Cassazione Civile, Ordinanza n. 01135/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il recupero di oltre 2,4 milioni di euro nei confronti di due garanti personali della società debitrice principale. I garanti proponevano opposizione sostenendo, da un lato, che la banca non avesse assolto l’onere probatorio sul credito azionato e, dall’altro, che i contratti di garanzia dovessero essere qualificati come fideiussioni ordinarie e non come contratti autonomi di garanzia, con conseguente nullità delle clausole conformi allo schema ABI per violazione della disciplina antitrust. In appello veniva inoltre contestata la legittimità delle clausole di anatocismo applicate dopo il 31 dicembre 2013, assumendo che il divieto introdotto dalla L. n. 147/2013 fosse immediatamente operativo senza necessità di delibera CICR. Con il ricorso per cassazione i garanti deducevano tre motivi: 1) violazione degli artt. 7 e 8 dei contratti di fideiussione, dei canoni ermeneutici contrattuali, dell’art. 2 L. n. 287/1990 e dell’art. 1421 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il motivo sulla qualificazione delle garanzie e per non avere ravvisato la nullità antitrust; 2) violazione dell’art. 1, comma 629, L. n. 147/2013 e dell’art. 120 TUB, per avere la Corte d’appello ritenuto differita l’efficacia del divieto di anatocismo fino alla delibera CICR; 3) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese nei confronti della banca originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura mirasse in realtà a ottenere una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione plausibile e non censurata per violazione dei canoni ermeneutici. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il divieto di anatocismo introdotto dall’art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dalla L. n. 147/2013, è immediatamente operativo dal 1° dicembre 2014 e non dipende dall’emanazione della delibera CICR. Di conseguenza ha ritenuto che la disciplina bancaria precedente non potesse continuare ad applicarsi nel periodo in esame. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 7 del contratto di fideiussione
È richiamato come clausola da cui la Corte territoriale ha desunto, insieme all’art. 8, la natura di garanzia autonoma; la Cassazione non entra nel merito della sua esatta portata perché dichiara inammissibile la censura che mira a una nuova interpretazione del testo contrattuale.
art. 8 del contratto di fideiussione
È letta dalla Corte d’appello, congiuntamente all’art. 7, come indice della volontà di trasferire sui garanti il rischio dell’invalidità delle obbligazioni garantite; la Cassazione considera questa valutazione un accertamento di fatto non censurabile nei limiti prospettati.
Sono richiamati come parametri dell’interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che la loro violazione è sindacabile solo se il ricorrente deduce specifiche regole ermeneutiche violate, non già una diversa lettura del contratto.
Invocato per sostenere la nullità antitrust delle clausole di fideiussione conformi allo schema ABI; la censura viene assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del motivo sulla qualificazione del contratto.
Richiamato per sostenere la rilevabilità d’ufficio della nullità antitrust delle clausole; la Corte non affronta nel merito questa deduzione per l’inammissibilità del primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi per violazione di legge dedotti in ricorso.
È indicato come base della documentazione prodotta dalla banca in sede monitoria per provare il credito azionato.
L’estratto conto non contestato nei termini si intende approvato; tale efficacia probatoria viene ritenuta opponibile anche ai fideiussori.
art. 1, comma 629, L. 147/2013
Sostituisce l’art. 120, comma 2, TUB e introduce il divieto di anatocismo bancario; la Corte di cassazione ne afferma l’efficacia immediata e non differita alla delibera CICR.
Come novellato nel 2013, va interpretato come norma che vieta ogni forma di anatocismo bancario e non solo le capitalizzazioni successive alla prima; il divieto è operante indipendentemente dalla delibera CICR.
La Corte di merito lo aveva richiamato per sostenere la perdurante applicabilità della disciplina previgente fino alla nuova regolamentazione; la Cassazione esclude che ciò possa mantenere in vita la delibera CICR del 2000 dopo la sostituzione della norma primaria.
Richiamato per spiegare il meccanismo per cui gli interessi, una volta capitalizzati, diventano capitale e producono ulteriori interessi.
È indicato come il divieto codicistico di anatocismo cui la nuova disciplina del 2013 avrebbe sostanzialmente ricondotto anche i rapporti bancari.
È invocato per la compensazione delle spese, ma il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità l’interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica; non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del contenuto negoziale.
- Quando una clausola contrattuale può essere letta in più modi, la parte soccombente sull’interpretazione non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa, se la decisione di merito è plausibile e coerente.
- La qualificazione di una garanzia come fideiussione ordinaria o contratto autonomo di garanzia dipende dal contenuto complessivo del regolamento negoziale e costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La disciplina dell’anatocismo bancario introdotta nel 2013 ha natura immediatamente proibitiva: il divieto opera dal momento di efficacia della norma primaria e non richiede, per il suo nucleo precettivo, una delibera CICR attuativa.
- La sostituzione della norma primaria che legittimava una disciplina regolamentare comporta la perdita di efficacia della disciplina secondaria incompatibile, con conseguente inoperatività della precedente delibera CICR per il periodo successivo alla riforma.
- Il divieto di anatocismo va letto in senso ampio, comprensivo di ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori che consenta la produzione di ulteriori interessi, salvo espressa e valida diversa previsione normativa.
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