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Ordinanza

Ordinanza n. 1240/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato - del decreto della Corte di Appello di Napoli, V Sez. Civile (già I sez. civ. bis) n. cronol. 1971/ 2021, reso in data 15.07.2021, nel giudizio R.G.N. 1650/2021, repert. 3567/2021, pubblicato in data 15.07.2021, munito di formula esecutiva in data 20.08.2021, così notificato al resistente Ministero in data 07.10.2021, in relazione solo alla sorte capitale liquidata in decreto, afferente il giudizio tra il ricorrente Spinelli Gustavo ed il Ministero della Giustizia, ove la Corte di Appello di Napoli, condannava il resistente Ministero al pagamento di € 4.000,00 oltre interessi legali dalla domanda, in favore del sig. Spinelli Gustavo.

Giustizia amministrativa202400336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto della Corte d’Appello di Napoli recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di 4.000 euro, oltre interessi legali, posto in esecuzione mediante giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Napoli, divenuto esecutivo e notificato al Ministero della Giustizia, limitatamente alla sorte capitale liquidata nel decreto. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero al pagamento di 4.000 euro, oltre interessi legali dalla domanda. Nel corso del giudizio è stata rilevata l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 817, della l. n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell’art. 5-sexies della l. n. 89/2001, prevedendo la facoltà per i creditori di rinnovare la domanda di pagamento e, per un biennio, il divieto di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza nonché la sospensione automatica dei giudizi già pendenti.

La decisione

Il TAR, senza pronunciarsi sui profili processuali, di merito o sulle spese, ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001. La sospensione opera automaticamente per il periodo biennale previsto dalla disposizione, decorrente dopo i venti giorni successivi all’entrata in vigore della nuova disciplina del 1° gennaio 2025. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., previa presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l’art. 5-sexies della l. n. 89/2001 introducendo, tra l’altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza pendenti e impedisce, per il biennio previsto, l’avvio di nuovi giudizi di ottemperanza o azioni esecutive da parte dei creditori rientranti nella disposizione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente all’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base processuale della sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Prevede la prosecuzione del giudizio mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione.

Massime di principio

  • La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 determina la sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto, per il biennio previsto dalla norma, una volta decorso il termine iniziale di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
  • Durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, i creditori cui la norma si applica non possono iniziare nuovi giudizi di ottemperanza né nuove azioni esecutive.
  • La prosecuzione del giudizio sospeso richiede la presentazione di un’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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