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Sentenza

Sentenza del 24/09/2019 n. 23682 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per l'abitazione principale. Gli immobili erano utilizzati come abitazione dai soci e dalle loro famiglie, che vi avevano trasferito la residenza. La ricorrente sosteneva che, pur essendo gli immobili formalmente intestati alla società semplice, i soci dovessero essere considerati sostanziali comproprietari o titolari del diritto di utilizzarli come abitazione principale. Contestava inoltre che l'esenzione fosse riservata esclusivamente alle persone fisiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'obbligo di pagamento dell'ICI. Ha ritenuto decisivo che gli immobili appartenessero alla società semplice, soggetto distinto dai soci e unico soggetto passivo dell'imposta. I soci disponevano soltanto di quote ideali della società e non erano titolari di diritti reali sugli specifici immobili occupati. La residenza e l'uso abituale degli immobili da parte dei soci non erano quindi sufficienti a integrare i presupposti dell'esenzione per l'abitazione principale. Le spese di lite sono state compensate integralmente per la novità della questione; è stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, convertito dalla L. n. 126 del 2008

    Esenzione dall'ICI dell'abitazione principale a decorrere dall'anno d'imposta 2008.

    L'agevolazione presuppone che il contribuente sia una persona fisica proprietaria dell'immobile o titolare di un diritto reale sullo stesso e che vi dimori abitualmente con la propria famiglia. Non si applica quando il proprietario e soggetto passivo è una società, anche se semplice, e l'immobile è utilizzato dai soci.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2

    Disciplina la detrazione e il trattamento dell'abitazione principale ai fini ICI.

    La disposizione deve essere interpretata restrittivamente, poiché introduce un'agevolazione fiscale. La detrazione o esenzione non può essere estesa per analogia ai soci che non siano titolari di un diritto reale sullo specifico immobile.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b)

    La dimora abituale ai fini dell'abitazione principale è provata dal certificato di residenza.

    La residenza anagrafica può dimostrare la dimora abituale, ma da sola non è sufficiente: devono sussistere anche la proprietà o un diritto reale dell'utilizzatore sull'immobile.

  • Codice civile, artt. 2247, 2248, 2251, 832, 1100 e 1102

    La società semplice costituisce un soggetto distinto dai soci e, quando acquista direttamente gli immobili, ne diviene proprietaria. La titolarità di una quota sociale non equivale alla proprietà individuale o alla titolarità di un diritto reale sul singolo bene sociale. Anche l'eventuale qualificazione della società come società di mero godimento non modifica, ai fini dell'ICI, il soggetto proprietario risultante.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali, comprese quelle relative all'abitazione principale, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a soggetti o situazioni non espressamente previsti.
  • Per ottenere l'esenzione non è sufficiente dimostrare la residenza anagrafica e l'uso abituale dell'immobile: l'utilizzatore deve anche essere proprietario o titolare di uno specifico diritto reale sull'immobile.
  • Quando un immobile è intestato a una società, il soggetto passivo dell'imposta è normalmente la società, distinta dai soci. La proprietà di una quota sociale non equivale alla proprietà dell'immobile o a un diritto reale sul bene.
  • L'utilizzo gratuito di un immobile societario da parte dei soci o dei loro familiari non consente, di per sé, di applicare l'esenzione prevista per l'abitazione principale delle persone fisiche.
  • La trasformazione della società da una forma giuridica a un'altra, senza estinzione del soggetto, non interrompe la continuità dei rapporti sostanziali e processuali né rende invalida la procura se l'identità della parte resta individuabile.

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