Sentenza del 24/09/2019 n. 1015 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta ipotecaria e catastale - Trust - Imposta in misura fissa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa al trasferimento degli immobili in favore del trustee. Il trasferimento fiscalmente rilevante in senso sostanziale è individuato nel successivo passaggio dei beni ai beneficiari, mentre l'intestazione al trustee, anche in caso di sua sostituzione, ha natura meramente temporanea e funzionale agli scopi del trust.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, del trasferimento di beni immobili dal disponente al trustee nell'ambito di un trust. Il trasferimento al trustee è ritenuto transitorio, strumentale agli obblighi di amministrazione, gestione e successivo ritrasferimento dei beni ai beneficiari. Poiché i beni non entrano nella disponibilità patrimoniale definitiva del trustee e l'atto è gratuito, non si manifesta una capacità contributiva tale da giustificare l'applicazione delle imposte in misura proporzionale.
Massime di principio
- Nel trust, il trasferimento dei beni al trustee non determina di per sé un'attribuzione patrimoniale definitiva, poiché il trustee li detiene e amministra per il perseguimento dello scopo del trust e secondo gli obblighi previsti dall'atto istitutivo.
- Le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale presuppongono un trasferimento definitivo della proprietà o di altro diritto reale, idoneo a esprimere una concreta capacità contributiva.
- Quando l'intestazione al trustee è transitoria, gratuita e funzionale alla segregazione, amministrazione e conservazione dei beni, il trasferimento iniziale è normalmente assoggettabile alle imposte in misura fissa.
- Il momento fiscalmente rilevante può coincidere con il trasferimento finale ai beneficiari, se e nella misura in cui tale atto realizzi l'effettiva attribuzione sostanziale della proprietà o di altro diritto reale.
- La qualificazione fiscale deve dipendere dagli effetti sostanziali dell'operazione e non dalla sola intestazione formale del bene al trustee.
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