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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28863/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione di primo grado favorevole all’azienda ospedaliera, relativa a ingiunzioni di pagamento ICI per gli anni 2006-2009. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse rilevato d’ufficio, senza previo contraddittorio, un vizio di rappresentanza della società in capo al soggetto che aveva conferito la procura alle liti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 75 e 77 c.p.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto non provata la facoltà del procuratore speciale di rilasciare la procura senza consentire la produzione della relativa prova. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non dimostrata la tempestività della notificazione dell’ingiunzione di pagamento, nonostante la documentazione depositata. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha respinti; quanto al terzo, lo ha dichiarato privo di interesse perché la decisione impugnata era sorretta anche da un’autonoma ratio decidendi, già ritenuta valida.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa violazione del contraddittorio e alle norme sulla rappresentanza processuale, affermando che il divieto di decisione "a sorpresa" opera solo per questioni di fatto o miste, non per questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità rilevabili d’ufficio. Ha inoltre rilevato che, in materia di procura alle liti nel processo tributario, ove manchi o sia invalida, il giudice deve invitare la parte a regolarizzare la situazione prima di dichiarare l’inammissibilità; nel caso concreto tale invito era stato rivolto e non osservato, sicché la declaratoria di inammissibilità dell’appello era corretta. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e la censura non poteva comunque condurre alla cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il contraddittorio preventivo va assicurato solo per questioni di fatto o miste di fatto e diritto poste a fondamento della decisione; non opera per questioni di puro diritto o di rito rilevabili d’ufficio, specie se la parte avrebbe dovuto prefigurarle con ordinaria diligenza processuale.

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato in tema di capacità e rappresentanza processuale, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto corretta la verifica della CTR sulla sussistenza del potere rappresentativo.

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato come norma relativa alla rappresentanza in giudizio del soggetto munito di procura speciale; la Corte ha considerato legittimo l’accertamento del difetto di prova del potere di conferire la procura.

  • art. 83 c.p.c.

    le modalità di conferimento della procura alle liti seguono le regole generali previste per il mandato processuale.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario, se la procura alle liti manca o è invalida, il giudice deve invitare la parte a regolarizzare prima di dichiarare l’inammissibilità.

  • art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme all’art. 12, comma 5, per fondare l’obbligo di assegnare un termine di regolarizzazione in caso di difetto della procura.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    norma di ricorso invocata per la violazione del contraddittorio e dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    norma di ricorso invocata per la dedotta violazione degli artt. 75 e 77 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione della prova documentale sulla tempestività della notifica; la censura è stata ritenuta assorbita/inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 111 Cost.

    evocato per ribadire l’equilibrio tra contraddittorio e ragionevole durata del processo nel quadro del giusto processo.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    la Corte ha richiamato la giurisprudenza convenzionale nel senso che il previo contraddittorio può non essere necessario per questioni di rito prevedibili dalla parte diligente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    è stata affermata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il divieto di "decisione a sorpresa" ex art. 101, comma 2, c.p.c. opera per questioni di fatto o miste di fatto e diritto che incidono sul quadro fattuale e richiedono alle parti di poter interloquire anche sul piano istruttorio; non si estende alle questioni di puro diritto o alle questioni di rito rilevabili d’ufficio.
  • Le questioni attinenti ai requisiti di ammissibilità della domanda o dell’impugnazione, quando siano rilevabili in ogni stato e grado, non richiedono necessariamente un previo contraddittorio, purché la parte diligente potesse ragionevolmente prevederne il rilievo officioso.
  • Nel processo tributario, il difetto o l’invalidità della procura alle liti non comporta immediata inammissibilità: il giudice deve prima invitare la parte a regolarizzare la rappresentanza processuale e solo in caso di mancato riscontro può dichiarare l’inammissibilità.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sostenerla, la censura che colpisce una sola di esse è inammissibile per difetto di interesse se le altre restano intatte.
  • La deduzione di vizi sulla valutazione della prova non può condurre all’annullamento della decisione se il decisum è comunque sorretto da una ratio autonoma non efficacemente censurata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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