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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31499/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava il rigetto della domanda di pagamento delle retribuzioni maturate dal 01/01/2015 al 31/12/2016, sostenendo che l'illegittimo recesso aziendale anticipato (accertato con sentenza passata in giudicato) avrebbe dovuto comportare un accertamento prognostico volto a verificare se, in assenza del recesso, il contratto a tempo determinato sarebbe stato prorogato in forza della deliberazione direttoriale n.38/2014; da ciò sarebbe derivato un risarcimento comprensivo delle retribuzioni spettanti fino alla scadenza effettiva eventualmente prorogata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di critica immediata e specifica alla motivazione della Corte d'appello. Ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui l'illegittimo recesso, pur rilevato, ha comunque efficacia di scioglimento del rapporto (ex nunc) e rende insuscettibile di essere prorogati gli effetti di un contratto già cessato; pertanto non è possibile far valere la deliberazione n.38/2014 per estendere gli effetti del rapporto ormai esaurito ai soli fini risarcitori. Ha confermato che il danno va parametrato al mancato guadagno (retribuzioni dalla data del recesso alla naturale scadenza già accertata) e ha condannato la ricorrente a rimborsare le spese di giudizio di legittimità (Euro 4.000,00 compensi + 15% spese forfettarie + esborsi Euro 200,00 e accessori), oltre all'eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 cod. civ.

    Richiamato come norma base sulla obbligazione di adempiere; utilizzato per inquadrare il risarcimento dovuto per mancata prestazione retributiva a seguito del recesso illegittimo.

  • art. 1223 cod. civ.

    Richiama il principio della liquidazione del danno per equivalente (mancato guadagno). La Corte lo applica per stabilire che il risarcimento è parametrato alle retribuzioni perdute dal recesso alla scadenza naturale del contratto.

  • art. 2909 cod. civ.

    Interpretato come riferimento temporale per il computo delle retribuzioni dovute: la Corte territoriale ha ritenuto che la scadenza naturale del contratto sia quella risultante dal giudicato (30/12/2014) e non possa essere modificata da una deliberazione sopravvenuta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma invocata dalla ricorrente per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte valuta l'adeguatezza del motivo rispetto al requisito di specificità richiesto per la Cassazione.

  • art. 366, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato nel dispositivo della giurisprudenza come norma sanzionatrice del cosiddetto "non motivo": la mancanza di critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla l. n. 228/2012)

    Norma amministrativa-processuale richiamata per disporre il versamento del contributo unificato aggiuntivo quando ricorrono i presupposti; applicata nella determinazione degli oneri a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L'illegittimo recesso ante tempus da un contratto a tempo determinato, benché comporti diritto al risarcimento, produce generalmente lo scioglimento del rapporto ex nunc e non determina automaticamente la riattivazione o ultrattività del rapporto.
  • Il risarcimento per recesso illegittimo in contratto a termine è normalmente parametrato al mancato guadagno: retribuzioni maturate dalla data del recesso fino alla scadenza naturale del contratto già accertata.
  • Misure amministrative sopravvenute (es. deliberazioni di proroga) non possono essere utilizzate a posteriori per prorogare gli effetti di un contratto già cessato, salvo che non sia adeguatamente dimostrato e specificamente argomentato un diverso nesso giuridico.
  • La perdita di chance richiede una precisa e convincente censura probatoria e prognostica: chi la invoca deve dimostrare (con argomentazione specifica) la probabilità che l'evento favorevole si sarebbe verificato in assenza del fatto illecito.
  • In Cassazione l'impugnazione deve contestare direttamente e specificamente il nucleo logico-giuridico della decisione impugnata; motivi vaghi o ricostruzioni difensive già svolte nei gradi precedenti sono inammissibili come “non motivi”.

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