Cassazione Civile, Ordinanza n. 22718/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Un consorzio incaricato dello stoccaggio, custodia e vendita di olio conveniva in giudizio l'ente pubblico succeduto all'AIMA per ottenere il pagamento dei compensi pattuiti per il servizio reso. L'ente resisteva e proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del consorzio e del presidente del consorzio, poi deceduto e sostituito dagli eredi beneficiati, al risarcimento del danno per l'ammanco di ingenti quantitativi di olio sottratti mediante appropriazione indebita dal presidente, in relazione al contratto di assuntoria e alla responsabilità del consorzio per l'inadempimento dell'obbligo di custodia. In primo grado il tribunale accoglieva la riconvenzionale e compensava i crediti. In appello il consorzio deduceva, tra l'altro, la nullità della decisione per omessa pronuncia sulla prescrizione, l'erroneo calcolo degli ammassi e l'inopponibilità della sentenza penale, mentre gli eredi del presidente e l'ente pubblico insistevano sulla diversa decorrenza della prescrizione. La Corte d'appello respingeva le impugnazioni. In cassazione il consorzio denunciava violazione dell'art. 2947 c.c. per avere la corte applicato la disciplina del reato anche al consorzio, omesso esame della censura sulla qualificazione della responsabilità del consorzio come responsabile civile, violazione delle norme sul consorzio e del rapporto organico per escludere la responsabilità del consorzio per il fatto del presidente, e omesso esame sul calcolo degli ammanchi. L'AGEA proponeva ricorso incidentale condizionato sostenendo che la responsabilità del consorzio era contrattuale e soggetta a prescrizione decennale, non quinquennale. Gli eredi del presidente proponevano ricorso incidentale insistendo sulla prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria derivante da reato. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e i ricorsi incidentali, nei limiti indicati, affermando che la prescrizione va valutata separatamente per il titolo contrattuale del consorzio e per il titolo extracontrattuale del soggetto autore del reato, con effetto interruttivo esteso ai coobbligati solidali; ha quindi cassato con rinvio, assorbendo gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha accolto, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso principale del consorzio, l'unico motivo del ricorso incidentale dell'ente pubblico e l'unico motivo del ricorso incidentale degli eredi del presidente deceduto, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva applicato indistintamente la disciplina della prescrizione ex art. 2947 c.c. a soggetti nei cui confronti operavano titoli di responsabilità diversi, contrattuale per il consorzio ed extracontrattuale da reato per il presidente, precisando che ciascun titolo conserva la propria disciplina prescrizionale. Ha inoltre chiarito che la seconda parte dell'art. 2947, comma 3, c.c. opera solo se la prescrizione penale è più lunga di quella civile; se la prescrizione del reato è uguale o più breve, vale la prescrizione civile ordinaria. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi. Le spese del giudizio di legittimità non sono specificate nel testo fornito.
Norme richiamate
La seconda parte del comma 3 si applica solo se per il reato è prevista una prescrizione più lunga di quella civile; se la prescrizione penale è uguale o più breve, opera la prescrizione civile ordinaria. La prescrizione va valutata in base al diverso titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), fermo l'effetto interruttivo verso i coobbligati solidali.
Per la responsabilità contrattuale del consorzio, in mancanza di una disciplina speciale del rapporto, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
L'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei debitori solidali produce effetto anche nei confronti degli altri coobbligati.
La responsabilità solidale per il danno può sussistere anche tra soggetti con titoli di responsabilità diversi, contrattuali o extracontrattuali, perché rileva l'unicità del fatto dannoso per il danneggiato.
Richiamato nel ricorso incidentale dell'ente, ma la Corte precisa che la responsabilità del consorzio va letta come contrattuale e non come responsabilità indiretta da fatto illecito.
Richiamato dal ricorrente per contestare che il presidente del consorzio avesse poteri di amministrazione idonei a fondare il rapporto organico.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il presidente del consorzio aveva soltanto rappresentanza processuale, non potere di amministrazione rilevante ai fini della responsabilità per il fatto del presidente.
Richiamato nel ricorso per omessa pronuncia sulla prescrizione in appello.
Richiamato dalla Corte d'appello per dichiarare nuova e quindi inammissibile una deduzione difensiva sulla mancanza di prova della proprietà dell'olio.
Richiamato dalla Corte d'appello per giustificare la trattazione unitaria della domanda riconvenzionale perché connessa al medesimo rapporto sostanziale.
testo previgente alla l. n. 251 del 2005
Il termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita, nella disciplina applicabile ratione temporis, era di cinque anni.
testo previgente alla l. n. 3/2019
Il fatto illecito era appropriazione indebita; la Corte richiama la prescrizione penale applicabile ratione temporis.
Richiamato nella difesa di AGEA per chiedere il differimento dell'udienza in primo grado.
Massime di principio
- In presenza di più soggetti chiamati a rispondere del medesimo danno, la solidarietà ex art. 2055 c.c. può operare anche se i titoli di responsabilità sono diversi; tuttavia, la disciplina della prescrizione resta quella propria di ciascun titolo, senza automatica trasposizione del termine applicabile a uno dei debitori agli altri.
- L'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei coobbligati solidali produce effetto anche verso gli altri, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c.
- La seconda parte dell'art. 2947, comma 3, c.c. si applica solo quando il reato ha un termine di prescrizione più lungo di quello civile; se la prescrizione penale è uguale o più breve, l'azione civile segue la prescrizione ordinaria prevista per l'illecito civile o, se del caso, quella propria del rapporto contrattuale.
- Quando la pretesa risarcitoria verso un soggetto nasce da inadempimento contrattuale e verso un altro da fatto illecito costituente reato, il giudice deve verificare separatamente decorrenza e durata della prescrizione per ciascun titolo di responsabilità, tenendo conto delle eventuali cause di sospensione e interruzione.
- In tema di ricorso per cassazione, la questione della prescrizione è assorbente quando la sua soluzione può incidere in modo decisivo sull'intero assetto delle domande e delle difese, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori censure.
- rami":["Contratti","Obbligazioni","Processo civile"],"materie":["Mandato","Inadempimento","Obbligazioni solidali","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Prescrizione","Onere della prova","Giudicato","Litisconsorzio necessario"]}{
- analysis to=none】}```json
- analysis to=none
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22702/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22705/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22707/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22708/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22709/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_civile · 6 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22710/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →