Cassazione Penale, Sentenza n. 34032/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato su due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), per aver ritenuto applicabile la recidiva attribuendo rilievo a precedenti penali estinti o non definitivi e addirittura ad un fatto (omicidio) successivo ai reati in giudizio; 2) errata determinazione della pena (violazione art. 438 c.p.p.), con calcolo sbagliato della pena complessiva e mancata corretta applicazione della diminuzione di un terzo per il rito abbreviato dopo aver escluso l'aumento dovuto al reato dal quale è intervenuta l'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Sul primo punto ha censurato la decisione della Corte d'appello per avere attribuito rilievo, ai fini della recidiva semplice, a precedenti non valutabili o non definitivi e per non avere effettuato la necessaria valutazione concreta del rapporto tra la precedente condanna utile e i fatti in esame, come richiede l'art. 99 e i criteri di cui all'art. 133 c.p.; sul secondo punto ha rilevato un errore nel calcolo della pena (mancata corretta applicazione delle riduzioni/diminuzioni dopo la correzione dell'aumento correlato al capo per il quale vi è stata assoluzione). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio su entrambi i punti.
Norme richiamate
La Corte richiama che la recidiva semplice richiede una valutazione concreta del rapporto tra la precedente condanna e il reato in corso, per accertare se la reiterazione sia indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità; non sono rilevabili ai fini della recidiva le pene estinte o i precedenti non definitivi.
I criteri di individualizzazione della pena (natura del reato, modalità, gravità, personalità del reo, ecc.) devono essere usati dal giudice per verificare se la reiterazione del reato sia sintomo di maggiore pericolosità e quindi giustifichi l'aumento per recidiva.
Riferito alla corretta determinazione della pena: la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha rettificato correttamente il calcolo della pena complessiva dopo aver escluso l'aumento relativo al capo per cui è intervenuta l'assoluzione e non ha applicato la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato sul corretto ammontare.
Richiamato in riferimento agli effetti delle pene estinte: le condanne estinte non possono produrre effetti per la determinazione della recidiva.
Citato nel contesto delle norme che impediscono agli effetti penali di riemergere per condanne già estinte; la Corte sottolinea che tali precedenti non possono essere valorizzati come elemento sintomatico di maggiore pericolosità.
art. 173 co.1 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di sintesi del ricorso in cassazione (riferimenti ai motivi ammissibili e alla loro formulazione nei limiti procedurali).
Massime di principio
- La recidiva semplice può essere applicata solo dopo aver individuato un precedente definitivo rilevante e solo dopo una valutazione concreta del rapporto fra quel precedente e il fatto in esame: non è sufficiente il mero elenco di precedenti, soprattutto se estinti o non definitivi.
- Non è possibile valorizzare, ai fini dell'aumento per recidiva, condanne estinte o fatti non giudicati con sentenza irrevocabile, né reati commessi in epoca successiva rispetto ai fatti oggetto del giudizio.
- Il giudice deve motivare in concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., perché la reiterazione del reato costituisca indice di maggiore colpevolezza e pericolosità; la mancanza di questa disamina può comportare l'annullamento della decisione.
- La corretta computazione della pena complessiva richiede che siano applicate nell'ordine e sul corretto importo le variazioni: esclusione degli aumenti per reati assolti, calcolo della continuazione, e poi eventuali diminuzioni (es. un terzo per il rito abbreviato) sulla pena finale; errori formali nel calcolo sono rilevanti e annullabili.
- In caso di errori motivazionali o di calcolo rilevanti la Cassazione può annullare e rimettere la causa ad altra sezione per nuovo esame, non necessariamente diretta rideterminazione della pena in sede di legittimità.
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