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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22954/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso (custodia in carcere) con gli arresti domiciliari fuori regione con applicazione del braccialetto elettronico. La difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione, contestando in particolare la valutazione del pericolo di reiterazione (richiamo all'art. 274 c.p.p.), la mancata considerazione del ruolo soggettivo dell'imputata e della specificità dei capi di imputazione (e la circostanza che non le è stata contestata la partecipazione all'associazione di tipo mafioso), il mancato confronto con la recente applicazione del regime 41-bis al coimputato Oscar Pecorelli, il generico riferimento all'uso di strumenti informatici senza specificazione dei reati cui ciò si riferisce e l'assenza di adeguata valutazione sull'idoneità degli arresti domiciliari fuori regione e del braccialetto elettronico a tutelare le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto che le censure fossero questioni di merito già esaminate dal Tribunale del riesame e che quest'ultimo avesse fornito una motivazione articolata e logica sufficiente a giustificare il mantenimento della custodia in carcere: istruttoria in fase iniziale e mancanza di elementi nuovi rilevanti; gravità e attualità delle imputazioni, con alcune aggravanti ex art. 416-bis.1 c.p.; continuità collaborativa dell'imputata con il marito capo sodalizio; reati commessi in tempi recenti e il fatto che il luogo di esecuzione della misura coincideva con il luogo di manifestazione dei comportamenti illeciti. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, per la posizione della ricorrente, l'applicazione del 41-bis al coimputato e ha escluso che il braccialetto elettronico sarebbe stato idoneo a sostituire la custodia. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; disposizione di comunicazioni amministrative previste dall'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'appello ex articolo 310 c.p.p.; qui richiamata quale base procedurale per il riesame della misura cautelare da parte del Tribunale.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione). La Corte sottolinea che la diversa valutazione delle modalità di salvaguardia delle esigenze cautelari è sindacabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di norme di legge o in manifesta illogicità o assenza di motivazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso: la Corte rileva che alla ricorrente non era stata contestata la partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis, ma considera comunque rilevanti le aggravanti connesse alla criminalità organizzata contestate ad alcuni fatti.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma che prevede aggravanti legate alla partecipazione o al concorso in reati con finalità e modalità riconducibili alla criminalità organizzata; la Corte rileva che alcuni capi contestati risultano aggravati ai sensi di tale disposizione e ciò è stato valorizzato ai fini della persistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    Regime detentivo speciale applicato al coimputato Pecorelli; la Corte ritiene che l'applicazione del 41-bis ad un altro soggetto sia neutra rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari della ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di gravità colposa del ricorso: la Corte l'ha applicata valutando profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di coordinamento con gli uffici penitenziari per gli effetti della decisione sulla situazione detentiva dell'imputata; la Corte dispone gli adempimenti previsti da tale disposizione.

  • Cass. Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 (Siciliano, Rv. 251760)

    Giurisprudenza della Corte che conferma il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e sui fatti: la Corte non può riesaminare gli elementi fattuali se la motivazione non è viziata da manifesta illogicità o violazione di legge.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'art. 616 c.p.p. per la valutazione dei profili di colpa che giustificano l'imposizione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina il merito penale o gli elementi di fatto: può intervenire solo per violazioni di legge o manifesta illogicità o insufficienza della motivazione.
  • Per ottenere la sostituzione di una custodia cautelare con misure meno afflittive il ricorrente deve proporre elementi novativi concreti e pertinenti rispetto alle esigenze cautelari; richieste basate su argomentazioni meramente ipotetiche o generiche sono destinate a fallire.
  • La grave tipologia e la recente commissione di reati, nonché l'esistenza di aggravanti correlate alla criminalità organizzata, pesano fortemente nella conferma della custodia cautelare e rendono il braccialetto elettronico spesso inidoneo come misura sostitutiva quando è alto il rischio di reiterazione o di influenza su terzi.
  • La condizione detentiva di un coimputato (es. applicazione del 41-bis) non determina automaticamente un attenuazione delle esigenze cautelari per altri indagati; deve dimostrarsi la rilevanza concreta di tale circostanza rispetto al rischio sottostante.
  • Il giudice del riesame deve motivare compiutamente e con argomentazioni giuridicamente significative; una motivazione articolata e logica rende il provvedimento generalmente incensurabile in Cassazione.
  • L'applicazione di sanzioni economiche ex art. 616 c.p.p. è possibile quando il ricorso presenta profili di colpa rilevabili che hanno determinato l'inammissibilità: i difensori devono valutare la fondatezza delle censure prima della impugnazione.
  • L'utilizzo di strumenti tecnologici (es. comunicazioni via internet) va specificato e collegato ai reati contestati se si vuole assumerne rilevanza cautelare; riferimenti generici all'uso di strumenti informatici sono inefficaci se non dettagliati.

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