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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31517/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune ha eccepito la nullità del bando per le progressioni economiche orizzontali (mobilità orizzontale da C2 a C3) per mancanza di copertura finanziaria e di visto di regolarità contabile; ha contestato che la Corte d'appello non abbia valutato tale nullità sollevata in appello e abbia omesso di pronunciarsi, violando norme di legge e della contrattazione collettiva. La controparte chiedeva il riconoscimento del passaggio e il pagamento delle differenze retributive; il Comune ha prodotto in appello documenti (nota del Segretario e parere MEF) a sostegno della mancanza di copertura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione per decidere nel merito. La Corte di Cassazione ha stabilito principi di diritto: (i) le decisioni che incidono sul costo del personale richiedono la necessaria copertura finanziaria e la relativa attestazione; l'assenza di tale copertura determina la nullità degli atti/procedure che incidono su spese a carico della P.A.; (ii) la nullità così intesa è rilevabile d'ufficio anche in appello e in cassazione, purché i presupposti di fatto siano stati tempestivamente dimostrati o emergano dagli atti; (iii) il mancato rilievo della nullità da parte del giudice d'appello può essere censurato in cassazione ex art. 360 c.p.c. La decisione rinvia la valutazione concreta (accertamento della presenza o meno della copertura) alla Corte d'appello di rinvio, che dovrà anche decidere sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • CCNL comparto Regioni e Autonomie locali (art. 31, commi 1 e 2)

    "1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti... 2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità... vengono definite in un unico importo..."

    Il CCNL stabilisce che le risorse decentrate (quelle destinate anche alle progressioni economiche orizzontali) devono essere determinate e avere carattere di certezza; la procedura di progressione richiede quindi disponibilità di risorse specifiche.

  • CCNL comparto Regioni e Autonomie locali (art. 34, commi 1 e 2)

    "1. Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali... sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2. 2. Gli oneri... sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità."

    L'onere economico delle progressioni è attribuito alle risorse decentrate: pertanto la loro esistenza e attestazione è presupposto dell'indizione della procedura.

  • d.lgs. n. 267/2000 (art. 191)

    L'art. 191 (disciplina della gestione di bilancio) impone che gli enti possano effettuare spese solo se esiste l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria; ciò fonda l'obbligo di copertura per le procedure che incidono su costi del personale.

  • d.lgs. n. 267/2000 (art. 153, comma 5)

    Richiamato nella motivazione come norma collegata all'art. 191: attesta la necessità di valida copertura e procedure contabili per gli impegni di spesa.

  • codice civile (art. 2126)

    Eccezione: rapporto di lavoro 'di fatto' in violazione di norme deve comunque essere remunerato ai sensi dell'art. 2126 c.c.; principio citato come possibile eccezione rispetto all'inefficacia degli atti senza copertura.

  • Costituzione (artt. 35 e 36)

    Richiami costituzionali relativi alla tutela del lavoro e alla retribuzione: utilizzati per qualificare l'eccezione che prestazioni effettivamente rese devono essere remunerate.

  • Codice di procedura civile (art. 421 e art. 112)

    Art. 421 c.p.c. (poteri istruttori del giudice) e art. 112 c.p.c. (motivazione): usati per indicare i limiti e le possibilità di acquisizione d'ufficio di prove e l'obbligo motivazionale del giudice nel valutare la nullità.

  • Codice di procedura civile (art. 360, comma 1, n. 3 e n.4)

    Norma processuale che consente la censura in cassazione per violazione delle norme di rilevabilità d'ufficio o per mancanza/insufficienza di motivazione quando il giudice di appello non rileva la nullità.

Massime di principio

  • Le procedure e gli atti amministrativi che incidono sul costo del personale (es. progressioni economiche) sono validi solo se, al momento dell'indizione, esiste una copertura finanziaria accuratamente attestata; in mancanza, gli atti sono nulli.
  • La nullità per violazione di norme imperative o dei presupposti di spesa è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (anche in appello e in cassazione), ma solo se i fatti che ne costituiscono la base risultano tempestivamente acquisiti nel giudizio o emergono dagli atti già ammessi.
  • Il giudice d'appello non può rifiutarsi di esaminare una eccezione di nullità sollevata in sede di gravame ove gli elementi fattuali siano acquisiti: deve verificarne la fondatezza e motivare il rigetto se non provata.
  • Non è possibile introdurre tardivamente prove per dimostrare fatti nuovi dopo la chiusura della fase istruttoria; le prove/documenti sopravvenuti possono essere valutati solo se i relativi fatti sono emergenti dagli atti o se sussistono giustificati motivi di ammissione (es. forza maggiore, rimessione in termini).
  • L'onere della prova sulla mancanza di copertura finanziaria deve essere valutato alla luce delle regole processuali: l'amministrazione può produrre documenti anche in appello, ma il giudice deve accertare se tali elementi fossero acquisibili nel merito e se siano idonei a provare la nullità.
  • Fatte salve le ipotesi di lavoro di fatto (art. 2126 c.c.), la P.A. non può essere vincolata da atti che impegnano spesa senza la necessaria copertura contabile.

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