Cassazione Civile, Ordinanza n. 08392/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato tra una società proprietaria/locatrice e un comune, avente ad oggetto un immobile utilizzato come autorimessa. La società attrice aveva chiesto la condanna dell'ente locale al ripristino dei luoghi e al risarcimento dei danni, deducendo che, dopo la riconsegna dell'immobile, alcuni agenti della polizia locale avrebbero continuato a usare il garage per il ricovero delle proprie autovetture. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello della società, ritenendo che i motivi non fossero specifici ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e che la prospettazione della responsabilità ex art. 2049 c.c. introducesse una domanda nuova. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) nullità della decisione per asserita erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello e violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nonché del principio di autosufficienza e delle regole sulla riproposizione della domanda; (2) nullità della decisione e violazione dell'art. 347 c.p.c. e dell'art. 2049 c.c., sostenendo che la responsabilità del comune per i dipendenti fosse già stata introdotta in primo grado; (3) violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c., assumendo che il tema della responsabilità per fatto dei dipendenti fosse già coperto da decisioni non impugnate; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in tema di spese e contributo unificato. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il ricorrente non aveva riprodotto in modo autosufficiente il contenuto dell'atto di appello, né aveva specificamente censurato la motivazione della sentenza impugnata; inoltre ha condiviso il rilievo della Corte territoriale secondo cui i motivi di appello erano generici e la nuova prospettazione di responsabilità ex art. 2049 c.c. integrava mutamento della causa petendi non consentito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dalla Corte d'appello di Potenza. Ha quindi condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del comune resistente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sull'inosservanza dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e sul difetto di specificità dei motivi di ricorso, oltre che sulla corretta applicazione, da parte del giudice d'appello, dei requisiti di specificità dell'impugnazione e del divieto di domande nuove in appello.
Norme richiamate
Nel testo riformato richiede che l'appello contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la genericità comporta inammissibilità.
Richiamato in parallelo all'art. 342 c.p.c. per affermare l'esigenza di specificità dei motivi dell'impugnazione nel rito del lavoro e, per analogia, nel giudizio di appello.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non riproduce in modo autosufficiente il contenuto degli atti processuali rilevanti e non localizza puntualmente i documenti richiamati.
La censura di nullità processuale deve essere specifica e correlata alla motivazione della sentenza impugnata; un motivo generico o non autosufficiente integra inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della domanda nuova in appello, ma la Corte non ne ricava un diverso esito.
La Corte d'appello ha ritenuto che la prospettazione di responsabilità del datore di lavoro per fatto dei dipendenti, non compiutamente introdotta in primo grado, introducesse una domanda nuova in appello.
È richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ribadisce che il giudice può qualificare giuridicamente i fatti già dedotti, ma non introdurre una diversa causa petendi non devoluta.
Il divieto di ius novorum impedisce in appello l'introduzione di domande o eccezioni nuove per mutamento della causa petendi.
Invocato per il giudicato interno, ma il ricorso è comunque dichiarato inammissibile per carenze di specificità.
Richiamato in tema di soccombenza e condanna alle spese.
Richiamato per la compensazione delle spese, ma la Corte conferma la condanna secondo soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Richiamato nei motivi della parte ricorrente sul dovere di restituzione del bene nello stato originario e privo di danni.
Richiamato nei motivi della parte ricorrente in relazione all'occupazione del bene oltre la scadenza e ai danni da ritardata restituzione.
Menzi ona to dalla ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte valorizza la necessità di specifica confutazione delle ragioni probatorie poste a base della sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi, senza autonoma incidenza nella decisione di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente come criterio interpretativo del contratto e del comportamento complessivo delle parti.
Richiamato dalla ricorrente come criterio di interpretazione sistematica del contratto.
Richiamato dalla ricorrente nel dedurre violazioni processuali, ma senza incidenza sulla decisione finale.
Massime di principio
- L'appello, pur essendo un gravame a critica libera, deve contenere una parte argomentativa idonea a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una generica riproposizione delle allegazioni di primo grado o un rinvio disordinato agli atti.
- Nel giudizio di cassazione, chi censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve riprodurre nel ricorso, almeno nei passaggi essenziali, il contenuto dei motivi di appello e indicare puntualmente le ragioni per cui essi sarebbero stati specifici; in difetto, il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- Il giudice di appello può dare ai fatti già allegati una diversa qualificazione giuridica, ma non può accogliere una domanda fondata su una diversa causa petendi introdotta per la prima volta in appello.
- La deduzione di responsabilità ex art. 2049 c.c. richiede che i fatti costitutivi della responsabilità del preponente per fatto dei dipendenti siano stati effettivamente introdotti nel giudizio di primo grado; altrimenti la relativa prospettazione in appello è nuova e inammissibile.
- La censura in cassazione deve essere specifica e correlata alla motivazione della sentenza impugnata: un motivo che non identifichi con precisione l'errore denunciato e non si confronti con le rationes decidendi integra un "non motivo" e conduce all'inammissibilità.
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