Cassazione Penale, Ordinanza n. 15419/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di stupefacenti in ipotesi lieve. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della destinazione della sostanza a uso personale non punibile, sostenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non sarebbero stati idonei a escludere la finalità personale della detenzione. Con il secondo motivo ha censurato il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, contestando sia l'apprezzamento della maggiore capacità a delinquere sia la mancata concessione di circostanze attenuanti in assenza di elementi negativi sufficienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva svolto una valutazione logica e completa della destinazione dello stupefacente, valorizzando il quantitativo rinvenuto, il materiale per il confezionamento presente nell'abitazione e le informazioni sommarie acquisite circa la volontà di acquisto da parte di un terzo. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla recidiva, fondata sui precedenti specifici e sulla commissione del fatto mentre l'imputato era sottoposto a misura cautelare, nonché corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, essendo legittimo il mancato riconoscimento in assenza di elementi positivi favorevoli. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice applicata alla condotta di detenzione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, confermata in appello e non scalfita dai motivi di ricorso.
art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
il superamento dei limiti tabellari non comporta di per sé una presunzione di destinazione a uso non personale; il dato quantitativo va valutato insieme alle ulteriori circostanze del fatto.
il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi favorevoli e non richiede più, da solo, lo stato di incensuratezza dell'imputato.
in caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza al consumo personale oppure a finalità diverse deve essere accertata dal giudice di merito mediante una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali rilevanti; il solo dato quantitativo, anche se superiore ai limiti tabellari, non crea una presunzione assoluta di destinazione allo spaccio o comunque a uso non personale.
- Il controllo di legittimità sulla valutazione della destinazione della droga è limitato alla presenza di motivazione mancante o manifestamente illogica; non è consentito in cassazione una nuova rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo coerente degli elementi valorizzati.
- Ai fini della recidiva, il giudice deve verificare se la nuova condotta, anche per le modalità di esecuzione, sia indicativa di una maggiore capacità a delinquere; è sufficiente una motivazione che colleghi il nuovo fatto ai precedenti specifici e alla persistente inclinazione criminale dell'imputato.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi apprezzabili; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non basta più, da solo, a giustificare la concessione della diminuente.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano condizioni di esonero.
- In sede di legittimità, le censure che investono soltanto la ricostruzione del fatto o l'apprezzamento delle prove sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, se la motivazione della sentenza impugnata è logica e non manifestamente contraddittoria.
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