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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25728/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società cooperativa un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa relativo all'anno d'imposta 2008. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo nullo l'avviso per invalidità della delega di firma e ritenendo provati i costi contestati sulla base di dichiarazioni rese da terzi fornitori. In appello, la CTR aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio e dichiarato inammissibile l'appello della contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, censurando l'affermazione di nullità dell'avviso per sottoscrizione da parte di funzionario individuato tramite posizione organizzativa e non nominativamente; secondo, violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR attribuito alle dichiarazioni extraprocessuali dei terzi un valore probatorio non meramente indiziario e per avere di fatto invertito l'onere della prova, facendo discendere l'illegittimità della ripresa dalla mancata contestazione dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, rilevando che la delega alla firma dell'avviso di accertamento può essere validamente conferita anche mediante ordini di servizio e senza indicazione nominativa del delegato, purché sia identificabile la qualifica rivestita; inoltre ha ribadito che le dichiarazioni rese da terzi nel contenzioso tributario sono utilizzabili ma hanno solo valore indiziario e devono essere riscontrate nel complesso del materiale probatorio, non potendo da sole fondare la decisione né spostare sull'Amministrazione l'onere di provare il contrario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Regione Siciliana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni; può essere conferita anche con ordini di servizio e senza indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica del delegato.

  • art. 2697 c.c.

    Nel processo tributario l'onere della prova non può essere invertito: le dichiarazioni di terzi hanno valore indiziario e devono essere valutate nel complesso del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve valutare le prove secondo le regole processuali senza attribuire alle dichiarazioni di terzi un valore che esse non hanno di per sé.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve rispettare la natura indiziaria delle dichiarazioni extraprocessuali di terzi, che richiedono riscontri oggettivi o soggettivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro per censurare in cassazione sia la violazione di norme sia i vizi processuali denunciati dal ricorrente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore, con contraddittorio regolarmente costituito.

Massime di principio

  • La delega alla firma di un avviso di accertamento è legittima anche se il delegato è individuato tramite la posizione organizzativa rivestita, purché dalla delega sia possibile verificare la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto delegato.
  • Nel processo tributario le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili, ma hanno valore solo indiziario e non possono da sole sorreggere l'accertamento o l'annullamento dell'atto senza ulteriori riscontri.
  • Il giudice tributario deve valutare le dichiarazioni di terzi nel contesto dell'intero compendio probatorio; se attribuisce loro efficacia decisiva senza adeguati riscontri, incide sulla corretta ripartizione dell'onere della prova.
  • Non è corretto fondare la decisione sulla sola mancata contestazione dell'Ufficio rispetto a dichiarazioni di terzi, poiché ciò può tradursi in un improprio spostamento dell'onere probatorio sull'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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