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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07315/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

Una famiglia di correntisti aveva affidato alla banca somme rilevanti per investimenti coerenti con un profilo di basso rischio e, inizialmente, erano stati effettuati pronti contro termine a capitale garantito. Successivamente il direttore di filiale aveva dirottato, senza autorizzazione, le somme su operazioni ad alto rischio, aprendo rapporti e compiendo investimenti e movimentazioni in assenza di valide sottoscrizioni dei clienti; nel giudizio erano emerse anche dichiarazioni di riepilogo e documenti con firme disconosciute e poi ritenute in parte apocrife. Gli investitori avevano chiesto la restituzione delle somme investite senza autorizzazione, assumendo il carattere di riconoscimento di debito di alcune dichiarazioni del direttore, e in subordine il risarcimento del danno per la negligenza della banca. La Corte d’appello aveva qualificato la domanda in termini di responsabilità contrattuale, applicando l’art. 1228 c.c. per la condotta del dipendente, ma aveva poi ritenuto che, dal 6 ottobre 2008, l’omesso disinvestimento delle somme giacenti integrasse concorso colposo ex art. 1227, comma 2, c.c., con conseguente riduzione/esclusione del risarcimento per la perdita successiva. I ricorrenti principali hanno censurato soprattutto questa applicazione dell’art. 1227 c.c., sostenendo che l’invito al disinvestimento provenisse non dalla banca ma dal suo difensore, che i rapporti contestati non fossero a loro imputabili perché instaurati unilateralmente dalla banca con firme apocrife, e che comunque il deprezzamento fosse legato all’alea del mercato. Hanno inoltre dedotto l’omesso esame di un documento ritenuto decisivo per la posizione di una delle ricorrenti. Il ricorso incidentale del direttore di filiale ha sostenuto che, in presenza di contratti nulli per mancanza di consenso, non potesse esservi condanna risarcitoria fondata su quei rapporti; ha inoltre contestato la valutazione delle prove, la propria responsabilità e quella ravvisata nella domanda di manleva della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all’art. 1227, comma 2, c.c. perché la Corte d’appello si era limitata a valorizzare un invito al disinvestimento senza individuare un vero e proprio dovere giuridico di intervento violato dagli investitori, né dimostrare che il disinvestimento avrebbe certamente o probabilmente limitato il danno; ha inoltre osservato che il semplice riferimento alle oscillazioni di mercato non basta a imputare alle vittime del’illecito la perdita successiva. Ha poi accolto il motivo relativo alla posizione di una delle ricorrenti perché la Corte territoriale aveva trascurato un prospetto/documento che, secondo il ricorso, era decisivo per provare un investimento a suo nome, integrando così un omesso esame di fatto/documento decisivo. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il quarto motivo del ricorso principale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, poiché i motivi erano ritenuti non congruenti con la decisione impugnata oppure meramente volti a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai profili accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione per nuovo esame delle questioni accolte e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti principali a sostegno delle censure, senza autonoma specifica elaborazione della Corte sul punto

  • art. 1227 c.c.

    il comma 1 riguarda il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno-evento; il comma 2 impone al danneggiato un autonomo dovere di correttezza e cooperazione per evitare/aggravare il danno-conseguenza, dovere che può operare solo se il danneggiante prova la violazione e la concreta utilità dell’intervento omesso

  • art. 1175 c.c.

    richiamato in combinazione con l’art. 1227 c.c. dai ricorrenti, come parametro di correttezza

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in combinazione con l’art. 1227 c.c. dai ricorrenti, come parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto

  • art. 1206 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa irrilevanza dell’invito al disinvestimento e all’asserita mora del creditore; il motivo è stato assorbito

  • art. 1224 c.c.

    richiamato nel secondo motivo del ricorso principale, poi assorbito

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per sostenere la responsabilità contrattuale della banca e del dipendente, ma non è oggetto di autonoma statuizione decisoria

  • art. 1228 c.c.

