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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32320/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui la Provincia aveva irrogato una sanzione amministrativa di euro 7.500 per violazioni in materia di scarichi reflui in un impianto di depurazione. In particolare, veniva contestato di aver mantenuto uno scarico senza rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione, per mancata annotazione di un guasto nel quaderno di impianto entro 24 ore, e di aver effettuato uno scarico di acque reflue domestiche e/o fognarie senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione provvisoria per fermo dell'impianto superiore a dieci giorni. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere lui responsabile: la sua procura speciale, a suo dire, gli consentiva solo di chiedere l'autorizzazione, poi rilasciata a suo nome, ma non di gestire in concreto gli impianti; pertanto avrebbe dovuto rispondere il direttore responsabile, quale effettivo titolare della gestione. Deduceva inoltre l'omesso esame della procura speciale e la violazione di norme di diritto sulla supposta delega di funzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, confermando il principio per cui, in materia di scarichi, risponde del mantenimento dello scarico senza osservanza delle prescrizioni il titolare dell'autorizzazione, sul quale grava un dovere continuo di verifica e di attivazione per gli interventi necessari. Ha altresì confermato la responsabilità per lo scarico eseguito senza autorizzazione provvisoria, rilevando che l'impianto era autorizzato a nome del ricorrente. Le censure sulla diversa gestione concreta da parte di terzi e sul contenuto della procura sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e per mancata riproduzione del documento rilevante, con violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava alcuna norma di legge asseritamente violata e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 133, commi 2 e 3, d.lgs. 152/2006

    norma posta a fondamento della sanzione amministrativa irrogata per le violazioni contestate in materia di scarichi.

  • art. 124, comma 2, d.lgs. 152/2006

    richiamato dal ricorrente come parametro violato; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 5, comma 2, Disciplina Regionale degli Scarichi approvata con Delibera n. 69/25 del 10 dicembre 2008

    richiamato dal ricorrente in relazione alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.

  • art. 22 l. n. 319 del 1976

    richiamato quale base del principio della personalità dell'autorizzazione allo scarico, con responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

  • art. 45 d.lgs. n. 152 del 1999

    richiamato in continuità con il principio della personalità dell'autorizzazione allo scarico.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    invocato dal ricorrente a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la mancata specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti comporta l'inammissibilità della censura.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite per l'onere di specificità dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di scarichi autorizzati, della violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione risponde il titolare dell'autorizzazione, sul quale grava un obbligo continuo di vigilanza sull'idoneità del sistema e di attivazione per gli interventi necessari, anche se l'utilizzo materiale dello scarico sia stato consentito a terzi.
  • La responsabilità per lo scarico effettuato senza la necessaria autorizzazione provvisoria può essere riferita al titolare dell'autorizzazione dell'impianto quando lo scarico avvenga nell'ambito di un impianto a lui intestato.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede la specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti e la riproduzione del loro contenuto essenziale; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare puntualmente le norme asseritamente violate, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la decisione impugnata; non è consentito demandare alla Cassazione un riesame dei fatti o una ricerca esplorativa della norma applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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