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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40552/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla compravendita, avvenuta nel 1998, di un immobile in Messina tra una società poi fallita e un acquirente. Il fallimento aveva proposto davanti al tribunale sia azione revocatoria per far dichiarare inefficace l’atto di vendita verso la massa, sia domanda subordinata di condanna dell’acquirente al pagamento del saldo prezzo. Il tribunale aveva respinto entrambe le domande; la corte d’appello, su gravame della curatela, aveva invece accolto la domanda subordinata e condannato l’acquirente a pagare euro 5.681,00, ritenendo non provato l’integrale pagamento del prezzo, sulla base della documentazione contabile e delle fatture. In cassazione l’acquirente ha dedotto, con due motivi, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo, nonché violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale non avesse considerato la quietanza liberatoria contenuta nel rogito e le fatture, che a suo dire attestavano il pagamento dell’intero prezzo, comprensivo di IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, poiché la corte d’appello aveva esaminato la quietanza ma l’aveva apprezzata insieme alle fatture, dalle quali risultava che l’importo quietanzato di lire 120.000.000 non comprendeva anche l’IVA. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell’art. 2697 c.c., mirava in realtà a contestare una valutazione di merito e non un’erronea attribuzione dell’onere della prova. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel giudizio promosso dal curatore, la quietanza rilasciata al debitore ha valore di prova documentale liberamente apprezzabile e non di confessione stragiudiziale vincolante nei confronti della massa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla previsione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    I motivi erano formulati come nullità, omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge, ma la Corte ha chiarito che le censure miravano in sostanza a rivalutare il merito e quindi erano inammissibili nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro violato; la Corte non ha ravvisato un vizio autonomo, perché la doglianza investiva l’apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso una violazione dei criteri legali di valutazione della prova, trattandosi invece di contestazione sulla ricostruzione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice ha invertito o erroneamente distribuito l’onere probatorio; non è invece denunciabile per censurare la valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 2735 c.c.

    La quietanza rilasciata al debitore non ha, nel giudizio promosso dal curatore, efficacia vincolante di confessione stragiudiziale verso la massa, ma soltanto valore di documento probatorio liberamente apprezzabile.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la statuizione sui presupposti del raddoppio o dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione soltanto quando il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; non è sufficiente contestare l’apprezzamento delle prove o la loro attendibilità.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto o la circostanza documentale sia stata comunque esaminata dal giudice di merito, ancorché con valutazione diversa da quella prospettata dal ricorrente.
  • La quietanza rilasciata al momento del pagamento, quando il curatore agisce nell’interesse della massa, non vincola la procedura come confessione stragiudiziale, ma costituisce solo elemento probatorio liberamente valutabile insieme agli altri elementi di causa.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione del fatto in una formale denuncia di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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