Cassazione Civile, Ordinanza n. 09132/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale con cui veniva richiesto il pagamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive, per il recupero di sgravi contributivi triennali fruiti in passato. Il beneficio era stato disconosciuto a seguito di verbale ispettivo, sul presupposto che l'impresa beneficiaria non fosse effettivamente "nuova" e che non vi fosse un reale incremento occupazionale: secondo i giudici di merito, la società ricorrente e la precedente società dalla quale provenivano i lavoratori svolgevano la medesima attività, avevano una sostanziale coincidenza organizzativa e societaria e si era verificato un mero travaso di lavoratori già occupati, con assunzioni ex novo solo formali. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 3, comma 6, L. n. 448/1998, lamentando che la Corte d'appello avrebbe dato una lettura eccessivamente formalistica del requisito della novità dell'impresa senza valutare se l'iniziativa imprenditoriale degli ex dipendenti rientrasse nel programma legale di incentivazione dell'occupazione; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito errato apprezzamento degli indizi e omissione di motivazione sull'effettiva capacità dell'iniziativa di creare nuova occupazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi, osservando che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio di sussunzione, mirava in realtà a rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dalla Corte territoriale. È stato richiamato il principio secondo cui, ai fini degli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, commi 5 e 6, L. n. 448/1998, l'impresa beneficiaria deve essere realmente nuova e non deve assorbire, neppure in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti; inoltre, l'incremento occupazionale va valutato al netto di situazioni di continuità sostanziale e di travaso di personale tra soggetti collegati o coincidenti. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva accertato, sulla base di elementi documentali e testimoniali, la sostanziale coincidenza tra le imprese e l'assenza di un effettivo aumento della base occupazionale. Ha inoltre chiarito che il controllo di legittimità non consente di riesaminare il merito delle presunzioni e dell'apprezzamento probatorio, salvo le specifiche ipotesi di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o di inversione dell'onere della prova, che nella specie non ricorrevano. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come parametro di censura, ma non ritenuto violato dalla Corte, poiché la doglianza tendeva in realtà a contestare valutazioni di fatto
la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o decide in base a prove non consentite; nella specie la doglianza è stata ritenuta impropria
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi soggetti a prudente apprezzamento o viceversa; nella specie non ricorreva
richiamato con riferimento al riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che non vi è stata inversione dell'onere probatorio
art. 3, commi 5 e 6, L. n. 448/1998
gli sgravi contributivi spettano solo se l'impresa è realmente nuova, realizza incremento occupazionale e non assorbe attività di imprese preesistenti; il beneficio è escluso in caso di mera continuità sostanziale o travaso di personale
richiamato per il criterio di calcolo dell'incremento della base occupazionale al netto delle diminuzioni occupazionali nelle società controllate o riconducibili allo stesso soggetto
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato indirettamente per contestare il fatto, ma la Corte osserva che il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito se manca una valida censura motivazionale
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini degli sgravi contributivi collegati all'incremento occupazionale, il requisito della "nuova costituzione" dell'impresa va inteso in senso sostanziale: il beneficio non spetta quando la nuova società assorba, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti o si realizzi un mero passaggio di personale.
- L'incremento della base occupazionale deve essere effettivo e non solo formale; non è configurabile quando l'operazione imprenditoriale si traduca nella continuità dell'attività già svolta e nel riassorbimento dei medesimi lavoratori, senza aumento reale dell'occupazione complessiva.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega l'utilizzo di prove non dedotte, l'attribuzione di valore di prova legale a prove non legali o l'inversione dell'onere probatorio; non basta prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per benefici contributivi, quando fondata su presunzioni semplici e su un complesso di elementi fattuali, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame del merito sotto la veste formale di violazione di legge quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti e delle prove.
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