Cassazione Civile, Ordinanza n. 07315/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
Una famiglia di correntisti aveva affidato alla banca somme rilevanti per investimenti coerenti con un profilo di basso rischio e, inizialmente, erano stati effettuati pronti contro termine a capitale garantito. Successivamente il direttore di filiale aveva dirottato, senza autorizzazione, le somme su operazioni ad alto rischio, aprendo rapporti e compiendo investimenti e movimentazioni in assenza di valide sottoscrizioni dei clienti; nel giudizio erano emerse anche dichiarazioni di riepilogo e documenti con firme disconosciute e poi ritenute in parte apocrife. Gli investitori avevano chiesto la restituzione delle somme investite senza autorizzazione, assumendo il carattere di riconoscimento di debito di alcune dichiarazioni del direttore, e in subordine il risarcimento del danno per la negligenza della banca. La Corte d’appello aveva qualificato la domanda in termini di responsabilità contrattuale, applicando l’art. 1228 c.c. per la condotta del dipendente, ma aveva poi ritenuto che, dal 6 ottobre 2008, l’omesso disinvestimento delle somme giacenti integrasse concorso colposo ex art. 1227, comma 2, c.c., con conseguente riduzione/esclusione del risarcimento per la perdita successiva. I ricorrenti principali hanno censurato soprattutto questa applicazione dell’art. 1227 c.c., sostenendo che l’invito al disinvestimento provenisse non dalla banca ma dal suo difensore, che i rapporti contestati non fossero a loro imputabili perché instaurati unilateralmente dalla banca con firme apocrife, e che comunque il deprezzamento fosse legato all’alea del mercato. Hanno inoltre dedotto l’omesso esame di un documento ritenuto decisivo per la posizione di una delle ricorrenti. Il ricorso incidentale del direttore di filiale ha sostenuto che, in presenza di contratti nulli per mancanza di consenso, non potesse esservi condanna risarcitoria fondata su quei rapporti; ha inoltre contestato la valutazione delle prove, la propria responsabilità e quella ravvisata nella domanda di manleva della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all’art. 1227, comma 2, c.c. perché la Corte d’appello si era limitata a valorizzare un invito al disinvestimento senza individuare un vero e proprio dovere giuridico di intervento violato dagli investitori, né dimostrare che il disinvestimento avrebbe certamente o probabilmente limitato il danno; ha inoltre osservato che il semplice riferimento alle oscillazioni di mercato non basta a imputare alle vittime del’illecito la perdita successiva. Ha poi accolto il motivo relativo alla posizione di una delle ricorrenti perché la Corte territoriale aveva trascurato un prospetto/documento che, secondo il ricorso, era decisivo per provare un investimento a suo nome, integrando così un omesso esame di fatto/documento decisivo. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il quarto motivo del ricorso principale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, poiché i motivi erano ritenuti non congruenti con la decisione impugnata oppure meramente volti a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai profili accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione per nuovo esame delle questioni accolte e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti principali a sostegno delle censure, senza autonoma specifica elaborazione della Corte sul punto
il comma 1 riguarda il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno-evento; il comma 2 impone al danneggiato un autonomo dovere di correttezza e cooperazione per evitare/aggravare il danno-conseguenza, dovere che può operare solo se il danneggiante prova la violazione e la concreta utilità dell’intervento omesso
richiamato in combinazione con l’art. 1227 c.c. dai ricorrenti, come parametro di correttezza
richiamato in combinazione con l’art. 1227 c.c. dai ricorrenti, come parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto
richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa irrilevanza dell’invito al disinvestimento e all’asserita mora del creditore; il motivo è stato assorbito
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale, poi assorbito
richiamato per sostenere la responsabilità contrattuale della banca e del dipendente, ma non è oggetto di autonoma statuizione decisoria
la responsabilità della banca è stata ricondotta alla condotta del dipendente che ha potuto operare grazie alla posizione di direttore di filiale e alla carenza di controlli interni
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la nullità dei contratti, ma la Corte ha ritenuto non pertinente la censura rispetto alla decisione impugnata
richiamato nel ricorso incidentale in tema di responsabilità per fatto del dipendente, senza specifica decisione autonoma della Corte
