Cassazione Civile, Ordinanza n. 30074/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Sicilia che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente, resa su un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005. Il ricorso era articolato in quattro motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 2697 c.c. e 53 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello dell'Ufficio fosse stato notificato oltre il termine e che, comunque, in sede di costituzione l'appellante non avesse prodotto la ricevuta di spedizione. Con il secondo, terzo e quarto motivo si deduceva, in via subordinata, la nullità della sentenza per omesso esame della questione di inammissibilità del gravame per tardività, per mancata motivazione sulla tempestività della notifica e per violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha verificato che nell'avviso di ricevimento la data di spedizione era stata apposta manualmente e che non vi era alcuna asseverazione da parte dell'ufficio postale tramite stampigliatura meccanografica o timbro datario idonea a provare la tempestività della notifica. Ha quindi applicato il principio secondo cui, nel processo tributario, la produzione dell'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione risulti certificata dall'ufficio postale; in mancanza, la mera indicazione manuale non è sufficiente, salvo che la ricezione risulti comunque avvenuta entro il termine di decadenza. Accertata l'assenza di elementi idonei a provare la data di spedizione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di merito e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, in relazione alla prova della tempestività della notifica dell'impugnazione.
Richiamato per la disciplina dell'appello nel processo tributario e dei relativi termini e adempimenti di costituzione.
Richiamato in relazione agli oneri di deposito degli atti e dei documenti nel processo tributario.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Utilizzato come parametro dei motivi relativi a nullità della sentenza e vizi motivazionali processuali.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza, esclusa la sua violazione in quanto la Corte ha deciso sul diverso vizio di tardività dell'appello.
Applicato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività della notificazione dell'impugnazione deve essere provata con documentazione idonea; la mera indicazione manuale della data sull'avviso di ricevimento non basta se non è autenticata o certificata dall'ufficio postale.
- L'avviso di ricevimento può svolgere la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione solo quando la data di spedizione sia attestata con stampigliatura meccanografica o timbro datario dell'ufficio postale; in difetto, la notifica non è provata come tempestiva.
- Se l'inammissibilità dell'appello per tardività risulta dagli atti e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito dichiarando inammissibile il gravame.
- Quando il primo motivo è accolto per la ragione assorbente della tardività/non tempestività dell'impugnazione, i motivi ulteriori relativi a nullità della sentenza o vizi motivazionali restano assorbiti.
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