Cassazione Penale, Ordinanza n. 39913/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile dei residui reati di omissione di fermata e di lesioni colpose, contestando: (1) il vizio motivazionale sull'affermazione che fosse lui alla guida del veicolo al momento del fatto, sostenendo che non vi fosse prova diretta della conduzione del mezzo; (2) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuto immotivato o comunque contraddittorio. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi riproponevano censure già esaminate in appello e non si confrontavano in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale valorizzava elementi indiziari convergenti: sinistro avvenuto tra le 8 e le 8:30, ritrovamento del ricorrente alle 09:07 del 18/06/2017 addormentato a bordo del furgone fermo al centro della strada, in stato di ebbrezza, e circostanza che non era al lavoro quella mattina. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte territoriale aveva logicamente escluso la particolare tenuità in ragione del grave pericolo per la circolazione stradale derivante dalla condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non consentite in sede di legittimità perché meramente ripetitive di questioni già decise dai giudici di merito, i cui argomenti erano logici, congrui e corretti in diritto. Ha inoltre affermato che la prova della guida può essere desunta anche da elementi indiziari plurimi e che, nel caso concreto, il giudizio di non particolare tenuità era sorretto da una motivazione adeguata, fondata sul grave pericolo per la circolazione. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disposizione richiamata come base del residuo addebito riferito alla condotta di guida contestata dopo il sinistro; la Corte non si sofferma sul contenuto della norma, ma sulla prova della riferibilità del fatto al ricorrente.
Norma richiamata per le lesioni colpose oggetto del residuo giudizio di responsabilità; la Corte non entra nel merito della fattispecie, limitandosi a confermare la motivazione di merito.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto il beneficio è escluso per il grave pericolo per la circolazione stradale.
È il parametro da utilizzare per apprezzare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p., valorizzando gli elementi ritenuti rilevanti senza necessità di esaminarli tutti.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e motivate in modo logico e congruo dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi.
- La prova della guida di un veicolo non richiede necessariamente un riscontro diretto, potendo essere desunta da plurimi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; in tale situazione non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, spettando alla difesa allegare circostanze credibili incompatibili con la ricostruzione accusatoria.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. occorre una valutazione complessiva e concreta della fattispecie, alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., potendo il giudice limitarsi a indicare gli elementi ritenuti decisivi senza dover analizzare ogni profilo astrattamente rilevante.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta determini un grave pericolo per beni giuridici di rilievo, come la sicurezza della circolazione stradale, anche se l'offesa non si sia concretizzata in esiti ulteriormente più gravi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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