Cassazione Civile, Ordinanza n. 25728/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società cooperativa un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa relativo all'anno d'imposta 2008. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo nullo l'avviso per invalidità della delega di firma e ritenendo provati i costi contestati sulla base di dichiarazioni rese da terzi fornitori. In appello, la CTR aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio e dichiarato inammissibile l'appello della contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, censurando l'affermazione di nullità dell'avviso per sottoscrizione da parte di funzionario individuato tramite posizione organizzativa e non nominativamente; secondo, violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR attribuito alle dichiarazioni extraprocessuali dei terzi un valore probatorio non meramente indiziario e per avere di fatto invertito l'onere della prova, facendo discendere l'illegittimità della ripresa dalla mancata contestazione dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, rilevando che la delega alla firma dell'avviso di accertamento può essere validamente conferita anche mediante ordini di servizio e senza indicazione nominativa del delegato, purché sia identificabile la qualifica rivestita; inoltre ha ribadito che le dichiarazioni rese da terzi nel contenzioso tributario sono utilizzabili ma hanno solo valore indiziario e devono essere riscontrate nel complesso del materiale probatorio, non potendo da sole fondare la decisione né spostare sull'Amministrazione l'onere di provare il contrario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Regione Siciliana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni; può essere conferita anche con ordini di servizio e senza indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica del delegato.
Nel processo tributario l'onere della prova non può essere invertito: le dichiarazioni di terzi hanno valore indiziario e devono essere valutate nel complesso del materiale probatorio.
Il giudice deve valutare le prove secondo le regole processuali senza attribuire alle dichiarazioni di terzi un valore che esse non hanno di per sé.
La valutazione delle prove deve rispettare la natura indiziaria delle dichiarazioni extraprocessuali di terzi, che richiedono riscontri oggettivi o soggettivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro per censurare in cassazione sia la violazione di norme sia i vizi processuali denunciati dal ricorrente.
La causa è stata trattata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore, con contraddittorio regolarmente costituito.
Massime di principio
- La delega alla firma di un avviso di accertamento è legittima anche se il delegato è individuato tramite la posizione organizzativa rivestita, purché dalla delega sia possibile verificare la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto delegato.
- Nel processo tributario le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili, ma hanno valore solo indiziario e non possono da sole sorreggere l'accertamento o l'annullamento dell'atto senza ulteriori riscontri.
- Il giudice tributario deve valutare le dichiarazioni di terzi nel contesto dell'intero compendio probatorio; se attribuisce loro efficacia decisiva senza adeguati riscontri, incide sulla corretta ripartizione dell'onere della prova.
- Non è corretto fondare la decisione sulla sola mancata contestazione dell'Ufficio rispetto a dichiarazioni di terzi, poiché ciò può tradursi in un improprio spostamento dell'onere probatorio sull'Amministrazione.
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