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Sentenza

Sentenza del 24/09/2019 n. 1330 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano gli accertamenti fiscali fondati sulle indagini bancarie della Guardia di Finanza, che avevano rilevato versamenti e prelievi non giustificati sui conti della società, dei soci e di alcuni familiari o soggetti collegati. Sostenevano che la presunzione prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 non fosse applicabile ai prelievi dei soci, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014; negavano inoltre la riferibilità alla società dei conti personali e dei conti intestati a terzi, contestavano le percentuali di costi determinate induttivamente e lamentavano vizi di motivazione degli avvisi. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece che, trattandosi di una società di persone a ristretta base familiare, le movimentazioni dei conti dei soci e dei familiari potessero essere riferite alla società, salvo prova analitica contraria.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato gli appelli riuniti, confermando gli avvisi di accertamento e la decisione di primo grado. Ha ritenuto applicabile ai redditi d’impresa la presunzione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, inclusa quella relativa ai prelievi, precisando che la sentenza costituzionale n. 228/2014 aveva escluso tale presunzione soltanto per i lavoratori autonomi. È stata inoltre ritenuta legittima l’utilizzazione delle movimentazioni sui conti dei soci e del familiare collegato, senza necessità per l’Ufficio di provare la fittizietà dell’intestazione, in ragione della ristretta base familiare e della conseguente presunzione di sovrapposizione tra interessi personali e societari. I contribuenti non hanno fornito una prova puntuale e documentata dell’estraneità delle singole operazioni all’attività d’impresa. È stata ritenuta legittima anche la determinazione induttiva dei costi, effettuata a favore dei contribuenti. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento di 3.000 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973

    "le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti"

    Per i titolari di reddito d’impresa, versamenti e prelievi bancari non giustificati possono essere presunti ricavi o componenti positivi non dichiarati. Il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova analitica della diversa origine o dell’irrilevanza fiscale delle singole operazioni.

  • Art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633/1972

    Consente l’utilizzazione delle risultanze dei conti bancari nell’accertamento IVA, con possibilità di recuperare a tassazione le movimentazioni non giustificate, salvo prova contraria specifica del contribuente.

  • Art. 53, D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l’appello deve contenere motivi specifici, ma la riproposizione delle contestazioni di primo grado è sufficiente quando sia svolta in critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

  • Art. 57, D.Lgs. n. 546/1992

    Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove. Nel caso concreto, i motivi semplicemente richiamati e non sviluppati sono stati considerati estranei al devolutum.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 228/2014

    Ha dichiarato illegittima l’estensione ai lavoratori autonomi della presunzione riferita ai prelievi bancari. La decisione non ha eliminato la presunzione per i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Massime di principio

  • Nelle verifiche bancarie riguardanti imprese, i versamenti e i prelievi non adeguatamente giustificati possono essere considerati ricavi non dichiarati; la difesa deve riferirsi analiticamente a ogni singola movimentazione.
  • Nelle società di persone a ristretta base familiare, l’Amministrazione può utilizzare anche i conti personali dei soci e, in determinate condizioni, dei familiari o soggetti collegati, senza dover dimostrare preventivamente che l’intestazione sia fittizia.
  • La mera affermazione che un conto è personale o che le somme derivano da prestiti, aiuti familiari, pensioni o altra attività non è sufficiente: servono documenti, causali, contratti, estratti conto e collegamenti puntuali tra entrate e uscite.
  • La produzione di fatture o documenti generici non supera la presunzione bancaria se non è possibile collegarli alle specifiche movimentazioni contestate.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 non può essere invocata per escludere, nelle imprese, la rilevanza presuntiva dei prelievi bancari.
  • L’Ufficio deve ricostruire il reddito considerando i costi inerenti emersi dagli accertamenti o dimostrati dal contribuente; una deduzione induttiva di costi può costituire un trattamento favorevole, ma deve essere contestata con dati concreti e non con rilievi generici.
  • In appello è opportuno criticare espressamente la motivazione della sentenza di primo grado; il semplice richiamo ai motivi già formulati può non bastare per le questioni dichiarate assorbite.

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