richiamato nel ricorso incidentale in relazione a una pretesa azione di ripetizione dell’indebito, ma la domanda attorea è stata qualificata come risarcitoria e non restitutoria
art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF)
richiamato nei motivi come norma del testo unico della finanza relativa ai contratti di investimento; la Corte valorizza la violazione degli obblighi informativi e formali dell’intermediario
art. 21 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF)
richiamato dalla sentenza d’appello e dalla Corte di cassazione come norma violata dall’intermediario per mancanza di informativa e di acquisizione delle necessarie informazioni sui clienti
art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/98
richiamato quale disposizione sugli obblighi informativi e di adeguatezza dell’intermediario, violata secondo la ricostruzione della sentenza d’appello
richiamato nel motivo di ricorso di una delle parti per sostenere la responsabilità del dipendente
richiamato nel motivo di ricorso di una delle parti per sostenere la responsabilità del dipendente
richiamato in tema di onere della prova, specie quanto alla prova del dovere di intervento e dell’efficacia impeditiva dell’omesso disinvestimento
richiamato in relazione al valore probatorio di documenti contabili e scritture della banca
richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenze probatorie
richiamato nel ricorso incidentale; la Corte ribadisce che è inammissibile censurare in cassazione la mera valutazione comparativa delle prove, riservata al giudice di merito
richiamato in relazione ai poteri istruttori e all’assunzione delle prove
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo relativo al diverso trattamento della posizione di una ricorrente, senza autonoma statuizione di incostituzionalità
art. 24 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di diritto di difesa e prova
richiamato nel ricorso incidentale per asserita pronuncia ultra/extra petita o vizio della decisione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla motivazione della sentenza
richiamato nel ricorso incidentale, ma senza autonoma decisiva applicazione nella pronuncia
la Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non se si limita a valutare diversamente le prove acquisite
l’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario; la Corte applica in via sostanziale questo principio all’ipotesi del direttore di filiale che aveva oltrepassato il mandato di investimento conferito dai clienti
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- Quando l’intermediario finanziario o il suo dipendente esegue operazioni di investimento eccedendo il mandato conferito dal cliente, gli effetti dannosi dell’eccesso restano imputabili all’intermediario; non può trasferirsi sul cliente la perdita derivante da investimenti non autorizzati o difformi dall’incarico originario.
- La falsificazione della firma del cliente o l’usurpazione del suo nome, in un contesto di intermediazione finanziaria, non rende automaticamente inutile la tutela risarcitoria: il rapporto può essere letto alla luce dell’inefficacia degli atti compiuti senza consenso, con conseguente responsabilità dell’intermediario per gli effetti dannosi dell’operazione.
- Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c. richiede l’allegazione e la prova di un autonomo dovere di intervento violato e della concreta o probabile utilità dell’intervento omesso; non basta un generico invito al disinvestimento o il mero richiamo alla volatilità del mercato.
- Per imputare al risparmiatore la perdita successiva di titoli o strumenti finanziari è necessario dimostrare che egli fosse davvero in condizione di disinvestire alle normali condizioni di mercato e che la mancata vendita sia stata una scelta autonoma e consapevole; la sola oscillazione dei valori non integra di per sé concorso colposo.
- In cassazione il vizio di omesso esame può essere ravvisato anche rispetto a un documento decisivo trascurato dal giudice di merito, se quel documento è idoneo a orientare diversamente la decisione; viceversa, non è deducibile come violazione di legge la mera richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri consentiti; non è sufficiente contestare il modo in cui il giudice ha ponderato le prove ritualmente acquisite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07253/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07255/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07256/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07258/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07259/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07260/2024 del 19/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →