Cassazione Civile, Ordinanza n. 01279/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione di una casa di abitazione e del terreno pertinenziale adiacente. L'originario attore sosteneva di avere posseduto i beni uti dominus dal 1989, realizzando recinzioni, pulizia del fondo, utilizzo come parcheggio e magazzino, lavori di riparazione e miglioramenti, oltre a pagare utenze e imposte; in subordine chiedeva il rimborso delle spese per addizioni e migliorie. La convenuta contestava che vi fosse possesso utile ad usucapire, deducendo invece una mera detenzione derivante da comodati precari concessi prima dallo zio intestatario e poi tollerati dalla madre, e chiedeva in via riconvenzionale la restituzione dei beni. In appello la domanda di usucapione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione la soccombente deduceva, in quattro motivi, la violazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. e degli artt. 116, 246 e 247 c.p.c., sostenendo: che il progetto di ristrutturazione del 2003, intestato allo zio, dimostrasse il riconoscimento della proprietà altrui; che la disponibilità dei beni fosse nata e proseguita a titolo di comodato precario, con conseguente necessità di prova dell'interversione del possesso; e che la Corte territoriale avesse erroneamente svalutato le deposizioni dei figli della ricorrente per il solo vincolo di parentela. La Suprema Corte ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché diretti non contro l'interpretazione delle norme, ma contro la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito; ha inoltre respinto il quarto motivo, affermando che la valutazione di attendibilità dei testimoni spetta al giudice di merito e può fondarsi anche su elementi soggettivi, compreso l'interesse dei testi all'esito della lite, oltre che sulle contraddizioni interne delle deposizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato i primi tre motivi come inammissibili perché mascheravano censure di merito sotto forma di violazione di legge, mirando a ottenere una diversa lettura delle prove sulla natura del godimento dei beni e sulla sussistenza del possesso utile ad usucapire. Ha poi rigettato il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello non aveva fondato il giudizio di inattendibilità dei testimoni esclusivamente sulla parentela, ma su contraddizioni delle loro dichiarazioni e sull'interesse all'esito del giudizio. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dello Stato per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della controricorrente, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Definisce il possesso; la censura che mira solo a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito non integra di per sé violazione di legge.
Regola la presunzione di possesso per chi esercita un potere di fatto sulla cosa; la Corte osserva che la contestazione dell'interversio possessionis presuppone una diversa ricostruzione dei fatti, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
Richiede un atto idoneo a mutare la detenzione in possesso; la Corte ribadisce che la sua necessità dipende dalla qualificazione in fatto del rapporto come detenzione originaria, qualificazione negata dal giudice di merito.
Disciplina l'usucapione immobiliare; la Corte richiama che i presupposti del possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e ultraventennale sono apprezzamenti di fatto rimessi al merito.
La valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito, salvo il controllo nei limiti del ragionamento motivazionale.
L'incapacità a testimoniare riguarda chi abbia un interesse attuale alla partecipazione al giudizio; la Corte precisa che l'attendibilità può comunque essere apprezzata tenendo conto dell'interesse di fatto del teste.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla capacità testimoniale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della valutazione delle deposizioni.
La denuncia di violazione di legge non può risolversi in una mera critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove.
La doglianza processuale non può essere usata per censurare in modo surrettizio l'apprezzamento di merito sull'attendibilità dei testimoni.
È richiamato solo per dare conto del deposito di memoria e della trattazione camerale.
Le spese sono poste a carico della parte soccombente in favore dello Stato quando la controparte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di usucapione, la qualificazione del rapporto di fatto come possesso o detenzione e l'accertamento della decorrenza del termine ultraventennale sono apprezzamenti di merito; in cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura delle prove.
- La deduzione di violazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, si contesta in realtà la ricostruzione storica del rapporto tra le parti e la valutazione del materiale probatorio.
- L'interversione del possesso rileva solo se sia accertata una detenzione originaria; se il giudice di merito esclude in fatto che il godimento sia nato a titolo di comodato o altra detenzione, non sussiste il presupposto per imporre la prova di un atto di interversione.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni è rimessa al giudice di merito, che può valorizzare sia elementi oggettivi sia elementi soggettivi, inclusi i rapporti con le parti e l'interesse, anche solo di fatto, all'esito della controversia.
- Il vincolo di parentela non determina di per sé l'inattendibilità del teste, ma costituisce un elemento che il giudice può considerare insieme ad altri dati istruttori, quali contraddizioni, incoerenze e interesse concreto alla lite.
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