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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31519/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, dipendente comunale, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla progressione economica orizzontale dalla posizione B2 a B3 con effetto dal 1° gennaio 2004, sostenendo di essersi collocato in posizione utile nella selezione. In primo grado il Tribunale di Enna accolse il ricorso; la Corte d'appello di Caltanissetta riformò la sentenza accogliendo l'appello del Comune ritenendo la procedura indetta inefficace per mancanza di copertura finanziaria. In Cassazione il ricorrente ha lamentato carenze di motivazione della corte territoriale e la presunzione di mancanza di copertura finanziaria (con richiamo all'art. 2697 c.c.), nonché l'omessa valutazione della domanda subordinata di risarcimento danni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la corte d'appello aveva correttamente ritenuto assente la necessaria copertura finanziaria per la progressione richiesta (i prospetti allegati alla deliberazione indicavano risorse per il triennio 1999-2001, non riferibili all'anno 2004 per il quale si chiedeva la progressione, e mancavano elementi sul verificarsi di cessazioni imputabili a liberare risorse). Perciò la procedura è inefficace e non può sorgere diritto del dipendente. La Corte ha altresì ritenuto inammissibile la domanda subordinata di risarcimento perché non riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Ha condannato il ricorrente alle spese di lite (compenso € 2.500,00, esborsi € 200,00, accessori di legge e spese generali 15%) e ha attestato l'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191

    «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5»

    La Corte interpreta l'art. 191 come principio vincolante: atti e procedure che comportano oneri per il personale richiedono impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria; in mancanza gli atti sono inefficaci rispetto all'ente.

  • d.lgs. n. 267 del 2000, art. 153, comma 5

    Richiamato come norma collegata all'art. 191: l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile finanziario è presupposto per l'efficacia degli impegni di spesa.

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    La Corte osserva che la censura relativa all'onere della prova è infondata: la corte d'appello ha motivato sulla base dei documenti prodotti, deducendo logicamente l'assenza di copertura senza spostare impropriamente l'onere probatorio sul ricorrente.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato quale eccezione: ove vi sia effettivo svolgimento di attività lavorativa richiesta e prestata, può sorgere obbligo dell'ente anche in presenza di vizi formali; la Corte tuttavia ritiene non applicabile tale fattispecie al caso di progressione non effettivamente prodotta.

  • CCNL 2002/2005, artt. 31 comma 2 e 34

    Citato per spiegare che la determinazione annuale delle risorse rende non trasferibile la disponibilità economica riferita a un triennio anteriore agli anni per cui si chiede la progressione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater

    Norma richiamata in relazione all'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale, come attestato dalla Corte.

Massime di principio

  • Per atti e procedure delle PA che comportino oneri per il personale (es. progressioni economiche) è necessaria l'effettiva copertura finanziaria specificamente riferibile al periodo di efficacia: in sua mancanza la procedura è inefficace e non genera diritti nei confronti dell'ente.
  • La documentazione di copertura deve riferirsi agli anni/periodi pertinenti; prospetti riferiti a trienni diversi non provano automaticamente la copertura per anni successivi.
  • L'onere della prova non viene automaticamente posto a carico del ricorrente: il giudice di merito può dedurre l'assenza di copertura sulla base degli atti e dei documenti prodotti senza violare l'art. 2697 c.c., purché la motivazione sia plausibile e documentata.
  • Le domande nuove o subordinate (es. risarcimento danni) devono essere riproposte in appello se si vuole che il giudice di secondo grado le esamini (art. 346 c.p.c.); altrimenti possono essere ritenute inammissibili.
  • Eccezione possibile: se il dipendente dimostra di aver effettivamente svolto attività o maturato posizioni giuridiche soggettive in forza dell'operato dell'ente (fattispecie di cui all'art. 2126 c.c.), può sorgere un obbligo dell'ente anche se l'atto formale è viziato per carenza di copertura, ma ciò richiede prove specifiche del rapporto di fatto.

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