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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21852/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una docente che era stata assunta ripetutamente con contratti a tempo determinato dal 2006 al 2012 e successivamente immessa in ruolo. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento dell'anzianità maturata tramite le supplenze, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive. In appello, il Ministero aveva riproposto come unico motivo l'eccezione di prescrizione quinquennale, rimasta non esaminata dal Tribunale. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che la violazione del principio di non discriminazione nell'impiego pubblico contrattualizzato integri un inadempimento contrattuale e che la relativa domanda abbia natura risarcitoria, soggetta a prescrizione ordinaria decennale. In cassazione, il Ministero e l'Ufficio scolastico hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e dell'art. 4, comma 43, della L. n. 183/2011, sostenendo che la domanda del dipendente a termine che rivendica il medesimo trattamento del dipendente a tempo indeterminato ha natura retributiva e quindi si prescrive nel termine quinquennale dalla maturazione dei crediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse in contrasto con un orientamento consolidato secondo cui, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda del lavoratore a termine che rivendica parità di trattamento retributivo rispetto al dipendente a tempo indeterminato soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. Il termine decorre, per i crediti che maturano nel corso del rapporto, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, da tale momento. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio di diritto enunciato e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato utilizzato come norma sul vizio denunciato in cassazione, per lamentare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2947 c.c.

    È stato richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto dirimente la disciplina dell'art. 2948 c.c. per la prescrizione dei crediti rivendicati.

  • art. 2948 nn. 4 e 5 c.c.

    La domanda di parità di trattamento retributivo del lavoratore a termine nell'impiego pubblico contrattualizzato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto da queste disposizioni.

  • art. 4, comma 43, L. n. 183/2011

    È stato invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla prescrizione quinquennale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha richiamato precedenti conformi rinviando alla loro motivazione condivisa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda del lavoratore assunto a tempo determinato che rivendichi il medesimo trattamento economico del lavoratore comparabile a tempo indeterminato ha natura di adempimento contrattuale, non già di azione soggetta al termine ordinario decennale.
  • Quando la pretesa di non discriminazione riguarda crediti retributivi, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., con decorrenza dal momento in cui ciascun credito sorge nel corso del rapporto o, per i crediti maturati alla cessazione, da tale cessazione.
  • L'interpretazione della domanda di equiparazione deve essere coerente con la natura dell'obbligazione dedotta: altrimenti si determinerebbe una discriminazione inversa, attribuendo al lavoratore a termine un regime più favorevole di quello spettante al comparabile a tempo indeterminato.
  • In sede di legittimità, quando il ricorso è fondato sulla violazione di norme in tema di prescrizione e la decisione di merito si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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