Cassazione Civile, Ordinanza n. 34216/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a un avviso di addebito relativo alla contribuzione per la disoccupazione involontaria dovuta per il periodo giugno 2009-ottobre 2012 nei confronti del personale dipendente di un’autorità portuale. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione, annullando l’avviso; la corte d’appello aveva confermato tale esito ritenendo che la "stabilità d’impiego" idonea a escludere la contribuzione sussistesse anche quando risultasse dalla contrattazione collettiva, e non soltanto da un formale accertamento ministeriale. L’istituto previdenziale, con un unico motivo di ricorso, ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 40 R.D.L. n. 1827/1935, 32 l. n. 264/1949 e 36 d.P.R. n. 818/1957, sostenendo che la stabilità d’impiego, ove non desumibile da norme che regolano stato giuridico e trattamento economico, debba essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro e che la contrattazione collettiva non integri tali norme. L’ente resistente ha replicato con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha dato continuità all’orientamento già espresso in materia, secondo cui il rapporto di lavoro alle dipendenze delle autorità portuali, per la sua peculiare disciplina e per l’impossibilità per il datore di lavoro pubblico di recedere per ragioni gestionali ed economiche assimilabili ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, è assistito da stabilità d’impiego. Di conseguenza, per il periodo controverso non è dovuta la contribuzione per la disoccupazione involontaria. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40 R.D.L. n. 1827/1935
La stabilità d’impiego rilevante ai fini dell’esenzione contributiva va verificata in termini sostanziali, in relazione all’effettiva impossibilità del datore di lavoro di recedere dal rapporto per ragioni economico-gestionali.
Richiamato unitamente alle altre disposizioni come base normativa dell’esonero contributivo per i rapporti con stabilità d’impiego.
La stabilità d’impiego può risultare anche da norme regolanti stato giuridico e trattamento economico; la Corte, nel caso concreto, valorizza la disciplina legale e collettiva del rapporto delle autorità portuali.
È richiamato come parametro per individuare le causali dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, la cui impossibilità di operare è indice di stabilità d’impiego.
artt. 4 e ss. legge n. 223/1991
Sono richiamati come parametro per i licenziamenti collettivi; l’impossibilità per il datore di lavoro di ricorrervi per ragioni gestionali è indice di stabilità d’impiego.
La disciplina delle autorità portuali, per la loro natura di pubbliche amministrazioni e per la rimessione della dotazione organica a determinazioni e controlli di soggetti terzi, è rilevante per affermare la stabilità d’impiego del personale.
art. 9, comma 5, lett. i), legge n. 84/1994
È richiamato per evidenziare che la dotazione organica dell’ente non è liberamente determinata dal datore di lavoro, ma è soggetta a determinazioni e controlli esterni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione dalla contribuzione per la disoccupazione involontaria, la nozione di "stabilità d’impiego" va apprezzata in senso sostanziale: conta che il datore di lavoro non possa recedere dal rapporto per ragioni economico-organizzative assimilabili ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi.
- Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico dotato di disciplina speciale, la stabilità d’impiego può derivare dalla complessiva regolamentazione legale e contrattuale del rapporto, senza necessità di un formale accertamento ministeriale se il sistema normativo consente di desumerne chiaramente l’assetto.
- Quando la corte di merito si conforma a un orientamento di legittimità consolidato sulla stabilità d’impiego e sull’esonero contributivo, il motivo di ricorso per violazione di legge che contrapponga una diversa lettura delle fonti è infondato.
- La peculiarità del regime giuridico dell’ente datore di lavoro, specie se la dotazione organica è rimessa a controlli esterni e non a libera determinazione datoriale, può essere decisiva per escludere l’obbligo contributivo per disoccupazione involontaria.
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