    la responsabilità della banca è stata ricondotta alla condotta del dipendente che ha potuto operare grazie alla posizione di direttore di filiale e alla carenza di controlli interni

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la nullità dei contratti, ma la Corte ha ritenuto non pertinente la censura rispetto alla decisione impugnata

  • art. 2049 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di responsabilità per fatto del dipendente, senza specifica decisione autonoma della Corte

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione a una pretesa azione di ripetizione dell’indebito, ma la domanda attorea è stata qualificata come risarcitoria e non restitutoria

  • art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF)

    richiamato nei motivi come norma del testo unico della finanza relativa ai contratti di investimento; la Corte valorizza la violazione degli obblighi informativi e formali dell’intermediario

  • art. 21 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF)

    richiamato dalla sentenza d’appello e dalla Corte di cassazione come norma violata dall’intermediario per mancanza di informativa e di acquisizione delle necessarie informazioni sui clienti

  • art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/98

    richiamato quale disposizione sugli obblighi informativi e di adeguatezza dell’intermediario, violata secondo la ricostruzione della sentenza d’appello

  • art. 2104 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso di una delle parti per sostenere la responsabilità del dipendente

  • art. 2105 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso di una delle parti per sostenere la responsabilità del dipendente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, specie quanto alla prova del dovere di intervento e dell’efficacia impeditiva dell’omesso disinvestimento

  • art. 2709 c.c.

    richiamato in relazione al valore probatorio di documenti contabili e scritture della banca

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenze probatorie

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale; la Corte ribadisce che è inammissibile censurare in cassazione la mera valutazione comparativa delle prove, riservata al giudice di merito

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri istruttori e all’assunzione delle prove

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo relativo al diverso trattamento della posizione di una ricorrente, senza autonoma statuizione di incostituzionalità

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di diritto di difesa e prova

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per asserita pronuncia ultra/extra petita o vizio della decisione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla motivazione della sentenza

  • art. 269 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma senza autonoma decisiva applicazione nella pronuncia

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non se si limita a valutare diversamente le prove acquisite

  • art. 1711 c.c.

    l’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario; la Corte applica in via sostanziale questo principio all’ipotesi del direttore di filiale che aveva oltrepassato il mandato di investimento conferito dai clienti

  • art. 1781 c.c.

    non citato espressamente nel testo fornito

Massime di principio

  • Quando l’intermediario finanziario o il suo dipendente esegue operazioni di investimento eccedendo il mandato conferito dal cliente, gli effetti dannosi dell’eccesso restano imputabili all’intermediario; non può trasferirsi sul cliente la perdita derivante da investimenti non autorizzati o difformi dall’incarico originario.
  • La falsificazione della firma del cliente o l’usurpazione del suo nome, in un contesto di intermediazione finanziaria, non rende automaticamente inutile la tutela risarcitoria: il rapporto può essere letto alla luce dell’inefficacia degli atti compiuti senza consenso, con conseguente responsabilità dell’intermediario per gli effetti dannosi dell’operazione.
  • Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c. richiede l’allegazione e la prova di un autonomo dovere di intervento violato e della concreta o probabile utilità dell’intervento omesso; non basta un generico invito al disinvestimento o il mero richiamo alla volatilità del mercato.
  • Per imputare al risparmiatore la perdita successiva di titoli o strumenti finanziari è necessario dimostrare che egli fosse davvero in condizione di disinvestire alle normali condizioni di mercato e che la mancata vendita sia stata una scelta autonoma e consapevole; la sola oscillazione dei valori non integra di per sé concorso colposo.
  • In cassazione il vizio di omesso esame può essere ravvisato anche rispetto a un documento decisivo trascurato dal giudice di merito, se quel documento è idoneo a orientare diversamente la decisione; viceversa, non è deducibile come violazione di legge la mera richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri consentiti; non è sufficiente contestare il modo in cui il giudice ha ponderato le prove ritualmente acquisite.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRicorso per cassazioneProveInadempimentoMandato
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieObblighi informativi MIFIDAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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