul comportamento professionale; non è posto a base dell'accoglimento di alcun motivo.

  • art. 2233, comma 1, c.c.

    Richiamato per affermare che il contratto poteva prevedere un compenso diverso da quello tariffario.

  • art. 2233, comma 3, c.c.

    Richiamato per la necessità dell'accordo sul corrispettivo, che la convenzione soddisfaceva.

  • art. 2237 c.c.

    Richiamato sul recesso del cliente/professionista; la Corte osserva che la disciplina convenzionale non impediva in astratto il recesso.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato per la responsabilità aggravata; i relativi motivi del ricorso principale sono dichiarati assorbiti per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato sulla lealtà e probità processuale; la Corte lo collega al divieto di trarre vantaggio dall'abuso del frazionamento del credito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato sulle spese di lite; la Corte dispone rinvio per una nuova regolazione che tenga conto dell'abuso.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato sulla compensazione delle spese; la Corte afferma che la sola compensazione delle spese dell'opposizione non elimina tutti gli effetti distorsivi dell'abuso.

  • art. 104 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che le domande frazionate possono essere riproposte in cumulo oggettivo con altre domande analoghe.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale a fondamento del dovere di lealtà e correttezza nei rapporti processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale della decisione in Cassazione.

  • L. n. 89/2001

    Richiamata nel ricorso principale per sostenere l'interesse a evitare la durata eccessiva dei processi; la Corte non la ritiene decisiva ai fini dell'interesse alla frazionamento.

Massime di principio

  • Il divieto di abusivo frazionamento del credito opera quando più pretese di pagamento, pur fondate su fatti storicamente distinti, siano inserite in una relazione unitaria tra le parti, siano omogenee per natura e contenuto e possano essere trattate senza una reale autonomia processuale; in tale caso, salvo un interesse oggettivamente valutabile alla tutela separata, le domande devono essere proposte congiuntamente.
  • La valutazione dell'interesse alla proposizione di azioni separate appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata; il mero richiamo a esigenze di snellezza o a difficoltà organizzative non basta, di per sé, a giustificare la frammentazione del credito.
  • La statuizione con cui si dichiara l'abusivo frazionamento del credito ha natura processuale e produce un giudicato meramente formale, efficace solo nel processo in cui è resa; non impedisce che la medesima questione sia riesaminata in altro giudizio tra le stesse parti.
  • La mera qualificazione giuridica di un accordo come contratto normativo non integra, di per sé, una decisione a sorpresa lesiva del contraddittorio, se la questione si colloca nell'ambito dell'ordinaria attività di sussunzione giuridica dei fatti allegati.
  • L'accertamento dell'abusivo frazionamento non può limitarsi a misure compensative sulle spese dell'opposizione: il giudice deve eliminare tutti gli effetti distorsivi della condotta processuale, verificando anche l'incidenza economica delle fasi monitorie e, se del caso, disponendo la conseguente regolazione delle spese e la revoca dei provvedimenti monitori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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