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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31521/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, ex dipendente comunale con profilo di istruttore direttivo categoria D posizione economica D2, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla progressione economica orizzontale D2->D3 con effetto dal 1/01/2004, sostenendo di essersi collocato in posizione utile nella selezione. In primo grado il Tribunale di Enna ha accolto il ricorso; la Corte d'appello di Caltanissetta ha invece ritenuto inesistente la necessaria copertura finanziaria della procedura (bando del 2008 relativo alla progressione per l'anno 2004) e ha accolto l'appello del Comune. In Cassazione il ricorrente ha dedotto - in tre motivi - la falsa applicazione di norme (artt. 153 e 191 d.lgs. 267/2000 e art.13 L.R. Sicilia n.44/1999) ritenendo che la copertura fosse stata assicurata con la costituzione del fondo annuale, ha lamentato omissione di esame di documenti in appello e l'omesso esame della domanda subordinata di risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui le decisioni della P.A. che incidono sul costo del personale e comportano spese dell'ente richiedono la preventiva copertura finanziaria e l'attestazione di regolarità contabile, e in assenza di tale copertura gli atti e le procedure sono inefficaci e non possono produrre diritti nei confronti dei lavoratori (salvo ipotesi particolari come quelle ricondotte all'art. 2126 c.c. relative a prestazioni effettivamente svolte). La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente accertato l'assenza della copertura finanziaria pertinente al bando impugnato e ha respinto le censure del ricorrente relative a documenti non debitamente trasposti in ricorso e alla domanda subordinata non riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. Non sono state disposte statuizioni sulle spese di lite per l'assenza di difesa dell'intimato; è stata attestata la possibile obbligatorietà del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191

    «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5»

    La Corte interpreta l'art. 191 come prescrizione inderogabile: ogni atto che comporti impegni di spesa per l'ente locale necessita dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria; in mancanza l'atto è inefficace e non può generare obbligazioni a carico dell'ente

  • d.lgs. n. 267 del 2000, art. 153, comma 5

    Richiamato come norma collegata all'art. 191: disciplina l'attestazione di copertura finanziaria necessaria per la validità degli impegni di spesa

  • Legge Regione Sicilia n. 44 del 1999, art. 13

    Richiamata dal ricorrente e valutata insieme alle norme statali: non può supplire all'assenza di concreta copertura finanziaria all'atto deliberativo che impegna risorse per progressioni

  • art. 2126 c.c.

    Indicato come possibile eccezione: quando vi sia effettivo svolgimento di prestazioni di lavoro richieste e ricevute, può sorgere un diritto anche in presenza di irregolarità formali dell'atto

  • CCNL 2002/2005, artt. 31, 34

    Riferiti per il principio della determinazione annuale delle risorse; la Corte osserva che la disponibilità di risorse per il triennio 1999-2001 non poteva valere per progressioni riferibili al 2004

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater

    Citato in ordine all'attestazione della possibile obbligatorietà del versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente per il ricorso incidentale

Massime di principio

  • Un atto o una procedura amministrativa che comporti un impegno di spesa per un ente locale richiede sempre l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria: in difetto, l'atto è inefficace e non genera diritti per i destinatari.
  • La mera previsione o costituzione di fondi in astratto non sostituisce la verifica concreta e specifica della copertura finanziaria relativa all'atto che determina l'onere: conta la disponibilità effettiva al momento e per l'oggetto dell'impegno.
  • L'eccezione per prestazioni effettivamente rese (richiamata dall'art. 2126 c.c.) può giustificare un diritto anche in presenza di vizi formali, ma riguarda casi concreti di lavoro effettivamente svolto e non può essere invocata automaticamente per progressioni economiche non erogate.
  • Documenti nuovi o non trasposti nel ricorso non possono essere riesaminati in Cassazione: le prove e i documenti rilevanti devono essere correttamente dedotti e descritti nei motivi di impugnazione e in sede di appello secondo le regole processuali.
  • Le domande subordinate formulate in primo grado devono essere riproposte in appello (ex art. 346 c.p.c.) se si vuole che il giudice di secondo grado le esamini: l'omissione di tale riproposizione rende la censura inammissibile in Cassazione.
  • In sede di impugnazione, l'assenza di difese dell'intimato può influire sulle statuizioni sulle spese processuali, ma non evita l'esame di merito da parte della Corte: la decisione è fondata sulla valutazione giuridica dei presupposti di diritto e di fatto.

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