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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37716/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte della ricorrente, di tre autoveicoli usati da una società intermediaria/commerciante, veicoli che erano stati in precedenza consegnati dalla resistente a tale intermediaria "in conto vendita". Dopo la rivendita ai clienti finali, la ricorrente apprendeva che i mezzi erano stati sequestrati in sede penale a seguito di denuncia della società originaria proprietaria, che li aveva poi riottenuti. In primo grado le domande venivano dichiarate improcedibili per il sopravvenuto fallimento della società intermediaria; in appello la declaratoria di improcedibilità veniva annullata quanto alla domanda proposta contro la resistente, ma la domanda veniva rigettata nel merito. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto qualificare il rapporto tra resistente e intermediaria come contratto estimatorio; 2) violazione degli artt. 1556, 1558 e 2697 c.c., per non avere riconosciuto gli effetti del preteso contratto estimatorio e per avere mal ripartito l'onere della prova; 3) violazione dell'art. 1375 c.c. e richiamo all'art. 1393 c.c., per la pretesa scorrettezza della resistente nell'avvalersi dell'intestazione formale dei veicoli; 4) violazione dell'art. 1153 c.c., per avere escluso l'acquisto a non domino sulla sola base del fatto che si trattava di beni mobili registrati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, sulla base degli stessi elementi di fatto allegati dalla ricorrente, il rapporto tra resistente e intermediaria non era un contratto estimatorio ma un mandato a vendere senza rappresentanza: la vendita al terzo non era vincolante per la proprietaria e l'effetto traslativo era subordinato al trasferimento da parte di quest'ultima e alla relativa trascrizione. Ha inoltre escluso la configurabilità del contratto estimatorio perché non risultava dedotta la clausola di restituzione dell'invenduto, elemento essenziale di quel tipo negoziale. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché tra ricorrente e resistente non esisteva alcun rapporto contrattuale, sicché l'art. 1375 c.c. sulla buona fede nell'esecuzione del contratto non era applicabile nei confronti di un terzo. Il quarto motivo è stato respinto perché, per l'acquisto a non domino di beni mobili iscritti in pubblici registri, se la registrazione è avvenuta non si applica l'art. 1153 c.c., ma l'art. 1162 c.c., che disciplina l'usucapione abbreviata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo era prospettato come omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo ha ritenuto infondato perché il fatto dedotto non imponeva una diversa qualificazione del rapporto.

  • art. 1556 c.c.

    Norma richiamata per sostenere la natura estimatoria del rapporto; la Corte l'ha ritenuta non applicabile al caso concreto, qualificando invece il rapporto come mandato a vendere senza rappresentanza.

  • art. 1558 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1556 c.c.; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti del contratto estimatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha respinto la censura perché fondata su una qualificazione giuridica non condivisa dei rapporti tra le società.

  • art. 1375 c.c.

    Ritenuto inapplicabile al caso, poiché l'obbligo di buona fede e correttezza nell'esecuzione riguarda solo le parti del rapporto contrattuale e non i terzi.

  • art. 1393 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ha ravvisato profili utili a fondare responsabilità nei confronti della resistente in assenza di rapporto contrattuale diretto.

  • art. 1153 c.c.

    La Corte ha escluso la sua applicazione all'acquisto di beni mobili registrati iscritti in pubblici registri, ove la registrazione sia avvenuta.

  • art. 1162 c.c.

    Indicato come norma applicabile all'acquisto a non domino di beni mobili iscritti in pubblici registri mediante usucapione abbreviata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione del rapporto contrattuale deve essere compiuta in base agli elementi negoziali effettivamente dedotti e alla struttura concreta dell'operazione: quando la cessione al terzo è subordinata al successivo trasferimento da parte del proprietario e alla trascrizione, non si è in presenza di un contratto estimatorio ma di un mandato a vendere senza rappresentanza.
  • Il contratto estimatorio presuppone, quale elemento essenziale, la facoltà di restituzione dell'invenduto; in mancanza di tale clausola non è configurabile la fattispecie, soprattutto quando il bene è soggetto a pubblicità legale e la disciplina dell'estimatorio vi si adatta male.
  • La buona fede ex art. 1375 c.c. opera nell'esecuzione del rapporto contrattuale e non può essere invocata, di regola, per sanzionare il comportamento di un terzo estraneo al contratto.
  • Nell'acquisto a non domino di beni mobili iscritti in pubblici registri, se la registrazione è avvenuta non si applica l'art. 1153 c.c., ma la disciplina dell'usucapione abbreviata prevista per tali beni.
  • La censura sull'onere della prova non può essere accolta se presuppone una diversa qualificazione giuridica dei fatti che la Corte di merito abbia escluso con motivazione logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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