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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31522/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento degli aumenti contrattuali previsti dall'art. 10, comma 2, dell'ACN 2010 per i pediatri di libera scelta (incremento capitario di € 1,54 per assistito) e la corresponsione delle somme richieste. In primo grado il Tribunale aveva accolta la domanda; l'ASP aveva ottenuto accoglimento in appello sostenendo che le somme fossero risorse regionali da destinare secondo l'AIR e non obbligatoriamente erogabili direttamente al pediatra.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al quarto motivo (violazione e falsa applicazione di norme e degli ACN), ritenendo che la Corte d'appello abbia interpretato erroneamente l'ACN (art. 6 e art. 10) consentendo alla contrattazione integrativa regionale di mutare l'effetto degli incrementi nazionali. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per decidere il merito tenendo conto delle somme eventualmente già erogate o stanziate per evitare duplicazioni; ha dichiarato infondato il secondo motivo e inammissibili gli altri.

Norme richiamate

  • ACN 9.3.2010 (art. 10, comma 1)

    "Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto delle disposizioni finanziarie assunte dal Governo in materia, fissano un aumento, per medici pediatri di libera scelta, da erogarsi secondo la seguente tabella e da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'azienda"

    L'aumento capitario risultante dalla tabella è destinato al medico pediatra e va interpretato letteralmente come incremento della "quota capitaria" spettante al convenzionato.

  • ACN 9.3.2010 (art. 10, comma 2)

    "Le Regioni, per i relativi accordi decentrati potranno contare su una quota per assistito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'azienda, pari ad euro 1,54 (uno/54)"

    Il comma mira a garantire la provvista necessaria all'erogazione diretta al medico pediatra dell'importo capitario; non conferisce alle regioni facoltà di dirottare liberamente tale risorsa a fini difformi dall'ACN.

  • ACN 9.3.2010 (art. 10, comma 9)

    "Gli arretrati derivanti dagli adeguamenti contrattuali, a far data dal 1° gennaio 2010, di cui al comma 2 del presente articolo, sono corrisposti entro tre mesi dalla stipula dell'Accordo Regionale o entro tre mesi dalla scadenza dei termini dell'art. 6 del presente ACN"

    La corresponsione degli arretrati è collegata all'operatività degli accordi integrativi regionali nei termini previsti dall'ACN; non elimina il diritto soggettivo del medico a quanto previsto dall'ACN.

  • ACN 9.3.2010 (art. 6, commi 1 e 2)

    "1. Gli Accordi Integrativi Regionali (AIR) sono siglati e resi operativi dagli appositi provvedimenti regionali entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo Collettivo Nazionale. 2. Qualora in una Regione tale termine non venga rispettato, le risorse definite dal presente ACN per l'AIR di quella Regione vengono attribuite come segue: - secondo le stesse modalità e proporzioni concordate per l'attribuzione della quota nazionale degli incrementi contrattuali definiti dal presente ACN; - tali incrementi contrattuali sono riconosciuti ai medici convenzionati previa riduzione del 10%; - la Regione interessata adotta i provvedimenti conseguenti entro 30 giorni"

    L'art. 6 disciplina la tempistica e gli effetti del mancato rispetto dei termini per gli AIR; la riduzione del 10% è l'effetto previsto, ma non autorizza una redistribuzione che cancelli il diritto all'incremento capitario previsto dall'ACN.

  • Art. 48, legge n. 833/1978

    Richiamato per sostenere che i contratti individuali devono conformarsi agli accordi collettivi nazionali in materia di rapporti convenzionali con il SSN.

  • Art. 8, d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato a conferma del principio che gli aspetti economici del rapporto convenzionale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e integrativi.

  • Art. 2-nonies, d.l. 29 marzo 2004, n. 81 (conv. L. 26 maggio 2004, n. 138)

    Indica che la disciplina della contrattazione regionale e aziendale è rimessa agli accordi nazionali; usato per affermare che la contrattazione decentrata non può derogare in peius alle disposizioni nazionali.

  • Art. 342 c.p.c.

    Norma richiamata in tema di inammissibilità dell'appello rilevata nel ricorso per cassazione e dei limiti del sindacato di legittimità sull'error in procedendo.

  • Art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c.

    Principio di specificità dei motivi di cassazione che impone sinteticità e chiarezza nella deduzione dei vizi di diritto.

  • Art. 437, comma 2, c.p.c.

    Consente al giudice di appello, nel rito del lavoro, di integrare d'ufficio l'istruttoria quando le risultanze richiedono approfondimenti, senza che ciò configuri preclusione per le parti.

  • Art. 40 (norme sui contratti integrativi), citazione di giurisprudenza (Cass. n. 21499/2022)

    Principio secondo cui la nullità della contrattazione integrativa riguarda la nullità genetica delle clausole che contrastano con il contratto nazionale o impongono oneri non previsti; tuttavia la P.A. non può unilateralmente rideterminare in peius compensi previsti dalla contrattazione collettiva.

Massime di principio

  • Gli aspetti economici del rapporto convenzionale (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali: la contrattazione decentrata non può validamente derogare in senso contrario agli aumenti stabiliti dall'ACN.
  • Se l'ACN prevede un incremento capitario (es. € 1,54 per assistito), tale incremento va interpretato letteralmente come spettanza del medico e non può essere fatto oggetto di una libera ricollocazione di risorse da parte della Regione senza violare il principio nazionale.
  • Le note interpretative (es. SISAC) non hanno efficacia vincolante pari alla norma contrattuale nazionale: sono indicazioni interpretative, non possono prevalere sul tenore letterale dell'ACN.
  • Nel rito del lavoro il giudice d'appello può acquisire d'ufficio documentazione e disporre prove integrative quando le risultanze del processo richiedono approfondimenti, purché i fatti rilevanti siano stati allegati dalle parti.
  • In sede di cassazione i motivi devono rispettare il principio di specificità e sinteticità: l'impugnazione che non riporta gli elementi essenziali dell'atto di gravame o del documento contestato è inammissibile.
  • In caso di accoglimento parziale in Cassazione e rinvio, la corte di merito dovrà computare eventuali somme già percepite o stanziate per evitare duplicazioni di pagamenti.
  • L'ente pubblico che modifica unilateralmente in peius l'obbligazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva può essere equiparato, sul piano sostanziale, al debitore privato che rifiuta di adempiere all'obbligazione.

Testo integrale

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