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Sentenza

Sentenza del 24/09/2019 n. 1177 - Comm. Trib. Prov. Torino

Diritto tributario internazionale - Credito d'imposta - Imposte pagate all'estero - Omessa dichiarazione - Spettanza del credito - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri emersi nell'ambito della regolarizzazione, sostenendo che il diniego avrebbe determinato una doppia imposizione sulla stessa ricchezza. L'Agenzia riteneva invece che l'omessa dichiarazione dei redditi esteri impedisse di invocare il divieto di doppia imposizione e di beneficiare del credito.

La decisione

La tesi dell'Agenzia è stata respinta. È stato riconosciuto che, quando i redditi esteri sono stati effettivamente assoggettati a imposizione alla fonte, lo Stato di residenza deve riconoscere il corrispondente credito d'imposta, anche se gli obblighi dichiarativi sono stati violati o adempiuti tardivamente. Il mancato riconoscimento comporterebbe una duplicazione d'imposta ulteriore rispetto alle sanzioni già previste per l'omessa dichiarazione e per la voluntary disclosure.

Norme richiamate

  • Art. 165 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La norma consente il riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi inclusi nella base imponibile italiana, nei limiti e alle condizioni previste, al fine di evitare la doppia imposizione internazionale.

  • Art. 10 della direttiva 2003/48/CE

    La disposizione, richiamata nel contesto dello scambio di informazioni e della tassazione dei redditi da risparmio, supporta l'esigenza di coordinare la potestà impositiva degli Stati ed evitare effetti di doppia imposizione.

  • Legge n. 167/1990

    La disciplina sanzionatoria relativa alle attività finanziarie detenute all'estero e agli obblighi di dichiarazione non può essere interpretata in modo da aggiungere, oltre alle sanzioni previste, una duplicazione dell'imposta sul medesimo reddito.

Massime di principio

  • La violazione degli obblighi dichiarativi relativi a redditi esteri non determina automaticamente la perdita del credito d'imposta, se il contribuente dimostra che l'imposta estera è stata effettivamente pagata.
  • Le sanzioni per omessa o tardiva dichiarazione devono restare distinte dall'imposizione sul reddito: non possono trasformarsi in una doppia tassazione della stessa ricchezza.
  • Per ottenere il credito è essenziale documentare l'esistenza del reddito estero, l'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato estero, la riferibilità dell'imposta al medesimo reddito e il rispetto dei limiti previsti dall'art. 165 TUIR.
  • Il riconoscimento del credito non esclude l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione, monitoraggio fiscale o regolarizzazione tardiva; esclude soltanto che il reddito venga tassato integralmente due volte.
  • La regola opera quando vi è una reale coincidenza tra il reddito tassato all'estero e quello assoggettato a imposizione in Italia; non copre imposte estere non definitive, non documentate o non equivalenti all'imposta italiana sul reddito.

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