Cassazione Civile, Sentenza n. 1281/2020 del 22/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex soci)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, depositata il 25 novembre 2010, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio e confermato l’annullamento della cartella di pagamento relativa all’IVA dell’anno 2000 dovuta da una società in nome collettivo. La cartella era stata emessa nei confronti di sette persone, responsabili solidalmente quali soci all’epoca dell’insorgenza dell’obbligazione tributaria. La Commissione provinciale aveva annullato la cartella perché ai soci non era stato notificato l’avviso di accertamento emesso contro la società. La CTR aveva inoltre rilevato che la cartella non illustrava in modo circostanziato le ragioni della pretesa e che, quando l’avviso era stato notificato alla società, i contribuenti non facevano più parte della compagine sociale. Con un unico motivo, l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 19, ultimo comma, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2291 c.c., sostenendo che la cartella poteva essere notificata ai soci senza previa notifica personale dell’accertamento e senza riprodurne le ragioni, poiché la responsabilità solidale del socio per il debito tributario sociale consente la riscossione nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il socio di una società di persone può rispondere dei debiti tributari sociali e che, in generale, l’Amministrazione non è tenuta a notificargli l’avviso di accertamento rivolto alla società, potendo la cartella assolvere anche la funzione di primo atto portato a sua conoscenza. Tuttavia, tale modalità è sufficiente solo se il socio conservava la qualità di socio al momento della notifica alla società dell’atto impositivo, così da poter presumere che fosse in grado di conoscerne il contenuto mediante il rapporto sociale e i relativi poteri informativi. Quando, come nel caso concreto, il recesso è anteriore alla notifica dell’accertamento alla società, deve presumersi l’incolpevole ignoranza dell’ex socio: l’Amministrazione deve quindi notificargli l’atto impositivo oppure, se non lo fa, la cartella deve esporre gli elementi di fatto e le ragioni di diritto della pretesa, senza limitarsi al rinvio all’accertamento notificato alla società. È stata ritenuta inammissibile, sul piano dell’orientamento giurisprudenziale, la tesi contraria secondo cui il socio receduto potrebbe comunque procurarsi la documentazione sociale. Spese del giudizio di legittimità integralmente compensate per l’assenza di un orientamento consolidato.
Norme richiamate
la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società di persone, prevista dall’art. 2291 c.c., è operante anche nei rapporti tributari
Il socio di una società di persone risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società, pur non essendo il soggetto passivo d’imposta.
resta sottoposto, a seguito dell’iscrizione a ruolo a carico della società, all’esazione del debito, alla condizione, posta dall’art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società medesima
La responsabilità del socio è sussidiaria rispetto a quella della società: l’esazione nei confronti del socio presuppone che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale.
nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento e nessuna norma speciale tributaria deroga alla disciplina generale del codice civile in tema di responsabilità per le attività sociali
Il recesso non elimina la responsabilità per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno dello scioglimento del rapporto, anche quando si tratti di debiti tributari.
art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
l’assenza di una previa notifica al socio degli atti che hanno portato alla formazione del titolo esecutivo – notificati solo alla società, debitrice principale e unico soggetto passivo di imposta – non determina una lesione del suo diritto di difesa, avuto riguardo alla possibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, facendo valere vizi propri di quelli
Il destinatario può impugnare la cartella insieme agli atti presupposti non notificati e contestare i vizi propri di questi; tuttavia, l’effettività della difesa richiede che abbia tempestiva conoscenza delle ragioni della pretesa.
solo in ragione del permanere di tale rapporto deve ritenersi che abbia avuto conoscenza della notifica dell’atto (soprattutto ove abbia ricoperto incarichi gestori) o, comunque, che avrebbe potuto avere conoscenza dello stesso attraverso l’utilizzo delle facoltà di ottenere informazioni in ordine allo svolgimento degli affari sociali, di consultare la documentazione relativa all’amministrazione e di ricevere il rendiconto (annuale) degli affari sociali compiuti, riconosciute dall’art. 2261 e, in caso di società in accomandita semplice, dall’art. 2320 c.c.
La permanenza del rapporto sociale rende possibile presumere la conoscibilità dell’accertamento attraverso i poteri di informazione e consultazione della documentazione sociale; tale presupposto non opera per il socio già receduto al momento della notifica.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
In questi casi, l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, sancito, in generale dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, è soddisfatto dalla cartella di pagamento notificata al socio che rinvia per relationem all’avviso di accertamento relativo al debito erariale della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, in quanto, da un lato, l’obbligo di motivazione è assolto anche mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da atti nella conoscibilità del destinatario, e, dall’altro, il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi
La motivazione per relationem della cartella è sufficiente se l’atto richiamato è nella sfera di conoscibilità del destinatario; per l’ex socio che aveva cessato il rapporto prima della notifica, l’Amministrazione deve invece fornire nella cartella gli elementi di fatto e le ragioni di diritto della pretesa.
Massime di principio
- Il socio di una società di persone è responsabile, secondo il regime civilistico applicabile, dei debiti tributari sociali; l’esazione nei suoi confronti resta subordinata al beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale previsto per il tipo societario.
- La notifica alla società dell’accertamento relativo a un debito tributario sociale può essere seguita dalla notifica al socio della sola cartella, con rinvio per relationem all’accertamento, quando il socio conservava la qualità sociale al momento della notifica e poteva quindi conoscerne il contenuto attraverso i poteri informativi connessi al rapporto.
- Se il socio è receduto prima della notifica alla società del primo atto impositivo, deve presumersi che non conosca incolpevolmente l’atto richiamato. L’Amministrazione deve notificargli l’atto impositivo oppure motivare autonomamente la cartella, illustrando gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
- La possibilità di impugnare insieme alla cartella gli atti presupposti non notificati non rende effettivo il diritto di difesa quando l’ex socio non riceve tempestivamente le informazioni necessarie a conoscere e contestare la pretesa entro il termine d’impugnazione.
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