Sentenza del 24/09/2019 n. 523 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la quantificazione retroattiva del valore venale delle aree edificabili, determinata dal Comune con delibera della Giunta n. 80 dell'11 novembre 2013, sostenendo che i valori non riflettessero l'ubicazione, la morfologia dei terreni, il decremento demografico e la crisi del settore edilizio. Deducevano inoltre l'illegittimità o nullità degli avvisi per effetto retroattivo della delibera, l'illegittima applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e l'inadeguatezza dei contratti di compravendita prodotti dal Comune, relativi a zone urbanisticamente diverse. L'accertamento riguardava anche il parziale versamento dell'ICI, per euro 761,00, riferito sia ai terreni fabbricabili sia all'acconto sui fabbricati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva ridotto l'imposta richiesta e annullato le sanzioni. Ha ritenuto legittima la delibera comunale n. 80/2013, qualificandola come atto amministrativo non lesivo dei diritti del contribuente e rilevando che era stata pubblicata all'Albo Pretorio senza essere impugnata. Ha escluso l'obbligo di notifica individuale dei valori, ritenendo sufficiente la pubblicazione. Ha inoltre giudicato non adeguata la perizia di parte, perché soggettiva e priva di parametri affidabili, mentre ha ritenuto i valori comunali determinati secondo i criteri normativi applicabili alle aree edificabili. Le sanzioni sono rimaste annullate, poiché l'aumento dell'imposta derivante da valori attribuiti successivamente non poteva comportare una penalizzazione sanzionatoria retroattiva. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in euro 400,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992
I valori delle aree fabbricabili possono essere determinati sulla base dei criteri previsti dalla norma, riferiti al valore venale in comune commercio e agli elementi rilevanti per la stima. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto conformi a tali criteri i valori adottati dal Comune.
Art. 3 del D. Lgs. n. 472/1997
È stato richiamato per contestare l'applicazione retroattiva delle sanzioni. Il Collegio ha confermato l'annullamento delle sanzioni, ritenendo che il maggior tributo derivante da una successiva valorizzazione delle aree non potesse trasformarsi retroattivamente in una violazione sanzionabile.
Art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992
Disciplina il deposito di memorie nel processo tributario. Gli appellanti lo hanno richiamato per depositare una memoria e contestare, tra l'altro, la tardività della produzione documentale del Comune.
D.L. n. 201/2011
È stato richiamato dagli appellanti nel quadro delle contestazioni relative alla determinazione retroattiva dei valori immobiliari e alla pretesa tributaria, ma la decisione non ha accolto tale censura.
Principio di legalità delle sanzioni tributarie
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le sanzioni richiedono una violazione prevista dalla legge vigente al momento del fatto. Un successivo aumento o ricalcolo del valore imponibile non può, di per sé, fondare retroattivamente una sanzione.
Massime di principio
- La pubblicazione di una delibera comunale all'Albo Pretorio può essere ritenuta sufficiente forma di conoscibilità dei valori fiscali, se la normativa applicabile non impone una notifica individuale al contribuente.
- La determinazione comunale del valore delle aree edificabili è generalmente sostenibile quando si fonda su criteri normativi, dati comparativi e parametri verificabili; una perizia privata meramente soggettiva e priva di riferimenti oggettivi ha minore efficacia probatoria.
- Il contribuente che contesta il valore attribuito a un'area deve fornire elementi concreti e documentati, come caratteristiche urbanistiche, vincoli, comparabili realmente omogenei, condizioni del mercato e limiti di edificabilità.
- Una delibera successiva può essere utilizzata come atto ricognitivo o parametro estimativo per accertamenti relativi ad annualità precedenti, ma non dovrebbe introdurre retroattivamente una nuova fattispecie sanzionabile o aggravare la posizione del contribuente in violazione del principio di legalità.
- L'annullamento delle sanzioni non comporta necessariamente l'annullamento del tributo principale: il maggior valore imponibile può essere confermato anche quando la sanzione è esclusa per assenza di una violazione imputabile o per applicazione retroattiva dei criteri.
- I contratti di compravendita sono utili come elementi comparativi solo se riferiti a immobili o aree realmente omogenei per zona urbanistica, destinazione, edificabilità, ubicazione e condizioni di mercato.
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