Cassazione Penale, Sentenza n. 13079/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada, commesso a Pineto il 28/12/2015, con condanna alla pena e applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per mesi sei. Nei motivi di ricorso si sono denunciate violazioni di legge e vizi di motivazione, affermata erronea responsabilità penale, carenza di motivazione sulla inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest, contestato il funzionamento dell'etilometro per mancata revisione periodica e violazioni degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione), annullando senza rinvio la sentenza impugnata. In conseguenza ha eliminato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La Corte ha ritenuto non necessario esaminare le altre doglianze prospettate, richiamando il consolidato principio secondo cui la presenza di una causa estintiva del reato comporta l'immediata applicabilità della causa estintiva e rende ininfluenti eventuali nullità o vizi che richiederebbero il rinvio. Non è stata disposta un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché non è emersa l'evidente insussistenza del fatto. È stata disposta la trasmissione della sentenza al Prefetto di Teramo ai sensi dell'art. 224 cod. strada.
Norme richiamate
Norma che incrimina la guida in stato di ebbrezza; la sentenza di merito aveva condannato il ricorrente sulla base di questa disposizione (comma 2, lett. b) e 2-sexies).
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul procedimento di sintesi dei motivi di ricorso; la Corte osserva che la descrizione dei motivi è stata resa ai sensi di questa disposizione.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte non ha esaminato nel merito la presunta violazione in ragione dell'intervenuta prescrizione.
Norma richiamata dal ricorrente fra le violazioni denunciate; non è stata invece valutata dalla Corte per effetto dell'estinzione del reato per prescrizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento quando risulta evidente l'insussistenza del fatto; la Corte ha escluso l'applicabilità di questa ipotesi per mancanza di evidenza dell'insussistenza.
art. 224 cod. strada (comma 3)
Norma che impone la comunicazione di talune decisioni al Prefetto; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Teramo ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Se risulta intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione) la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e non è necessario esaminare altri vizi processuali o di merito.
- L'estinzione del reato per prescrizione comporta anche la rimozione delle sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla condanna.
- La presenza di nullità o altre questioni procedurali non impedisce l'applicazione immediata di una causa estintiva; tali vizi non sono decisivi quando è pacifica la prescrizione.
- La pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è riservata ai casi in cui emerga chiaramente l'insussistenza del fatto; la mera dubbiosità o le questioni procedurali non sono sufficienti.
- È prassi trasmettere alle autorità amministrative competenti (Prefetto) le decisioni che incidono su provvedimenti amministrativi relativi alla guida, ai sensi dell'art. 224 c.d.s.
- In casi di reati ancorati a prove strumentali (es. alcoltest/etilometro), anche se vengono prospettate nullità tecniche, un controllo preliminare sulla estinzione per prescrizione può far venire meno l'esigenza di approfondire tali questioni in Cassazione.
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