Cassazione Civile, Ordinanza n. 33631/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di quattro buoni postali fruttiferi emessi nel 1996, richiesto dagli aventi diritto per la sorte capitale. Dopo l’ingiunzione ottenuta in primo grado, la società emittente ha opposto la prescrizione del diritto di credito. I ricorrenti hanno sostenuto che i buoni non recassero in modo chiaro la durata dell’investimento e la data di scadenza, sicché non sarebbe stato possibile far decorrere la prescrizione; hanno inoltre dedotto che l’ente avrebbe dovuto informare i sottoscrittori tramite foglio informativo analitico, e che la mancata informazione integrasse violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., oltre che degli artt. 173 D.P.R. 156/1973, 2935 e 2941 n. 8 c.c. In sostanza, i motivi del ricorso miravano a superare la declaratoria di prescrizione del credito, contestando sia il dies a quo sia l’asserita assenza di adeguati obblighi informativi a carico dell’emittente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando il consolidato orientamento secondo cui i buoni postali fruttiferi sono meri titoli di legittimazione, integrabili ex art. 1339 c.c. secondo la disciplina normativa e ministeriale applicabile, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quale mezzo di conoscenza sufficiente delle condizioni del rapporto. La Corte ha escluso che la mancata indicazione sul titolo o la mancata consegna di un foglio informativo impedissero il decorso della prescrizione, precisando che l’ignoranza del diritto non sospende il termine, salvo doloso occultamento ex art. 2941 n. 8 c.c., non allegato né provato. Ha inoltre confermato che, per i titoli in questione, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza del buono, correttamente individuata dal giudice di merito. Conseguentemente, è stata confermata la prescrizione del diritto al rimborso e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
come sostituito dall’art. 1 D.L. n. 460/1974 convertito nella L. n. 588/1974
La disciplina dei buoni postali fruttiferi può essere integrata o modificata da successivi decreti ministeriali; il contenuto del rapporto non si esaurisce nel testo stampato sul titolo.
I buoni erano riscattabili entro la fine del trentesimo anno solare successivo all’emissione; dal 1° gennaio successivo cessavano di essere fruttiferi e il rimborso era soggetto a prescrizione quinquennale nella disciplina previgente.
I buoni postali fruttiferi sono meri titoli di legittimazione, non titoli di credito; restano estranei i principi di autonomia, incorporazione e letteralità.
Le variazioni della disciplina ministeriale entrano automaticamente nel contenuto del rapporto per integrazione del contratto.
L’integrazione del contratto opera in presenza di espressione incompleta o ambigua della volontà negoziale.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere in senso giuridico, non già dalla possibilità materiale o dalla conoscenza effettiva del titolare.
L’ignoranza del diritto non sospende la prescrizione, salvo che sia causata da doloso occultamento del debito o del diritto da parte del debitore.
Richiamato solo dalla parte ricorrente per prospettare una responsabilità dell’emittente da mancata informazione; la Corte esclude la fondatezza della censura.
Richiamato solo dalla parte ricorrente in tema di preteso danno o conseguenze dell’inadempimento informativo; la Corte non ne ravvisa violazione.
È stata utilizzata la procedura di definizione accelerata, poi superata dall’istanza dei ricorrenti di decisione in adunanza camerale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
La proposta di definizione accelerata ha ritenuto i motivi inammissibili perché non idonei a scalfire l’orientamento consolidato della Corte.
La Corte ha escluso l’applicazione delle misure sanzionatorie aggravate perché il giudizio non è stato definito conformemente alla proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
D.M. 19 dicembre 2000, art. 8
I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi
Per le serie interessate, la prescrizione è decennale e decorre dalla data di scadenza del titolo.
Massime di principio
- I buoni postali fruttiferi hanno natura di meri titoli di legittimazione e non di titoli di credito: la disciplina del rapporto può essere integrata da fonti normative sopravvenute, con effetti automatici sul contenuto del contratto.
- Nei buoni postali fruttiferi la conoscenza delle condizioni regolative non è affidata a specifici obblighi informativi individuali dell’emittente, ma alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli atti normativi applicabili.
- La prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla data di scadenza del titolo secondo la disciplina applicabile, non dalla soggettiva conoscenza del titolare; l’ignoranza del diritto rileva solo se dipende da doloso occultamento del debitore.
- Per superare l’eccezione di prescrizione non basta allegare la mancata consegna di un foglio informativo o l’assenza sul titolo di tutti gli elementi economici, se la disciplina del rapporto è ricostruibile dalle fonti normative richiamate dal sistema.
- Quando il giudice di merito applica il consolidato orientamento di legittimità sulla prescrizione dei buoni postali, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre tesi già disattese è destinato al rigetto.
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