Cassazione Civile, Ordinanza n. 23065/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di un fideiussore, sulla base di una fideiussione a prima richiesta prestata a garanzia di obbligazioni assunte da una società affiliata. Il fideiussore propose opposizione deducendo, tra l'altro, la liberazione ex art. 1956 c.c., assumendo che la creditrice avesse continuato a fare credito al debitore principale, pur conoscendone il peggioramento patrimoniale, senza informarlo. In primo grado l'opposizione fu accolta e il decreto revocato; la corte d'appello riformò la decisione e rigettò l'opposizione. Con il ricorso per cassazione il fideiussore denunciò: (i) violazione degli artt. 1956 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., sostenendo che la prova del peggioramento economico del debitore e della consapevolezza della creditrice era stata desunta da documenti tardivamente prodotti e che la sua liberazione avrebbe dovuto essere riconosciuta; (ii) violazione degli artt. 163, 1937, 1956, 342, 345 e 633 c.p.c. e della legge cambiaria, assumendo che il decreto ingiuntivo sarebbe stato fondato su cambiali poi risultate false e che in appello la creditrice avrebbe mutato la causa petendi, facendo valere la fideiussione; (iii) violazione dell'art. 91 c.p.c. e delle norme sui parametri forensi, per avere la corte territoriale liquidato le spese secondo il d.m. n. 55 del 2014 invece che secondo il d.m. n. 127 del 2004. La società resistente propose ricorso incidentale sul capo delle spese nei confronti della terza chiamata/interveniente, sostenendo che la condanna alle spese in suo favore fosse errata perché la domanda verso costei era stata poi abbandonata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del fideiussore. Ha ritenuto inammissibile, e comunque infondata, la censura relativa all'art. 1956 c.c., ribadendo che spetta al fideiussore provare i presupposti della propria liberazione: concessione di ulteriore credito dopo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore, consapevolezza del creditore e mancanza di autorizzazione del fideiussore. Nel caso concreto la corte territoriale aveva accertato che le difficoltà del debitore non integravano un dissesto significativo e che il mero dilazionamento dei pagamenti non bastava a fondare l'applicazione della norma. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sulla pretesa mutazione della causa petendi, perché il decreto ingiuntivo risultava fondato sul contratto di fideiussione e il tema delle cambiali attieneva soltanto alla provvisoria esecuzione, oltre a essere nuova la questione del mutamento non tempestivamente dedotta. Infine, è stata respinta la censura sulle spese, perché in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice d'appello deve liquidare le spese del grado anche secondo i parametri vigenti al momento della decisione d'appello, se l'attività professionale non è ancora conclusa. Il ricorso incidentale della società è stato invece dichiarato inammissibile per tardività, trattandosi di impugnazione incidentale autonoma soggetta al termine lungo. Conseguentemente il fideiussore è stato condannato alle spese in favore della società, e la società alle spese in favore della terza interveniente; inoltre è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La liberazione del fideiussore presuppone che, dopo la prestazione della garanzia per obbligazioni future, il creditore abbia concesso nuovo credito al terzo senza autorizzazione del fideiussore, pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del debitore; l'onere di provare tali presupposti grava sul fideiussore.
La prova dei fatti costitutivi dell'esclusione di responsabilità ex art. 1956 c.c. incombe su chi la invoca.
La dedotta tardività della produzione documentale in appello non può essere esaminata se la parte non dimostra di aver tempestivamente eccepito la questione nel grado di merito.
La censura sull'utilizzo della documentazione non specificamente contestata non supera il rilievo che il giudice di merito può valorizzare i documenti non contestati in modo puntuale.
La valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito non è censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a un nuovo esame del fatto.
Richiamato nel contesto della garanzia fideiussoria, senza incidere autonomamente sulla decisione.
Richiamato nel motivo sul preteso mutamento della domanda, ma ritenuto non decisivo perché il titolo del decreto ingiuntivo era la fideiussione.
Richiamato nel motivo di appello/cassazione sul mutamento della causa petendi, senza esito favorevole per il ricorrente.
Richiamato in relazione al decreto ingiuntivo; nel caso concreto il decreto era fondato sul contratto di fideiussione.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente; in caso di riforma della decisione di primo grado, il giudice d'appello liquida anche le spese del grado precedente secondo la disciplina vigente al momento della sua decisione.
Il ricorso incidentale autonomo deve essere proposto entro il termine lungo, se la sentenza non è stata notificata.
L'impugnazione incidentale autonoma soggiace al termine proprio dell'impugnazione, non potendo beneficiare del regime dell'impugnazione tardiva.
Il rispetto del termine per il controricorso non sana la tardività dell'impugnazione incidentale autonoma.
La riforma della sentenza investe anche la liquidazione delle spese del grado precedente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dovuto, ove ne ricorrano i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la parte soccombente.
I parametri forensi vigenti al momento della decisione d'appello si applicano alla liquidazione delle spese quando l'attività professionale non sia ancora esaurita per effetto della riforma.
Richiamato indirettamente nella giurisprudenza sulle tariffe/parametri professionali, senza applicazione diretta nel caso.
Richiamato per la liquidazione delle spese di cassazione.
Massime di principio
- Chi invochi la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. deve allegare e provare in modo specifico tutti i presupposti della norma: concessione di nuovo credito dopo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore, consapevolezza del creditore e assenza di autorizzazione del garante.
- Il mero rinvio dei pagamenti, il rinnovo di effetti o altre fisiologiche agevolazioni commerciali non bastano, di per sé, a dimostrare il "fare credito" rilevante ai fini dell'art. 1956 c.c., salvo prova che il creditore abbia consapevolmente mantenuto il rapporto nonostante l'incapienza del debitore.
- In cassazione non è ammissibile una censura che richieda un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o che non indichi tempestivamente dove la questione sia stata dedotta e coltivata nel giudizio di merito.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo posto a base del decreto va individuato con precisione: se il decreto è fondato su un contratto di garanzia, la presenza di titoli cambiari utilizzati per la provvisoria esecuzione non consente di dedurre automaticamente una mutazione della causa petendi.
- In materia di spese di lite, quando la sentenza di primo grado viene riformata, il giudice dell'appello deve liquidare le spese del grado anche secondo i parametri forensi vigenti al momento della decisione d'appello se l'attività professionale non era ancora conclusa.
- L'impugnazione incidentale autonoma non beneficia del regime dell'impugnazione tardiva: se la sentenza non è stata notificata, deve essere proposta nel termine lungo, a prescindere dalla proposizione del ricorso principale.
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