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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05759/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento del corrispettivo di servizi di fotocopiatura eseguiti da una ditta nei confronti di una società. La società sosteneva che le prestazioni fossero state commissionate dal proprio ex dipendente, responsabile dell'ufficio tecnico, il quale avrebbe agito senza poteri e a proprio esclusivo vantaggio, chiedendo però che le fatture fossero emesse a nome della società per farne sostenere i costi. La ditta otteneva decreto ingiuntivo per circa 22.708,57 euro; la società proponeva opposizione e, con la citazione introduttiva dell'opposizione, chiamava direttamente in causa il terzo ritenuto responsabile. Il tribunale dichiarava inammissibile tale chiamata diretta, ma accoglieva l'opposizione. La corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello della ditta, rigettava l'opposizione e confermava il decreto, confermando anche l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo. In cassazione la società deduceva: (1) violazione dell'art. 269 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile la chiamata del terzo effettuata direttamente con la citazione introduttiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo; (2) violazione dell'art. 1388 c.c. per non avere la corte territoriale riconosciuto la fattispecie del contratto concluso dal rappresentante senza poteri, con conseguente inefficacia del vincolo nei confronti della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a censurare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, senza dedurre un omesso esame di fatto decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo, rilevando che la società, soccombente sul capo relativo alla chiamata del terzo, avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato avverso la statuizione di inammissibilità della domanda di garanzia, non essendo sufficiente riproporre la questione in sede di cassazione. Ne è derivata l'inammissibilità dell'intero ricorso, con condanna della ricorrente alle spese in favore di entrambe le controricorrenti e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 269 c.p.c.

    La chiamata del terzo non può essere utilmente censurata in cassazione se la parte interessata non ha prima impugnato in appello la statuizione di inammissibilità della domanda di garanzia, mediante appello incidentale condizionato.

  • art. 1388 c.c.

    La deduzione della violazione della norma sul contratto concluso dal rappresentante richiede una vera censura di diritto; se la doglianza mira a contestare la ricostruzione della situazione fattuale, il motivo è inammissibile in cassazione salvo omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    La critica alla ricostruzione del fatto è proponibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, secondo i criteri di Cass. Sez. Un. 8053/2014.

  • art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi intenda far valere in cassazione un errore relativo alla chiamata del terzo o alla domanda di garanzia deve aver prima censurato in appello la statuizione di inammissibilità o di rigetto del relativo capo, proponendo appello incidentale condizionato quando necessario.
  • La violazione dell'art. 1388 c.c. non può essere dedotta in modo generico se la critica concerne in realtà la ricostruzione dei fatti: in tal caso il motivo è inammissibile, salvo che sia articolato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
  • La censura per violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di diversa lettura del fatto storico accertato dai giudici di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, la mancata impugnazione tempestiva del capo autonomo della decisione preclude la possibilità di far valere utilmente quella questione nel successivo ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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